Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2804/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/12/2024, da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Crevoladossola (VB), via Casetti n. 41 bis, rappresentato ed assistito dall'Avv. Serena BONETTI del Foro di Verbania e presso il Suo Studio elettivamente domiciliato in Villadossola, Via Fabbri n.
7 giusta procura alle liti allegata, entrambi residenti a [...]
nata a [...] il [...] (Codice fiscale Parte_2
e ivi residente in [...] rappresentata ed assistita C.F._2 dall'Avv. Domenico CAPRISTO del Foro di Verbania e presso il Suo Studio elettivamente domiciliata in Domodossola, via Marconi n.44 giusta procura alle liti allegata con i seguenti figli: , nato il [...] Persona_1
con l'intervento del PM.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore – il figlio starà la prima settimana con la madre dalla domenica alle ore Per_1 Per_1
18:30 al mercoledì alle ore 16:00, con il padre dal mercoledì alle ore 16:00 al venerdì alle ore 16:00
e con la madre dal venerdì alle ore 16:00 a domenica alle ore 18:30; la settimana successiva Per_1
– il tutto, ovviamente, fatti salvi migliori accordi tra i genitori e con impegno reciproco dei genitori a non ostacolare in alcun modo i loro rapporti con il figlio anzi a rispettarli ed incentivarli salvaguardando anche il diritto di quest'ultimo a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, gestendo le frequentazioni con i rispettivi parenti ciascuno nel periodo di affido;
– la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativo all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente;
– il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 350,00, con decorrenza da agosto 2024, annualmente aggiornabile secondo indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie, intese come mediche non coperte dal Servizio Nazionale, scolastiche e ludiche come da Protocollo del Tribunale di Verbania;
il tutto se previamente concordate e dietro presentazione delle relative pezze giustificative;
la signora verserà il Pt_2
restante 40%; – l'assegno unico universale verrà recepito per intero dalla signora – il Pt_2
padre verserà sul libretto postale del figlio uro 3.000,00 (tremila/00).” Per_1
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/12/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio alle Per_1
condizioni sopra riportate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte come previsto dall'art 127ter cpc
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che il padre si impegna a depositare sul libretto postale del figlio la somma di € Per_1
3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, decide affida il figlio minore n via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
dà facoltà ai genitori di tenere e vedere il figlio come segue: il figlio tarà la prima settimana con la madre dalla domenica alle ore 18:30 al mercoledì Per_1
alle ore 16:00, con il padre dal mercoledì alle ore 16:00 al venerdì alle ore 16:00 e con la madre dal venerdì alle ore 16:00 a domenica alle ore 18:30; la settimana successiva tarà con il padre dalla domenica alle ore 18:30 al mercoledì alle Per_1
ore 16:00, con la madre dal mercoledì alle ore 16:00 a venerdì alle ore 16:00 e con il padre dal venerdì alle ore 16:00 a domenica alle ore 18:30, e così per le settimane successive, caratterizzate dall'alternanza tra i genitori;
i genitori potranno tenere ue settimane alterne anche non consecutive durante le vacanze Per_1
estive; quanto alle festività, alternativamente il giorno di Natale e Santo Stefano, l'ultimo dell'anno e
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, il tutto, ovviamente, fatti salvi migliori accordi tra i genitori e con impegno reciproco dei genitori a non ostacolare in alcun modo i loro rapporti con il figlio anzi a rispettarli ed incentivarli salvaguardando anche il diritto di quest'ultimo a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, gestendo le frequentazioni con i rispettivi parenti ciascuno nel periodo di affido;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 350,00, con decorrenza da agosto 2024, annualmente aggiornabile secondo indici ISTAT;
l'assegno unico universale verrà recepito per intero da Parte_2 pone a carico del padre le spese straordinarie relative al figlio, intese come mediche non coperte dal
Servizio Nazionale, scolastiche e ludiche come da Protocollo del Tribunale di Verbania, nella misura pari al 60%, rimanendo il rimanente 40% a carico della madre.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Verbania il 26/02/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco