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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. VA D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4546 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CRISCI VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/04/2025 le parti hanno prestato consenso alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore alla precedente udienza dell'11/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cervino il 05/02/2020 con il resistente, dal quale erano nati due figli: il 28/03/2017 e il 08/08/2020. A sostegno della domanda Persona_1 Persona_2
deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita, i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione,
1 autorizzato dal P.M. in data 05/02/2020, nei quali era stato previsto l'affido condiviso della sola figlia minore (giacché all'epoca lei era in attesa del secondogenito VA) con Per_1
collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, l'affido super esclusivo dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre, e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare in proprio favore.
In data 02/11/2024 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva l'affido condiviso dei minori, la conferma della regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza così come prevista nell'accordo di separazione, la disciplina dei tempi di permanenza con i nonni paterni, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, il Giudice rel. disponeva l'affido condiviso dei minori, salvo in merito alle decisioni scolastiche e mediche, rimesse esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza dei minori con il padre, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno, e confermava per il resto la restante disciplina della separazione. Sentite nuovamente le parti, all'esito dell'udienza dell'11/02/2025, il Giudice relatore formulava la seguente proposta conciliativa:
1. affido condiviso dei minori, salvo in merito alle decisioni scolastiche e mediche rimesse esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
2. comunicazione obbligatoria della madre al padre in merito a tutte le scelte e decisioni concernenti i minori;
3. calendario dei tempi di permanenza: il padre terrà i bambini il lunedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, con comunicazione da parte del padre alla madre almeno 3 giorni prima dell'eventuale suo impedimento al rispetto dei giorni di sua spettanza, con conferma per il resto della disciplina della separazione;
4. autorizzazione ai nonni paterni al prelievo dei minori presso la casa familiare nei giorni e all'orario stabiliti per i tempi di permanenza dei minori con il padre;
2
5. obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, e percezione del 100% dell'assegno unico familiare in favore della madre (pari a € 400,00 totale, ovvero € 200,00 a testa) a titolo di contributo forfettario delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, fatte salve le somme già versate.
All'udienza cartolare del 04/04/2025, preso atto del consenso sottoscritto dalle parti alla suddetta proposta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi in sede di accordo di negoziazione assistita del 04/02/2020, autorizzata dal P.M. il 05/02/2020. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie, il Tribunale dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11/02/2025 e accettata dalle parti.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IN (CE) in data 01/08/2015 da nata il Parte_1
17/03/1982 a ON (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte 2, serie A, anno 2015);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est. dott. VA D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. VA D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4546 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CRISCI VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/04/2025 le parti hanno prestato consenso alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore alla precedente udienza dell'11/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cervino il 05/02/2020 con il resistente, dal quale erano nati due figli: il 28/03/2017 e il 08/08/2020. A sostegno della domanda Persona_1 Persona_2
deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita, i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione,
1 autorizzato dal P.M. in data 05/02/2020, nei quali era stato previsto l'affido condiviso della sola figlia minore (giacché all'epoca lei era in attesa del secondogenito VA) con Per_1
collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, l'affido super esclusivo dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre, e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare in proprio favore.
In data 02/11/2024 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva l'affido condiviso dei minori, la conferma della regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza così come prevista nell'accordo di separazione, la disciplina dei tempi di permanenza con i nonni paterni, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, il Giudice rel. disponeva l'affido condiviso dei minori, salvo in merito alle decisioni scolastiche e mediche, rimesse esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza dei minori con il padre, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno, e confermava per il resto la restante disciplina della separazione. Sentite nuovamente le parti, all'esito dell'udienza dell'11/02/2025, il Giudice relatore formulava la seguente proposta conciliativa:
1. affido condiviso dei minori, salvo in merito alle decisioni scolastiche e mediche rimesse esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
2. comunicazione obbligatoria della madre al padre in merito a tutte le scelte e decisioni concernenti i minori;
3. calendario dei tempi di permanenza: il padre terrà i bambini il lunedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, con comunicazione da parte del padre alla madre almeno 3 giorni prima dell'eventuale suo impedimento al rispetto dei giorni di sua spettanza, con conferma per il resto della disciplina della separazione;
4. autorizzazione ai nonni paterni al prelievo dei minori presso la casa familiare nei giorni e all'orario stabiliti per i tempi di permanenza dei minori con il padre;
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5. obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, e percezione del 100% dell'assegno unico familiare in favore della madre (pari a € 400,00 totale, ovvero € 200,00 a testa) a titolo di contributo forfettario delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, fatte salve le somme già versate.
All'udienza cartolare del 04/04/2025, preso atto del consenso sottoscritto dalle parti alla suddetta proposta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi in sede di accordo di negoziazione assistita del 04/02/2020, autorizzata dal P.M. il 05/02/2020. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie, il Tribunale dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11/02/2025 e accettata dalle parti.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IN (CE) in data 01/08/2015 da nata il Parte_1
17/03/1982 a ON (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte 2, serie A, anno 2015);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est. dott. VA D'Onofrio
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