Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11707/2022 R.G. promossa da:
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
con il patrocinio dell'avv. PAOLIZZI GIUSEPPE e CP_4
EMANUELA VENERI, con elezione di domicilio in VIA TOLEDO 116,
NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. FRANCO Controparte_5
TOFFOLETTO, , , Controparte_6 CP_7
, con elezione di Controparte_8 Controparte_9 domicilio in VIALE ANTONIO GRAMSCI 14, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: copertura economica + pausa 10min
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 28-6-2022, 30-6-2022 e 4-7-
2024, successivamente riuniti, ciascun ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta per i periodi indicati in ciascun ricorso, con inquadramento nel IV livello del ccnl
Vigilanza Privata, con mansioni di addetto alla vigilanza privata armata, esponeva che non aveva fruito della pausa di dieci minuti nell'esecuzione del lavoro per il turno di lavoro prestato sempre oltre le sei ore, come previsto dall'art.8 del d.lgs 66/2003 e dall'art. 74 del ccnl di settore; che neppure aveva fruito del riposo compensativo previsto dalla contrattazione collettiva;
che la mancata fruizione della pausa e del riposo compensativo
che l'art. 109 del ccnl di settore aveva previsto una “copertura economica” che andava ricompresa tra gli elementi fissi della retribuzione e, pertanto, doveva essere inclusa nella base di calcolo delle retribuzioni indirette e del tfr.
Hanno, quindi, concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità del comportamento della società datrice di lavoro, posto in violazione dell'art. 8 del dlgs 66/2003 e dell'art. 74 del CCNL di settore, avendo richiesto la società una prestazione di lavoro superiore alle sei ore giornaliere senza predisporre alcuna pausa, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nella misura indicata in ciascun ricorso, a titolo di ricalcolo delle retribuzione indirette e del tfr, nonché a titolo di lavoro straordinario pari a 10 minuti giornalieri oltre al risarcimento del danno per mancato riposo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società
che ha eccepito la nullità dei ricorsi e, nel merito, chiesto il Controparte_5 rigetto della domanda.
******** Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché gli atti introduttivi contengono la sufficiente esposizione degli elementi di diritto e delle circostanze di fatto idonei ai fini del contraddittorio su tutti i punti della domanda.
Nel merito la domanda va parzialmente accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Va, fin da subito, sgombrato il campo dalle circostanze di fatto pacifiche tra le parti.
Deve, dunque, ritenersi provato che i ricorrenti sono stati dipendenti della società convenuta con mansioni di guardia giurata armata ed inquadramento nel IV livello del ccnl Vigilanza privata.
Pacifico è anche che i ricorrenti hanno percepito da marzo 2016 la copertura economica prevista dall'art. 109 del ccnl nella misura di € 20,00 mensili.
Quanto al computo della copertura economica ex art. 109 del ccnl, si intende aderire alle argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di merito (v. sent. Tribunale di Milano n. 828/23, est. Dott. Lombardi), in analoga fattispecie, di seguito riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
2 L'art. 109 C.C.N.L.Vigilanza Privata 2013/15, rubricato “Copertura economica”, dispone che: “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”. L'art. 106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990,
n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”. L'art. 142, in tema di “Una tantum”, prevede, invece, che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese,
e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio
2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)”. Il punto controverso riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, per traslato, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
3 Orbene, dalla piana lettura della norma di cui all'art. 109 risulta chiaramente che si tratti dell'istituto conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”. E, invero, è specificato che essa è corrisposta “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”. Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, laddove si dice che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi”. D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi. Inoltre, l'incidenza di tale voce nell'ambito della “retribuzione normale”, come definita dall'articolo 105, si evince in maniera chiara e letterale dai successivi articoli 106 e 142.
Infatti, da un canto, l'articolo 106 è testuale nel prevedere che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del
“salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105.
D'altro canto, l'articolo 142 che regola, a sua volta, l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei
C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) precisa che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le parti collettive hanno, quindi, stabilito che l' “Una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale”, che evidentemente rappresentano la base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo. L'esclusione conduce univocamente al convincimento della diversità che, nell'ambito del complessivo coacervo delle pattuizioni del C.C.N.L.
2013/15, assume l'indennità di vacanza contrattuale ex art. 109, prevista in considerazione della scadenza futura del nuovo contratto e di quella, invece, riferita e diretta a coprire il precedente periodo (1° gennaio 2009 –
31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata, per l'appunto, dall'articolo 142.
4 Pertanto, non può essere accolta la tesi per la quale l'indennità di vacanza contrattuale cui fa riferimento l'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata dall'articolo 142 in modo totalmente difforme e, soprattutto, con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale.
Ragionando diversamente il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua “inclusione” nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua “esclusione” dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Logico corollario delle considerazioni che precedono, in coerente applicazione dei criteri ermeneutici, in particolare, facendo ricorso all'art. 1363 c.c. ed attribuendo a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto (v. fra le più recenti, v. Cass. n. 2996 del 01/02/2023), è che laddove l'articolo 106 fa riferimento all''indennità di vacanza contrattuale, espressamente includendola nella nozione di salario unico nazionale, intende fare riferimento proprio e soltanto alla “copertura economica” disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente a quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, in definitiva, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, in via successiva nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico).
In altri termini, l'indennità in esame va calcolata per ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro"
(cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82 del cccnl di settore). E' appena il caso di rilevare che, diversamente da altri casi, nella fattispecie in esame, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. per tale ipotesi,
Cass. Sentenza n. 14595 del 2014, peraltro, riferita a questione diversa seppure in tema di vacanza contrattuale) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L., nell'accezione dianzi espressa.
5 Dalla natura di retribuzione normale di tale indennità inferisce, pertanto, che gli importi corrisposti a tale titolo confluiscano nella base di calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione del dovuto, per quanto qui rileva, per festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), mensilità aggiuntive (art. 117), ferie (artt. 86 e 87), TFR (art. 141) con conseguente diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle differenze retributive per effetto dell'incidenza della maggiore base di calcolo ai fini delle retribuzioni indirette indicate.
Per la quantificazione, possono essere utilizzati i conteggi allegati a ciascun ricorso, elaborati secondo corretti criteri contabili e che trovano riscontro nei dati rilevabili dalle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. e dai cedolini paga prodotti in giudizio, questi ultimi non contestati dalla parte convenuta.
Competono, pertanto a ciascun ricorrente le somme come indicate in dispositivo.
Trattandosi di accessori maturati per il ritardato pagamento di una prestazione di natura eminentemente retributiva (v. Cass. SS.UU.
14617/2002; Cass. 12868/2004), conseguono rivalutazione ed interessi a norma dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito, così come indicato nei predetti conteggi, fino al soddisfo.
I ricorrenti lamentano, altresì, di non avere mai fruito della pausa pranzo della durata di 10 minuti prevista dall'art. 74 del ccnl di settore, né di avere fruito del previsto riposo compensativo pure previsto.
La denunciata omissione assertiva circa le giornate di svolgimento della prestazione lavorativa oltre sei ore e in ordine alla mancata fruizione della pausa pranzo è, senz'altro, priva di rilievo in ragione della prospettazione attorea circa lo svolgimento quotidiano del turno di servizio oltre le sei ore e della correlata totale mancata fruizione della pausa per tutti i giorni di servizio.
L'art. 74 del CCNL prevede che: “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera tale da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del
6 settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolto sul posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 1-4 del D. Lgs. 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata da godersi entro i trenta giorni successivi”. La norma contrattuale risponde all'esigenza di dare attuazione al dettato del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66.
Nello specifico, la norma di legge, che mira a definire le soglie di tolleranza della durata della prestazione lavorativa, rimettendo alla contrattazione collettiva la definizione di modalità e durata della pausa lavorativa, finalizzata al recupero delle energie psico fisiche e all'eventuale consumazione del pasto "...qualora il lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore ", sancisce che "in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo".
è la voluntas legis: assicurare una pausa non inferiore a dieci Per_1 minuti in presenza di una prestazione lavorativa che sia eseguita continuativamente per più di sei ore. In altri termini la esigenza di recupero presuntivamente ritenuta sussistente dalla norma scaturisce dalla specifica modalità attuativa del lavoro reso senza alcuna pausa per oltre sei ore.
Ne discende che, in caso di mancata fruizione della pausa, la prestazione lavorativa resa per il tempo contrattualmente fissato per la pausa, sia da remunerare quale surplus di tempo di lavoro in termini di lavoro straordinario
Quanto al mancato riposo, giova l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale sussiste il diritto del lavoratore, che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni
7 successivi, ai fini del recupero delle sue energie psicofisiche (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32113; Cass. 24 marzo 2023, n. 8470, con specifico riferimento alla pausa per il pranzo).
In tema di richiesta di pagamento per mancato godimento del riposo compensativo, grava sul lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto, e cioè il mancato godimento della giornata di riposo (Cass.
20 marzo 2004, n. 5649; Cass. 2018, n. 16150; Cass. 22 marzo 2022, n.
9335, in motivazione, sub p.to 8); allo stesso modo, come pure si evince dal chiaro tenore della norma collettiva trascritta, l'onere di allegazione e prova del lavoratore del fatto costitutivo del proprio diritto alla pausa o, in mancanza, al riposo compensativo, investe la prestazione di un'attività eccedente nell'orario giornaliero il limite di sei ore consecutive, senza aver mai goduto della pausa di dieci minuti retribuita.
Le modalità di fruizione della pausa, alternative a quella ordinaria della durata di minuti dieci nel turno di servizio - da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio (e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente) - investono la sfera organizzativa datoriale, giacché correlate alle particolari esigenze del settore, specificamente alla necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza. L'impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni.
Nella sfera organizzativa rientra, infatti, la predisposizione anche unilaterale, in virtù del potere datoriale di organizzazione e di direzione ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di norme interne di regolamentazione relative, in particolare all'organizzazione tecnica (oltre che disciplinare) del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, sempre che non sconfinino nell'arbitrio, né perdano ogni collegamento con l'interesse all'ordinato svolgersi dell'attività lavorativa e l'esercizio di detto potere sia effettivamente funzionale, a norma dell'art. 1175 c.c., alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1892).
In tale prospettiva, è stata recentemente affermata, proprio in relazione alla materia in questione, un'interpretazione secondo buona fede della previsione collettiva, condotta alla luce del principio di effettività della tutela prefigurata, di imposizione alla parte datoriale dell'adozione di modalità di recupero, che non risultino in concreto penalizzanti per il
8 lavoratore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, l'effettività del recupero psico-fisico del dipendente;
e pertanto, di predisposizione delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico- fisica del lavoratore, in relazione alla specifica situazione comportante il suo logoramento (Cass. 23 ottobre 2023, n. 29341).
Nel caso di specie, i lavoratori hanno allegato di non aver mai usufruito di tali pause e che la non ha mai individuato le modalità, in CP_10 relazione alla tipologia del servizio, per consentire ai lavoratori il godimento di tali pause.
Con ciò, i lavoratori hanno pienamente assolto al proprio onere di allegazione.
Non compete, invece, al lavoratore anche l'allegazione e la prova del
“mancato godimento” dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, “sostitutivi delle pause non godute”, integrando il godimento di riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca (cfr. Cass. n. 8626 del 02/04/2024). Orbene, così ripartiti gli oneri probatori, a seguito dell'istruttoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla prosecuzione ininterrotta della prestazione senza fruizione della pausa di 10 minuti.
Le circostanze riferite dai testi di parte ricorrente in ordine alla mancata fruizione della pausa sono state decisamente contraddette dai testi di parte convenuta.
Particolarmente rilevante è stata la deposizione del teste negli Tes_1 anni dal 2017 al 2019 con funzioni di capoturno.
Il teste ha dichiarato che, per ogni turno di lavoro, era prevista la presenza congiunta di due guardie (circostanza riferita anche da tutti gli altri testi) e che “Le modalità di fruizione della pausa sono state determinate direttamente da noi stessi operai, nel senso che concordammo questo io e le guardie addette ai singoli turni senza che vi fosse alcuna disposizione aziendale in questo senso……io ero stato autorizzato a prendere accordi per consentire la fruizione delle pause dalla stessa azienda che mi aveva incaricato di organizzare le modalità di fruizione”. Il teste ha affermato di avere personalmente riscontrato che “tutto il personale presso entrambi i siti (ndr PO e SO dove erano addetti i ricorrenti) fruiva di una pausa pasto anche di 15 minuti e su richiesta anche di un ulteriore pausa di 10 minuti per esigenze diverse”.
9 Nello stesso senso ha riferito anche l'altro teste di parte convenuta
. Testimone_2
Scarsamente rilevante, invece, che non vi fossero direttive scritte se, poi, di fatto, come deve ritenersi emerso, la pausa fosse di fatto fruita attraverso accordi presi direttamente tra gli interessati e su indicazioni in tal senso ricevute dal diretto superiore gerarchico. Dall'altra parte, ai fini della valutazione del peso delle deposizioni dei testi di parte ricorrente assume rilievo la circostanza che, quanto meno, per il teste , quest'ultimo aveva, come i suoi colleghi, agito Tes_3 giudizialmente per l'accertamento della mancata fruizione della pausa pranzo. L'altro teste aveva definito in via transattiva la medesima controversia.
La pendenza ovvero la definizione di identica controversia depongono nel senso della scarsa attendibilità dei testi perché, seppure indirettamente, interessati a conformarsi alla ricostruzione di una realtà, che si assume essere stata diffusa, nel contesto aziendale per la quale essi stessi rivendicano ovvero hanno già ottenuto compensi retributivi. Pertanto, in difetto di risultanze inequivoche in ordine all'espletamento del soccorre la regola formale di giudizio dettata Parte_1 dall'art. 2967 c.c. per cui la domanda deve essere rigettata. Tanto assorbe l'ulteriore capo della domanda circa il risarcimento per mancata fruizione dei riposi compensativi.
I contrasti giurisprudenziali, che emergono dai precedenti in atti e l'accoglimento solo parziale della domanda suggeriscono la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la società convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente dei seguenti compensi a titolo di ricalcolo della indennità ex art. 109 del ccnl nelle retribuzioni indirette:
€ 502,86 per , Controparte_1
€ 437,76 per CP_3
€ 404,76 per , CP_2
€ 462,38 per , CP_4 oltre rivalutazione ed interessi a norma dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
10 2) rigetta per il resto i ricorsi;
3) spese compensate
Così deciso in data 06/02/2025 .
11
il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti