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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1169 R.G.A.2022 promossa in grado di appello D A Parte_1
[...] presso il cui studio in Roma via Cardinal De Luca n.22 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonella Orlando Controparte_1 appellato all'udienza del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.223/2022, emessa in data 5.5.2022, il Tribunale di Trapani, in funzione di G.L., in parziale accoglimento del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.422/2020 – emesso dal medesimo Tribunale - proposto da previa Controparte_1 revoca del decreto opposto, dichiarò “prescritti i crediti per contri gli anni anteriori all'anno 2015 (con esclusione dell'anno 2014)” e, per l'effetto, condannò “l'opponente al pagamento dei contributi dovuti per gli anni 2015 e 2016, in favore della resistente, oltre Pt_1 accessori e sanzioni, al lordo delle somme corrisposte in corso di causa come in motivazione indicate”. Ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui alll'art.3 della legge n.335/95, osservò:
- che non vi era prova del recapito a mezzo pec della nota del 13.10.2018 essendo state prodotte soltanto le ricevute di consegna in “formato pdf e xml non quindi eml o msg ossia in formato nativo” e che analoghe considerazioni dovevano farsi per le diffide del 22.12.2013 e del 6.7.2016;
- che diversamente “per le lettere del 18.7.2012 per l'annualità contributiva 2011 (all. 6 e 6.1 fasc. opp.), del 5.12.2011 per le annualità 2005 e 2006 (all. 7 e 7.1 fasc. opp.), del 6.12.2010 (all. 8 e 8.1 fasc. opp.) e dell'8.7.2011 (all. 9 e 9.1 fasc. opp.) per l'annualità 2010, del 26.5.2010 (all. 10 e 10.1 fasc. opp.) per l'anno 2006 e del 6.5.2010 (all. 11 e 11.1 fasc. opp.) per l'anno 2005” vi era prova di regolare recapito “a mezzo del servizio postale”;
- che “tuttavia, considerato che l'ultimo valido atto interruttivo prima della notifica del decreto opposto (del 21/10/2020) è costituito dalla diffida del 18/7/2012 (anno 2011), tutti i crediti anteriori sono prescritti, come quelli relativi agli anni 2012 e 2013”;
- quanto “alla questione della sospensione della prescrizione, in conseguenza della omessa denuncia contributiva annuale … osserva che tale sospensione non riguarda i contributi minimi, fissi di
Pag.1 maternità e integrativi, ossia quelli dovuti a prescindere dal reddito (come si evince dall'e/c allegato al fascicolo monitorio) e conseguentemente anche per tali contributi va dichiarata la prescrizione”;
- che “in definitiva, risultano ancora dovuti, in mancanza di contestazione alcuna, i contributi e sanzioni per gli anni 2015 e 2016 (euro 4376,97 per ciascun anno oltre accessori e sanzioni)” e che
“da tale importo va poi detratto quanto pagato in corso di causa dall'opponente ossia euro 2837,60 (cfr. ricevuta allegata alle note di trattazione)”;
- che, infine “per la coeva iscrizione al fondo lavoratori dipendenti dell'INPS (peraltro per pochissime settimane) non è stata comunicata alla Cassa con conseguente inapplicabilità dell'esonero o previsto dal regolamento”. Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 7 novembre 2022. si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 grava ervenuta sanatoria per gli anni 2015 e 2016. Concesso termine alle parti per dedurre sulla eccepita sanatoria, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Col primo motivo, l'appellante deduce di aver fornito prova dell'avvenuta consegna delle diffide inoltrate a mezzo pec del 13.10.2018, del 22.12.2013 e del 6.7.2016. Il motivo è fondato solo con specifico riferimento alla pec del 13.10.2018. In disparte ogni questione che attiene alla prova della notifica, infatti, assorbente di ogni altra considerazione sul punto è il fatto che lo stesso con l'atto di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ammesso di aver ricevuto tale diffida (cfr. pag 4 del ricorso in opposizione, nonché note di trattazione scritta del 25.2.2021). Da quanto sopra esposto consegue, diversamente da quanto statuito nella sentenza di primo grado, che i contributi relativi all'anno 2013 (al pari di quelli relativi agli anni 2015 e 2016) non sono stati colpiti dal fenomeno estintivo quinquennale e, come tali, sono certamente dovuti dal D'Antona. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento ai contributi antecedenti all'anno 2013 in quanto la PEC del 22.12.2013 risulta essere stata inviata ad un indirizzo PEC che il (in primo grado) aveva espressamente contestato di CP_1 possedere a tale data e, aveva pure prodotto documentazione a sostegno di siffatta prospettazione. In particolare, aveva prodotto (cfr. doc. fascicolo di parte) un prospetto rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in cui l'indirizzo pec Email_1 risultava “rilasciato il 19/12/2017”. Trattasi di prospettazione (in uno alla documentazione offerta a sostegno della stessa) che non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte della talchè Pt_1 deve concludersi per la carenza di prova circa la notifica della diffida del 22.12.2013 al
CP_1
Nel resto, irrilevante, ai fini della decisione, si disvela la notifica del 6.7.2016 in quanto riguarda contributi del 2015 (pacificamente non prescritti per le ragioni già sopra svolte). Parimenti inidonee a scongiurare l'eccepito fenomeno estintivo devono reputarsi le notifiche a mezzo posta ordinaria del 18.7.2012 (per l'anno 2011), del 5.12.2011 (per gli anni 2005 e 2006), del 6.12.2010 e dell'8.7.2011 (per l'anno 2010), del 26.5.2010 (per l'anno 2006) e de 6.5.2010 (per l'ano 2005) in quanto - posta la regolare notifica (per come affermato nella sentenza di prime cure senza che sul punto sia stato spiegato appello incidentale) - dalla data di perfezionamento di tali atti risulta provato il solo atto interruttivo del 13.10.2018 compiuto, ad ogni evidenza, oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Pag.2 Col secondo motivo la censura la sentenza impugnata assumendo l'erronea Pt_1 applicazione “delle norme relative alla sospensione della prescrizione in caso di omessa comunicazione dei dati reddituali” in relazione alle annualità 2003, 2004 e 2007. La doglianza deve essere disattesa. Il percorso motivazionale seguito dal primo giudice (secondo cui la sospensione della prescrizione non può riguardare “i contributi minimi, fissi di maternità e integrativi, ossia quelli dovuti a prescindere dal reddito (come si evince dall'e/c allegato al fascicolo monitorio)”) deve essere condiviso in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte (in caso del tutto analogo, in cui parte era la con la sentenza n.1048/2023 in cui si è Pt_1 affermato:
“Si tratta, in ogni caso, per tutti gli anni considerati (2000-2016) di contributi (quelli minimi) che, come è noto, prescindono dal reddito del professionista e, come tali, sono dovuti per il solo fatto di essere iscritti alla Cassa senza alcuna necessità di effettuare dichiarazione/comunicazione alcuna. Ciò consente all'Ente previdenziale di quantificarne (nella quota minima) l'importo per ciascuna annualità e di procedere (entro il termine quinquennale di prescrizione) al relativo recupero (cfr. sul punto Cassazione Civile, sezione lavoro, 26.10.2018 n.27218)”.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve concludersi che il è tenuto al CP_1 pagamento dei contributi relativi agli anni 2013, 2015 e 2016 (con dell'anno 2014 che non è oggetto di causa). Tuttavia, si osserva, risulta documentalmente provato (ed ammesso anche dalla
– cfr. note depositate il 10.2.2025) che il D'Antona, dopo la sentenza di primo Pt_1 ha chiesto ed è stato ammesso dalla al condono per i contributi dovuti per le Pt_1 annualità dal 2015 al 2020 (cfr. doc. fascicolo di parte appellata). Conseguentemente, costituendo tale sanatoria fatto pacifico e incontroverso tra le parti, deve in questa sede dichiararsi cessata la materia del contendere per le annualità 2015 e 2016.
Ciò che residua, dunque, è esclusivamente la condanna dell'appellato al pagamento dei contributi relativi all'anno 2013 che non sono stati colpiti dalla prescrizione e che non sono rientrati nel condono sopra citato. Rispetto a tale annualità, viene in rilievo il terzo motivo di gravame che si appunta sull'erronea imputazione del pagamento di euro 2.837,60 effettuato dal nel CP_1 corso del giudizio di primo grado. Sostiene l'appellante che tale pagamento è stato imputato all'annualità 2020 e, pertanto, non può essere portato in detrazione dalle somme dovute dal D' CP_1
Trattasi di prospettazione non condivisibile. Oggetto del contendere, a ben vedere, erano e sono i contributi dal 2003 al 2016 (con esclusione dell'anno 2014). Ad ogni evidenza, quindi, il pagamento effettuato dal in data 22.2.2021 CP_1
(cfr. copia bonifico in atti, con la causale “offerta banco iu Trib. Trapani RG n.1605/2020”) non può che imputarsi alle annualità contributive che erano (e sono) oggetto del contendere e, segnatamente, a quelle non prescritte in cui oggi viene in rilievo soltanto l'anno 2013 (essendo state fatte oggetto di separato condono quelle relative al 2015 e 2016). Considerato, in definitiva, che per l'anno 2013 il è tenuto a versare CP_1
l'importo di euro 4.290,00 (cfr. estratto conto fascicolo d ellante), in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento alle annualità contributive del 2015 e del 2016, il predetto deve essere senz'altro condannato al pagamento di tale somma in favore della oltre Pt_1
Pag.3 accessori e sanzioni, con detrazione dell'importo già pagato in corso di causa pari ad euro 2.837,60. Nel resto, la sentenza di primo grado rimane confermata.
3) Considerato l'esito del presente grado di giudizio, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.223/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2015 e 2016;
- condanna parte appellata al pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2013 in favore della oltre accessori e sanzioni, al lordo delle somme corrisposte in corso di causa Pt_1 come in motivazione indicate;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
- compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio. Palermo 13 febbraio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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