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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25850/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALAIA FILIPPO, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Margherita n. 21, il presso il difensore Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GENOVESE ALFREDO, ed elettivamente domiciliata in Via Citarella, 5 Nocera Inferiore presso il difensore Appellata nonchè
Controparte_2
(C.F. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso C.F._2 cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11
Appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza dell'8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, all' Controparte_3
- , ed al ,
[...] Controparte_2 Controparte_2
proponeva appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
12678/21, pubblicata in data 28.04.2021, emessa dal Giudice di pace di Napoli, in persona del Dott. relativa al giudizio avente Rg 36916/20, con oggetto Pt_2
1 l'accertamento negativo a mezzo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento 07120070206889433001 dell'importo pari ad euro
2.677,03.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda dichiarando l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e compensava le spese di lite.
L'appellante impugnava la predetta sentenza sostanzialmente per i seguenti motivi: mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla notificazione degli atti interruttivi ed ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo
Si costituiva l' -, la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto, rilevandone l'inammissibilità, inammissibilità dell'appello ex artt. 342 co II e 348 c.p.c., infondatezza dell'appello per mancanza di interesse ad agire per inesistenza di attività esecutiva da parte dell'ente di riscossione. L'
[...]
chiedeva altresì la condanna alle spese, anche per lite temeraria ex CP_3 art.96 c.p.c.. Si costituiva , Controparte_2 [...]
, eccependo quanto segue: inammissibilità dell'appello per Controparte_2 mancanza di interesse ad agire.
All'udienza dell' 08.10.2024, celebrata con modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
------
L'appello è infondato e va rigettato, per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Entrando nel merito della vicenda processuale, tra i motivi esposti, carattere preliminare, ed assorbente, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
2 Parte appellante (opponente in primo grado) assumeva nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che a seguito di un controllo presso i competenti Uffici dell' veniva a conoscenza, per la prima volta, attraverso Controparte_3
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dell'esistenza delle sopra indicate della esistenza della cartella di pagamento nr. 07120070206889433001, recante una pretesa di pagamento pari ad euro 2.677,03. A seguito di tale controllo si attivava per chiedere davanti al Giudice di Pace di Napoli l'intervenuta prescrizione, seppur in assenza di una valida azione esecutiva da parte dell' Controparte_3
.
[...]
È evidente che parte attrice, odierna appellata, non avendo fornito alcuna prova di azioni esecutive intraprese in proprio danno, e limitandosi semplicemente a produrre in giudizio l'estratto di ruolo della cartella, ha inteso proporre, in primo grado un'azione di accertamento negativo del credito, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire. La questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di vivo dibattito che ha interessato tanto la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. Nel dettaglio, assume rilievo dirimente, ai fini della risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo la distinzione tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza del proprio debito nei confronti dell'ente impositore per la prima volta con la visura effettuata presso gli sportelli dell'incaricato alla riscossione, e l'ipotesi in cui, al contrario, lo stesso abbia avuto regolare notifica della cartella indicata nell'estratto impugnato. La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Tanto ha reso necessario l'intervento del Legislatore del 2021, che, fugando ogni dubbio interpretativo, ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo, e la cartella di pagamento, invalidamente notificata, è impugnabile solo in poche, nominate e tassative ipotesi. Infatti con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, è stato introdotto il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 per prescrivere che
«l'estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
3 derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, … o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La nuova previsione normativa, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
Successivamente, la Cassazione (Sez. Unite, 6 settembre 2022, n. 26283) nel solco di quanto affermato dalla su esposta normativa ha previsto che la normativa “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna” e, contestualmente, ha regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Sempre la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha precisato che la normativa di cui sopra riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma
4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la
4 procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni
Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Concludendo: l'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta, in linea generale, e indiscutibilmente, la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, fatte salve la possibilità di dimostrare una concreta ragione di pregiudizio rilevabili dalle su indicate ipotesi, normativamente codificate.
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellante, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale e, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Ogni altra questione risulta ultronea.
5 Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza. In particolare si evidenzia che, anche successivamente alle Sezioni Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notificata), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito in relazione alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art 96 cpc, atteso che essa postula la soccombenza ex art. 92 cpc.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 25850\2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'estratto di ruolo e la relativa cartella esattoriale nr. 07120070206889433001;
3) compensa le spese;
4) condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Napoli, il 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25850/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALAIA FILIPPO, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Margherita n. 21, il presso il difensore Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GENOVESE ALFREDO, ed elettivamente domiciliata in Via Citarella, 5 Nocera Inferiore presso il difensore Appellata nonchè
Controparte_2
(C.F. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso C.F._2 cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11
Appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza dell'8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, all' Controparte_3
- , ed al ,
[...] Controparte_2 Controparte_2
proponeva appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
12678/21, pubblicata in data 28.04.2021, emessa dal Giudice di pace di Napoli, in persona del Dott. relativa al giudizio avente Rg 36916/20, con oggetto Pt_2
1 l'accertamento negativo a mezzo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento 07120070206889433001 dell'importo pari ad euro
2.677,03.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda dichiarando l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e compensava le spese di lite.
L'appellante impugnava la predetta sentenza sostanzialmente per i seguenti motivi: mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla notificazione degli atti interruttivi ed ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo
Si costituiva l' -, la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto, rilevandone l'inammissibilità, inammissibilità dell'appello ex artt. 342 co II e 348 c.p.c., infondatezza dell'appello per mancanza di interesse ad agire per inesistenza di attività esecutiva da parte dell'ente di riscossione. L'
[...]
chiedeva altresì la condanna alle spese, anche per lite temeraria ex CP_3 art.96 c.p.c.. Si costituiva , Controparte_2 [...]
, eccependo quanto segue: inammissibilità dell'appello per Controparte_2 mancanza di interesse ad agire.
All'udienza dell' 08.10.2024, celebrata con modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
------
L'appello è infondato e va rigettato, per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Entrando nel merito della vicenda processuale, tra i motivi esposti, carattere preliminare, ed assorbente, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
2 Parte appellante (opponente in primo grado) assumeva nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che a seguito di un controllo presso i competenti Uffici dell' veniva a conoscenza, per la prima volta, attraverso Controparte_3
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dell'esistenza delle sopra indicate della esistenza della cartella di pagamento nr. 07120070206889433001, recante una pretesa di pagamento pari ad euro 2.677,03. A seguito di tale controllo si attivava per chiedere davanti al Giudice di Pace di Napoli l'intervenuta prescrizione, seppur in assenza di una valida azione esecutiva da parte dell' Controparte_3
.
[...]
È evidente che parte attrice, odierna appellata, non avendo fornito alcuna prova di azioni esecutive intraprese in proprio danno, e limitandosi semplicemente a produrre in giudizio l'estratto di ruolo della cartella, ha inteso proporre, in primo grado un'azione di accertamento negativo del credito, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire. La questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di vivo dibattito che ha interessato tanto la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. Nel dettaglio, assume rilievo dirimente, ai fini della risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo la distinzione tra l'ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza del proprio debito nei confronti dell'ente impositore per la prima volta con la visura effettuata presso gli sportelli dell'incaricato alla riscossione, e l'ipotesi in cui, al contrario, lo stesso abbia avuto regolare notifica della cartella indicata nell'estratto impugnato. La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Tanto ha reso necessario l'intervento del Legislatore del 2021, che, fugando ogni dubbio interpretativo, ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo, e la cartella di pagamento, invalidamente notificata, è impugnabile solo in poche, nominate e tassative ipotesi. Infatti con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, è stato introdotto il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 per prescrivere che
«l'estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
3 derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, … o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La nuova previsione normativa, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
Successivamente, la Cassazione (Sez. Unite, 6 settembre 2022, n. 26283) nel solco di quanto affermato dalla su esposta normativa ha previsto che la normativa “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna” e, contestualmente, ha regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Sempre la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha precisato che la normativa di cui sopra riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma
4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la
4 procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni
Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Concludendo: l'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta, in linea generale, e indiscutibilmente, la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, fatte salve la possibilità di dimostrare una concreta ragione di pregiudizio rilevabili dalle su indicate ipotesi, normativamente codificate.
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellante, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale e, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Ogni altra questione risulta ultronea.
5 Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza. In particolare si evidenzia che, anche successivamente alle Sezioni Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notificata), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito in relazione alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art 96 cpc, atteso che essa postula la soccombenza ex art. 92 cpc.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 25850\2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'estratto di ruolo e la relativa cartella esattoriale nr. 07120070206889433001;
3) compensa le spese;
4) condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Napoli, il 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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