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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.299/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.229/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 16.5.2021 e depositata il 17.5.2021, avente ad oggetto opposizione a precetto
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Tiziana Giardina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela via Venezia 81/c
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_1 difesa dall'avv. Simone Morgana per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Niscemi 23
- appellata -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2018, spiegava “opposizione a Parte_1
precetto ex art.615 co.1 c.p.c.” convenendo avanti il Tribunale di Gela, P_
chiedendo “accertare e dichiarare la non debenza degli interessi così come indicati
nell'atto di precetto;
dichiarare che gli interessi sono dovuti nella misura e al saggio
legale”.
Esponeva che, con atto di precetto notificato il 9.2.2018 intimava il P_
pagamento della complessiva somma di € 56.411/61, in virtù del titolo costituito dal D.I.
n.286/2011 emesso dal Tribunale di Gela, a mezzo il quale veniva Parte_1
ingiunto di pagare “euro 35.000,00 … con gli interessi di mora dalla data del dovuto al
soddisfo” e le spese, calcolando gli interessi ai sensi del D.Lgs. n.231/02 nella somma di
€19.881/87 per il periodo dall'1.7.2010 al 7.2.2018 a fronte del corretto importo di
€3.049/60 computato secondo il saggio legale, poiché “Il Giudice nell'emettere il decreto
ingiuntivo fa riferimento agli <> senza null'altro specificare, ovvero
senza indicare se si tratta di interessi al saggio legale o altro”.
Con comparsa del 13.3.2018 si costituiva l'opposta, premettendo che con “contratto
recante n.2010-062101” aveva erogato “un prestito personale della durata P_
di 12 mesi, per un importo di € 35.000,00 al netto della commissione”, mediante un bonifico bancario del 24.6.2010.
Attesa la totale inadempienza del finanziato agli impegni contrattuali di rimborso, con ricorso monitorio iscritto al r.g. n.1152/11 del Tribunale di Gela chiedeva ingiungersi
“di pagare alla ricorrente per i motivi di cui in premessa, la somma di Parte_1
€35.000,00 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto sino
all'effettivo soddisfo”.
Per l'effetto, veniva emesso il D.I. n.286/11 del 27.10.2011, notificato a il Parte_1 17.11.2011 e munito del decreto di definitiva esecutorietà in data 3.5.2013, a seguito della mancata opposizione nei termini di legge.
Quindi, precisando che non potevano dedursi motivi di opposizione che dovevano essere addotti in sede di impugnazione al decreto ingiuntivo, atteso l'ormai definitivo “dettato
testuale” del provvedimento monitorio, riguardo gli “interessi di mora deve farsi
applicazione del disposto di cui al D.Lgs. 231/2002, ai sensi del quale in caso di ritardo
nelle transazioni di natura commerciale sono previsti i cosiddetti interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora non deve essere compreso o esplicitato, come afferma
parte opponente nel proprio atto introduttivo.
Il saggio è conoscibile pubblicamente, poiché puntualmente e periodicamente stabilito dal
Ministero delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente il Giudice del merito non avrebbe dovuto specificare nulla di più se
non il tipo di interessi dovuti, cosa correttamente fatta e palesemente deducibile dal titolo
esecutivo.
Il precetto opposto, difatti, calcola gli interessi di mora conteggiati secondo le modalità
richiamate, riportando esattamente la dizione “interessi di mora dal 01/07/2010 al
07/02/2018: € 19.881,87”.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, “avendo il Giudice di
merito specificato che gli interessi dovuti erano quelli di mora, come definiti dal D.Lgs.
231/2002”, con sentenza n.299/2021 il Tribunale di Gela rigettava l'opposizione al precetto, onerando l'attore alla refusione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello l'opponente , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 DELLEPRELEGGI DEL CODICE CIVILE
L'opposizione a precetto pone in evidenza l'interpretazione della locuzione “interessi di mora”, contenuta nel decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, ove il Giudice null'altro specificava in merito, dovendo soccorrere a tal proposito l'art.1284 c.c.
Nel caso di specie, parte opposta ha illegittimamente utilizzato il precetto per integrare e/o precisare il titolo, attribuendogli un significato non voluto e non previsto.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1224-1284 C.C. E ARTT 3-4 D.LGS. 231/2002
Il Giudice ha errato nell'applicare alla fattispecie il D.Lgs. 231/2002.
Diversamente da quanto scritto nell'impugnata sentenza, nel concedere il decreto ingiuntivo il Giudice non specificava affatto
“interessi di mora come definiti dal D.Lgs. 231/2002”, che ai sensi dell'art. 2 del citato disposto si riferisce alle sole transazioni commerciali, intese come “i contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e Pubblica Amministrazione”, non potendo applicarsi al finanziato opponente che non appartiene a nessuna delle categorie indicate, essendo un privato e quindi un consumatore.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellata contestando P_
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale e chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Quanto oggetto di giudizio si incentra sull'ambito del sindacato rimesso al Giudice
dell'opposizione, nel caso di doglianze relative alla interpretazione del titolo esecutivo giudiziale avente natura di cosa giudicata (nella specie costituito dal D.I. n.286/11 reso dal
Tribunale di Gela nel ricorso monitorio iscritto al r.g. n.1152/11 – in atti - dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione), che assume la natura di cd. “legge del caso concreto” ai sensi dell'art.2909 c.c.
Ciò conformemente anche al principio espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte nella sent. n.11067/2012, ai sensi del quale “Il superamento dell'incertezza circa l'esatta
estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza, si presta ad essere attinto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono,
sollecitando il potere che pure è riconosciuto al Giudice dell'esecuzione in tema di
controllo della esistenza del titolo esecutivo.”
Quanto alla natura del credito in virtù del quale l'allora ricorrente ha agito P_
ed ottenuto il titolo giudiziale, nel ricorso si evince trattarsi di un contratto di finanziamento recante n.2010-062101, a mezzo cui aveva erogato “un prestito personale della durata di
12 mesi, per un importo di € 35.000,00 al netto della commissione”.
Al fine di assolvere alla prova scritta richiesta dall'art.634 c.p.c., nel ricorso P_
assume allegare: “1) copia documento di sintesi contratto di prestito personale
n.2010062101; 2) copia bonifico bancario del 24/06/2010 dell'importo di € 35.000,00 in
favore di;
3) copia raccomandata a mano del 10/06/2011 a firma del sig. Parte_1
”, di cui comunque non viene offerta produzione nel giudizio che ci Parte_1
occupa.
Quanto premesso, il provvedimento di accoglimento del ricorso monitorio espresso sulla base della prova scritta allegata, in virtù del quale il Tribunale di Gela ingiunge
[...]
“di pagare la somma di euro 35.000,00 per le causali tutte specificamente Pt_1
indicate in ricorso, con gli interessi di mora dalla data del dovuto al soddisfo …”, rinvia per relationem agli interessi di mora di cui all'allegato “documento di sintesi” del finanziamento.
Ora, ritenuto che ai sensi dell'art.1284 c.c. “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi
legali (…) se prima della mora erano dovuti gli interessi in misura superiore a quella
legale, gli interessi sono dovuti nella stessa misura”, non essendovi prova di una loro espressa pattuizione nel “documento di sintesi” a cui il Giudice del decreto ingiuntivo avrebbe fatto riferimento (peraltro la stessa ne avrebbe formulato richiamo nel P_
presente giudizio di opposizione al precetto), gli “interessi di mora” di cui al titolo giudiziale corrispondono agli interessi legali, non potendo intendersi quali interessi di mora quelli di cui al D.Lgs. n.231/2002 come sostiene l'intimante opposta, applicabile solo alle transazioni commerciali, cioè “ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Per l'effetto, ritenuto il superiore ragionamento, riguardo l'individuazione del saggio degli interessi legali soccorre il disposto dell'art.1284 co.1 c.c. a cui deve farsi riferimento nella fattispecie di giudizio, atteso che non vi è prova di una loro pattuizione scritta in misura superiore.
Di qui l'accoglimento delle ragioni del gravame.
In applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., quale logico corollario l'opposta deve essere condannata anche al pagamento delle spese del procedimento avanti il Tribunale, da liquidarsi secondo il D.M. n.55/2014 riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, l'appellata va condannata alla refusione delle spese del giudizio di gravame, anch'esse liquidate sula base dello stesso scaglione sulla base dei parametri minimi, ma secondo il D.M. n.147/2022 vigente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.299/2021, in riforma della sentenza n.229/2021
resa dal Tribunale di Gela in data 16.5.2021 e depositata il 17.5.2021, accoglie l'opposizione al precetto notificato il 9.2.2018 nei limiti di cui in parte motiva, e dichiara che sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi legali calcolati ai sensi dell'art.1284 co.1 c.c.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione P_
a , che liquida in complessive € 2.738/00 oltre 15% per rimborso forfetario Parte_1
spese, € 771/00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, per il giudizio avanti il Tribunale, che distrae direttamente a favore dell'avv. Tiziana Giardina, che ha fatto espressa dichiarazione di antistarietà ex art.93 c.p.c.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di gravame all'appellante P_
, che liquida in complessive € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario Parte_1
spese, € 1.165/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, che distrae a favore dell'avv.Tiziana Giardina, che ha fatto espressa dichiarazione di antistarietà.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.299/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.229/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 16.5.2021 e depositata il 17.5.2021, avente ad oggetto opposizione a precetto
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Tiziana Giardina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela via Venezia 81/c
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_1 difesa dall'avv. Simone Morgana per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Niscemi 23
- appellata -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2018, spiegava “opposizione a Parte_1
precetto ex art.615 co.1 c.p.c.” convenendo avanti il Tribunale di Gela, P_
chiedendo “accertare e dichiarare la non debenza degli interessi così come indicati
nell'atto di precetto;
dichiarare che gli interessi sono dovuti nella misura e al saggio
legale”.
Esponeva che, con atto di precetto notificato il 9.2.2018 intimava il P_
pagamento della complessiva somma di € 56.411/61, in virtù del titolo costituito dal D.I.
n.286/2011 emesso dal Tribunale di Gela, a mezzo il quale veniva Parte_1
ingiunto di pagare “euro 35.000,00 … con gli interessi di mora dalla data del dovuto al
soddisfo” e le spese, calcolando gli interessi ai sensi del D.Lgs. n.231/02 nella somma di
€19.881/87 per il periodo dall'1.7.2010 al 7.2.2018 a fronte del corretto importo di
€3.049/60 computato secondo il saggio legale, poiché “Il Giudice nell'emettere il decreto
ingiuntivo fa riferimento agli <
senza indicare se si tratta di interessi al saggio legale o altro”.
Con comparsa del 13.3.2018 si costituiva l'opposta, premettendo che con “contratto
recante n.2010-062101” aveva erogato “un prestito personale della durata P_
di 12 mesi, per un importo di € 35.000,00 al netto della commissione”, mediante un bonifico bancario del 24.6.2010.
Attesa la totale inadempienza del finanziato agli impegni contrattuali di rimborso, con ricorso monitorio iscritto al r.g. n.1152/11 del Tribunale di Gela chiedeva ingiungersi
“di pagare alla ricorrente per i motivi di cui in premessa, la somma di Parte_1
€35.000,00 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto sino
all'effettivo soddisfo”.
Per l'effetto, veniva emesso il D.I. n.286/11 del 27.10.2011, notificato a il Parte_1 17.11.2011 e munito del decreto di definitiva esecutorietà in data 3.5.2013, a seguito della mancata opposizione nei termini di legge.
Quindi, precisando che non potevano dedursi motivi di opposizione che dovevano essere addotti in sede di impugnazione al decreto ingiuntivo, atteso l'ormai definitivo “dettato
testuale” del provvedimento monitorio, riguardo gli “interessi di mora deve farsi
applicazione del disposto di cui al D.Lgs. 231/2002, ai sensi del quale in caso di ritardo
nelle transazioni di natura commerciale sono previsti i cosiddetti interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora non deve essere compreso o esplicitato, come afferma
parte opponente nel proprio atto introduttivo.
Il saggio è conoscibile pubblicamente, poiché puntualmente e periodicamente stabilito dal
Ministero delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente il Giudice del merito non avrebbe dovuto specificare nulla di più se
non il tipo di interessi dovuti, cosa correttamente fatta e palesemente deducibile dal titolo
esecutivo.
Il precetto opposto, difatti, calcola gli interessi di mora conteggiati secondo le modalità
richiamate, riportando esattamente la dizione “interessi di mora dal 01/07/2010 al
07/02/2018: € 19.881,87”.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, “avendo il Giudice di
merito specificato che gli interessi dovuti erano quelli di mora, come definiti dal D.Lgs.
231/2002”, con sentenza n.299/2021 il Tribunale di Gela rigettava l'opposizione al precetto, onerando l'attore alla refusione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello l'opponente , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 DELLEPRELEGGI DEL CODICE CIVILE
L'opposizione a precetto pone in evidenza l'interpretazione della locuzione “interessi di mora”, contenuta nel decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, ove il Giudice null'altro specificava in merito, dovendo soccorrere a tal proposito l'art.1284 c.c.
Nel caso di specie, parte opposta ha illegittimamente utilizzato il precetto per integrare e/o precisare il titolo, attribuendogli un significato non voluto e non previsto.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1224-1284 C.C. E ARTT 3-4 D.LGS. 231/2002
Il Giudice ha errato nell'applicare alla fattispecie il D.Lgs. 231/2002.
Diversamente da quanto scritto nell'impugnata sentenza, nel concedere il decreto ingiuntivo il Giudice non specificava affatto
“interessi di mora come definiti dal D.Lgs. 231/2002”, che ai sensi dell'art. 2 del citato disposto si riferisce alle sole transazioni commerciali, intese come “i contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e Pubblica Amministrazione”, non potendo applicarsi al finanziato opponente che non appartiene a nessuna delle categorie indicate, essendo un privato e quindi un consumatore.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellata contestando P_
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale e chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Quanto oggetto di giudizio si incentra sull'ambito del sindacato rimesso al Giudice
dell'opposizione, nel caso di doglianze relative alla interpretazione del titolo esecutivo giudiziale avente natura di cosa giudicata (nella specie costituito dal D.I. n.286/11 reso dal
Tribunale di Gela nel ricorso monitorio iscritto al r.g. n.1152/11 – in atti - dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione), che assume la natura di cd. “legge del caso concreto” ai sensi dell'art.2909 c.c.
Ciò conformemente anche al principio espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte nella sent. n.11067/2012, ai sensi del quale “Il superamento dell'incertezza circa l'esatta
estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza, si presta ad essere attinto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono,
sollecitando il potere che pure è riconosciuto al Giudice dell'esecuzione in tema di
controllo della esistenza del titolo esecutivo.”
Quanto alla natura del credito in virtù del quale l'allora ricorrente ha agito P_
ed ottenuto il titolo giudiziale, nel ricorso si evince trattarsi di un contratto di finanziamento recante n.2010-062101, a mezzo cui aveva erogato “un prestito personale della durata di
12 mesi, per un importo di € 35.000,00 al netto della commissione”.
Al fine di assolvere alla prova scritta richiesta dall'art.634 c.p.c., nel ricorso P_
assume allegare: “1) copia documento di sintesi contratto di prestito personale
n.2010062101; 2) copia bonifico bancario del 24/06/2010 dell'importo di € 35.000,00 in
favore di;
3) copia raccomandata a mano del 10/06/2011 a firma del sig. Parte_1
”, di cui comunque non viene offerta produzione nel giudizio che ci Parte_1
occupa.
Quanto premesso, il provvedimento di accoglimento del ricorso monitorio espresso sulla base della prova scritta allegata, in virtù del quale il Tribunale di Gela ingiunge
[...]
“di pagare la somma di euro 35.000,00 per le causali tutte specificamente Pt_1
indicate in ricorso, con gli interessi di mora dalla data del dovuto al soddisfo …”, rinvia per relationem agli interessi di mora di cui all'allegato “documento di sintesi” del finanziamento.
Ora, ritenuto che ai sensi dell'art.1284 c.c. “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi
legali (…) se prima della mora erano dovuti gli interessi in misura superiore a quella
legale, gli interessi sono dovuti nella stessa misura”, non essendovi prova di una loro espressa pattuizione nel “documento di sintesi” a cui il Giudice del decreto ingiuntivo avrebbe fatto riferimento (peraltro la stessa ne avrebbe formulato richiamo nel P_
presente giudizio di opposizione al precetto), gli “interessi di mora” di cui al titolo giudiziale corrispondono agli interessi legali, non potendo intendersi quali interessi di mora quelli di cui al D.Lgs. n.231/2002 come sostiene l'intimante opposta, applicabile solo alle transazioni commerciali, cioè “ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Per l'effetto, ritenuto il superiore ragionamento, riguardo l'individuazione del saggio degli interessi legali soccorre il disposto dell'art.1284 co.1 c.c. a cui deve farsi riferimento nella fattispecie di giudizio, atteso che non vi è prova di una loro pattuizione scritta in misura superiore.
Di qui l'accoglimento delle ragioni del gravame.
In applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., quale logico corollario l'opposta deve essere condannata anche al pagamento delle spese del procedimento avanti il Tribunale, da liquidarsi secondo il D.M. n.55/2014 riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, l'appellata va condannata alla refusione delle spese del giudizio di gravame, anch'esse liquidate sula base dello stesso scaglione sulla base dei parametri minimi, ma secondo il D.M. n.147/2022 vigente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.299/2021, in riforma della sentenza n.229/2021
resa dal Tribunale di Gela in data 16.5.2021 e depositata il 17.5.2021, accoglie l'opposizione al precetto notificato il 9.2.2018 nei limiti di cui in parte motiva, e dichiara che sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi legali calcolati ai sensi dell'art.1284 co.1 c.c.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione P_
a , che liquida in complessive € 2.738/00 oltre 15% per rimborso forfetario Parte_1
spese, € 771/00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, per il giudizio avanti il Tribunale, che distrae direttamente a favore dell'avv. Tiziana Giardina, che ha fatto espressa dichiarazione di antistarietà ex art.93 c.p.c.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di gravame all'appellante P_
, che liquida in complessive € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario Parte_1
spese, € 1.165/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, che distrae a favore dell'avv.Tiziana Giardina, che ha fatto espressa dichiarazione di antistarietà.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)