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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 983/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), Parte_1 C.F._1 [...]
FO (c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Marco CASTELLANI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf , (cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio DI MARCO e dall'avv. C.F._3
Pio LUDOVICI entrambi del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
➢ residenti in [...]; Controparte_3 Controparte_4
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
Con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 634/24 del Tribunale di L'Aquila del 9 ottobre 2024 nell'ambito del giudizio proposto ai sensi degli artt. 4 L. n. 278/1957 e 22 D.lgs n. 150/2011.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha parzialmente accolto, nulla disponendo in ordine al regime delle spese di lite (attesa la mancata costituzione delle parti convenute), il ricorso che e Controparte_1 hanno proposto ai sensi dell'art. L. 278/57, lamentando la situazione di Controparte_2
conflitto di interessi tra alcuni degli eletti, a seguito delle elezioni svoltesi nel mese di aprile 2024, del Comitato per l'amministrazione separata beni uso civico FO (di seguito, e per brevità
, , e . Parte_3 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
1.2. Nella parte motiva della sentenza, il Collegio ha ricostruito gli aspetti salienti in punto di fatto della vicenda che possono essere così sinteticamente riassunti:
- i ricorrenti sono risultati essere i primi non eletti a seguito delle citate elezioni;
- secondo la loro prospettazione, sia il che il si trovano in una Parte_1 CP_4 situazione di conflitto di interessi con l' per avere una lite pendente con la stessa e Parte_4
così ponendosi in contrasto con quanto espressamente vietato dall'art. 7 dello Statuto;
- lo stesso risulta inoltre essere il padre dell'altra eletta Parte_1 Controparte_3
- le parti resistenti non si sono costituite (sicchè il giudizio è in effetti proseguito nella loro contumacia sull'assunto della regolarità della notifica del libello introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza);
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere di seguito riportate:
- la causa di incompatibilità relativamente alle figure di e Parte_1 Controparte_5
deve ritenersi esclusa;
- dagli elementi emersi nel corso del giudizio, rappresentati essenzialmente da esposti alla Polizia
Giudiziaria ed anche alla Procura della Repubblica per presunte condotte penalmente rilevanti poste in essere da alcuni allevatori non soddisfano il requisito richiesto dall'art. 7 dell'amministrazione separata quanto alla nozione di lite pendente;
- tale requisito non può ravvisarsi neppure nell'esposto, risalente all'anno 2021, presentato presso la
Prefettura da di cui peraltro si ignora anche l'esito; Parte_1
- a diverse conclusioni deve invece pervenirsi per quanto concerne la causa di incompatibilità tra
[...]
, eletto presidente e quindi legale rappresentante dell' e la figlia Parte_1 Pt_4 CP_3
- il risultato è la decadenza dalla carica di consigliere di quest'ultima con subentro del ricorrente
[...]
risultato primo tra i non eletti;
Controparte_4
2 1.4. La decisione del tribunale del Capoluogo è stata impugnata dall'amministrazione separata
FO nonché, in proprio anche dal con un unico motivo con il quale ha, in Parte_1
buon sostanza, lamentato la nullità della notifica del ricorso introduttivo anche peraltro alle altre parti private evocate così insistendo per la remissione, integrando un'ipotesi di violazione dell'integrità del contraddittorio, al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc.
Vi è stata la rituale e tempestiva costituzione di e i Controparte_4 Controparte_2 quali hanno resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza in quanto la notifica deve ritenersi perfezionata secondo la procedura prevista dall'art. 140 cpc essendo stato il plico inviato all'indirizzo di residenza dei destinatari.
Con riguardo, invece, alla sola posizione di , gli appellati hanno rappresentato Parte_1
che comunque vi è stata la sua costituzione come comprovato dalla memoria depositata in data 1 ottobre 2024 (e sulla quale meglio si dirà nel prosieguo).
Nel merito, poi, le medesime parti hanno spiegato appello incidentale finalizzato a censurare la sentenza nella parte in cui ha escluso l'incompatibilità del e del Parte_1 CP_4
assumendo a tale riguardo l'errata valutazione, ai fini dell'accertamento del requisito della lite pendente, del materiale documentale presente agli atti di causa.
Gli altri appellati, ovvero e non si sono costituiti, mentre il Controparte_3 Controparte_5
Procuratore Generale, parte necessaria del giudizio ed a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha concluso nei seguenti termini “Accogliere il ricorso limitatamente alla violazione del principio del contraddittorio alla luce delle circostanze addotte dall'appellante in merito al fatto che le credenziali per accedere alla casella p.e.c. dell' di FO sono state comunicate Pt_4
all'appellante solo in data 13.09.2024 impedendogli di avere tempestiva contezza della pendenza del giudizio e della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata al predetto indirizzo
p.e.c.”.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.1. In limine litis, non avendovi provveduto nel corso del giudizio, va dichiarata la contumacia di
[...]
e i quali, sebbene regolarmente citati mediante invio dell'atto Controparte_4 Controparte_3 di appello all'indirizzo di posta certificata, non si sono costituiti.
3 2.2. Va altresì rigettata la richiesta, invero formulata soltanto in sede di scritti difensivi finali
(segnatamente nella comparsa del 5 giugno 2025), di cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc, delle frasi dal contenuto offensivo “condotta “illecita e processualmente fraudolenta” (pag. n. 1 penultimo rigo)…. condotta illecita”, ovvero al rigo n. 15 di pag. n. 2 (“i Sigg.ri e Parte_5 [...] insistono nel prendersi gioco degli esponenti e dei Collegi giudicanti (…)”. CP_1
Se in punto di rito è sufficiente osservare, quanto all'ammissibilità, che il potere di cancellazione rientra certamente tra quelli esercitabili anche in via officiosa dal giudice, nel merito le frasi rientrano nell'ambito di un'aspra dialettica processuale senza travalicare, tenendo in particolare conto della particolarità della vicenda, l'esercizio delle prerogative difensivi e dunque concretizzandosi in un abuso.
2.3. Sempre in via preliminare, e per completezza, qualche cenno si impone sulla questione (reiterata dagli appellati) dell'assenza dell'autorizzazione dell' al Presidente per agire in giudizio. Pt_4
L'art. 10 dello Statuto riconosce al Presidente nella sua veste di legale rappresentante il compito di rappresentare l'amministrazione separata in giudizio senza specificare la necessità di una preventiva delibera di autorizzazione da pate dell'assemblea.
In difetto, quindi, di tale esplicita previsione (che comunque nella fattispecie e per quanto meglio si dirà non sarebbe destinata ad incidere sulle sorti del giudizio limitatamente alla posizione personale dello stesso e degli altri componenti contumaci), la questione deve essere Parte_1
rigettata.
Ad ogni buon conto, inoltre, il ha anche agito in questa sede nella sua qualità di persona Parte_1
fisica e tale circostanza consente di vagliare quanto meno il profilo della nullità della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
3.1. Venendo al merito, risulta di sin troppa chiara evidenza che debba procedersi, preliminarmente, allo scrutino dell'appello principale.
Come invero già anticipato, l'unico motivo di gravame formulato dall' ed anche Parte_6
in proprio dal suo Presidente, , ha riguardato l'errata instaurazione del Parte_1
contraddittorio in primo grado.
Ed infatti, tanto le suddette parti che anche gli altri resistenti, e Controparte_3 CP_4
, non si sono costituiti.
[...]
Quanto all' è stato rilevato che le credenziali per l'accesso all'indirizzo di posta certificata Pt_4
(dove in effetti è stato notificato il ricorso introduttivo) sono state comunicate dalla precedente
4 presidente, soltanto nel mese di settembre 2024 e quindi in un momento Controparte_2
successivo rispetto al perfezionamento della procedura.
Per quanto concerne invece le altri parti private è stata sostanzialmente lamentata la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc.
3.2. Le doglianze sono fondate e di conseguenza devono trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Prioritariamente, si rende indispensabile una sintetica ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
Dalla disamina del fascicolo d'ufficio è pertanto possibile affermare che:
- Con decreto del 15 giugno 2024, il Presidente del Tribunale di L'Aquila ha fissato l'udienza di comparizione delle parti (per il 24 luglio 2024) stabilendo altresì il termine per la notifica del ricorso introduttivo e del predetto provvedimento entro la data del 24 giugno 2025;
- All' la notifica è stata effettuata all'indirizzo di posta certificata, mentre per Parte_4
le restanti private tale incombente è stato affidato all'Ufficiale giudiziario che ha provveduto, in assenza dei destinatari all'indirizzo indicato nel plico (segnatamente frazione Casaline per i e frazione Menzano, Via Piave 4 per il ), ai sensi dell'art. 140 cpc Parte_1 CP_4
con invio della raccomandata;
- Per ciascuno dei resistenti, la raccomandata è tornata al mittente;
- In data 1 ottobre 2024 (quando cioè già era stata celebrata la prima udienza), facendo seguito all'istanza di visibilità del giorno precedente, nella sola qualità di Controparte_6
Presidente e quindi legale rappresentante pro tempore dell' ha depositato Parte_4
una memoria difensiva (dal sistema ricevuta e qualificata al momento della ricezione come comparsa di costituzione) contenente l'istanza di remissione in termini sull'assunto che soltanto il 13 settembre la predetta amministrazione ha avuto contezza della notifica del ricorso essendo entrata in possesso delle chiavi di accesso all'indirizzo di posta certificata;
- All'istanza è stata in ogni caso allegata la nota con cui il precedente Presidente, CP_2
ha in effetti provveduto a tale comunicazione dando in tal modo riscontro a quanto già
[...]
il precedente 11 settembre 2024 le era stato espressamente richiesto dal Parte_1
(richiamando altre analoghe istanze inviate già in precedenza);
- Negli atti successivi del giudizio e comunque anche nella sentenza impugnata non vi è menzione di tale istanza di remissione in termini;
3.3.Tanto accertato in fatto, merita osservare quanto segue in punto di rito.
5 Con riguardo particolare alla posizione di vi è stato il fatto che il ricorso è stato Parte_4 inviato all'indirizzo di posta certificata dell'amministrazione ed a cui però, è certo, essendo stata la circostanza documentata per tabulas, il presidente nominato, , non avrebbe Parte_1
potuto in ogni caso accedere.
Nella nota del 13 settembre 2024 sono state comunicate le credenziali di accesso all'indirizzo di posta certificata (asbuc. it) esattamente corrispondenti a quelle riportate nella procedura Persona_1
di notificazione del ricorso e del decreto presidenziale (cfr allegato alla nota depositata in via telematica il 16 luglio 2024).
Il quadro così tratteggiato invero non può ritenersi idoneo a giustificare, con riguardo alla posizione dell' ed anche del quale persona fisica l'invocata Parte_6 Parte_1
regressione del giudizio al primo giudice.
In questo senso, assume una valenza decisiva la circostanza che la stessa , per il tramite del CP_7
proprio Presidente ha in effetti instato per la remissione in termini specificando allo stesso tempo che
“ ad ogni buon fine, ferma restando l'eccezione d'improcedibilità anzidetta, rilevabile anche
d'ufficio, si contestano decisamente ed illimitatamente tutte le avverse deduzioni ed allegazioni siccome destituite di ogni fondamento, sia in punto di fatto che in diritto” (cfr pag 2) così prendendo anche posizione nel merito.
Inoltre, l' avrebbe potuto, non essendovi stata nelle more l'adozione di un provvedimento del Pt_4 giudice sull'istanza in questione, riproporla alla successiva udienza del 9 ottobre 2024 di cui certamente aveva avuto contezza.
Inoltre, è lecito ritenere che con l'accesso alla posta certificata il quale persona fisica ha Parte_1
comunque (da qui il raggiungimento dello scopo dell'atto) contezza del giudizio.
Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che con riguardo all' la costituzione del 1 Parte_6
ottobre 2024 ha avuto efficacia sanante della nullità della notifica.
Per il invece deve ritenersi certa la conoscenza dell'atto con effetto sanante della notifica Parte_1
anche nei suoi confronti personalmente.
3.4. Ciò nondimeno, però, l'impugnazione deve parimenti trovare accoglimento per altra via.
Ed infatti, per quanto concerne, invece, le altre parti private deve (a completamento di quanto esposto al superiore paragrafo 3.3.1.) ritenersi la nullità della procedura di notificazione.
In effetti, è risultato, anche in tal caso dalla documentazione prodotta, che l'ufficiale giudiziario non ha rinvenuto i destinatari all'indirizzo indicato nell'atto ed ha pertanto nella relata di aver provveduto al deposito dello stesso in busta chiusa presso il nonché di aver inviato le Controparte_8
raccomandate (con specificazione anche del numero).
6 In ultimo, sono state prodotte in copia le buste con restituzione al mittente con la dicitura
“insufficiente” oppure “irreperibile”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.” (cfr Cass Civ, Sez III, 16.12.2022 n. 36900).
Nella fattispecie, dunque, non vi è stata la produzione dell'avviso di ricevimento ed in tal modo se ne deve dichiarare la nullità.
Di certo, non può comportare un diverso inquadramento la circostanza che per i la notifica Parte_1 sia avvenuta presso l'indirizzo riportato nel certificato di famiglia (ancorchè redatto nel 2021) e
[...]
nell'atto di appello abbia specificato di risiedere in L'Aquila località Casaline. Parte_1
A corroborare infine tale soluzione militano anche le seguenti ulteriori circostanze.
È vero che le altre parti private non si sono costituite in questo così come anche nel precedente grado, tuttavia la nullità della notifica nei loro confronti (sollevata dal ) ben può essere Parte_1 anche rilevata in via officiosa vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Come noto, infatti, la dottrina più autorevole ha ritenuto che le ipotesi di litisconsorzio necessario previste dalla legge possano ricondursi a tre diverse rationes: a) litisconsorzio per ragioni di diritto sostanziale;
b) litisconsorzio per ragioni di diritto processuale legate a situazioni di legittimazione straordinaria;
c) litisconsorzio per ragioni mera opportunità;
Orbene, nella fattispecie, l'esistenza del litisconsorzio (certamente inquadrabili all'interno delle ipotesi sub a) o comunque sub c) è giustificata dal fatto che la domanda investe rapporti facenti capo a più soggetti strettamente connessi tra loro.
In altri termini, si vuol significare che, opinando diversamente, la sentenza resa risulterebbe inutiliter data in difetto di litisconsorzio con l'effetto di comportare che l'eventuale incompatibilità di uno dei componenti eletti dell' di FO, pur fondata sulla stessa ragione giustificativa (nella specie Pt_4
conflitto di interessi oppure semplice rapporto di parentela), valga diversamente per le parti coinvolte.
Lo scopo del litisoncorzio necessario è proprio evitare il verificarsi di siffatte situazioni.
4. Ed allora, in definitiva, alla nullità della notifica del ricorso introduttivo per le ragioni di seguito specificate, consegue la rimessione la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio.
7 Le ragioni in rito della decisione esonerano dall'addentrarsi nella disamina del merito della controversia.
Per le medesime argomentazioni, ed anche in considerazione della particolarità delle motivazioni della decisione deve essere rigettata la domanda di condanna degli appellanti per responsabilità aggravata.
5.1. In ultimo, le spese del presente grado, nel rapporto tra gli appellanti e le parti appellate costituite possono essere integralmente compensate alla luce dell'esito del giudizio e delle ragioni stesse poste a fondamento della decisione.
5.2. Quanto, invece, alle spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e le altre parti, in considerazione delle ragioni dell'impugnazione (vertenti unicamente sulla corretta instaurazione del contraddittorio), deve procedersi alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 636/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
b) Accoglie l'appello, accerta e dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto emesso dal Presidente del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto annulla la sentenza n. 636/24 del Tribunale di L'Aquila;
c) Dispone la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc per la rinnovazione del giudizio;
d) Assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di L'Aquila;
e) Rigetta la domanda di condanna degli appellati costituitisi per responsabilità aggravata;
f) Compensa integralmente tra gli appellanti e le altre parti appellate le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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