Articolo 1 della Legge 11 giugno 1962, n. 606
Articolo 2
Versione
19 luglio 1962
Art. 1.
Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo ottenuto il brevetto di direttori del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico o delle comunicazioni, abbiano disimpegnato molto lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scoria in armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi equipollenti da determinare con decreto del Ministro per la difesa, puo' essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.
Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni suddette sara' udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il parere della Commissione competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Entrata in vigore il 19 luglio 1962