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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8494 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18604 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.5.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Scarano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, , in persona del presidente pro- Controparte_2
tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti-
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_3
pagina 1 di 5 - convenuto - contumace -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
Consiglio di Stato, il e la Controparte_4 [...]
per sentirli condannare, previa declaratoria del diritto al Controparte_3 riconoscimento ed alla liquidazione da parte del Consiglio di Stato dell'assegno di fine carica di cui all'art. 1, della legge 3.5.1971, n. 312 quale componente non togato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e, ove necessario, disapplicazione della nota del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa, Servizio per il trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura, prot. n. 921 del 10.1.2023 e del decreto del Presidente
Consiglio dei Ministri 131.1989 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dell'assegno di fine carica, alla liquidazione dell'assegno di cui all'art. 1, legge 3 maggio 1971, n. 312, in subordine attraverso l'adozione di apposito decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 12, l. n. 117 del 1988.
L'attore esponeva di essere professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze e di essere componente del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa, con incarico a scadenza nel mese di marzo 2023; che con istanza prot. n. 45000 del 13.10.2022 chiedeva al Consiglio di
Stato la liquidazione, alla conclusione del mandato, dell'indennità di cui all'art. 1,
L. n. 312/1971, nella misura complessiva pari all'ultimo assegno mensile corrisposto, moltiplicato per dodici;
che tale assegno spettava ai componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura, con analogia per l'attività svolta presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
che con nota prot. n. 921 del 10.1.2023 il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa rigettava l'istanza, rilevando in particolare che “Dagli articoli 7 della legge n. 186/1982 e 10, comma 5, della legge n. 117/1988, sopracitate, emerge evidente che per i pagina 2 di 5 Consiglieri laici del (come per i colleghi presso l'omologo Organo della CP_5
Corte dei conti) vige un regime giuridico e di incompatibilità specifico e diverso rispetto a quello imposto ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Cont (d'ora in poi ). Infatti, contrariamente a quanto previsto per questi ultimi, i
Membri laici del Controparte_7
non sono soggetti al collocamento obbligatorio in fuori ruolo e
[...] possono continuare ad esercitare anche l'attività professionale, purché non si tratti di “attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali” e che vi era violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, delle leggi n. 186/1982, n. 117/1988, n.
312/1971, n. 195/1958 , del D.P.C.M. 13.1.1989 e dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché eccesso di potere.
Si costituivano il ed il Controparte_1
Consiglio di Stato, eccependo il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri restava contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 30.5.2025 parte attrice concludeva per la condanna alla liquidazione dell'assegno di cui all'art. 1, legge 3 maggio 1971, n. 312, in subordine non opponendosi all'eccezione di difetto di giurisdizione, i convenuti concludevano per il difetto di giurisdizione, ovvero per il rigetto della pretesa, ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 1), 1° comma, legge 3.5.1971, n. 312, “Ai componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici” e la questione sottoposta a questo giudicante e se tale beneficio di legge possa essere pagina 3 di 5 esteso ai componenti laici del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, nella fattispecie un professore universitario.
Orbene, l'art. 133), 1° comma, lett. i) del .d.l.vo 2.7.2010, n. 104 prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
Ai sensi dell'art. 3), 2° comma, d.l.vo 165/2001 i professori universitari rientrano nella categoria del personale in regime di diritto pubblico, come ribadito anche dalla giurisprudenza: “Il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari è rimasto soggetto al regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e l'art. 63, comma 4, della stessa fonte, confermato dall'art. 133 C.P.A., comporta l'assegnazione al Giudice
Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, delle controversie relative ai rapporti d'impiego dei professori e dei ricercatori” (Cass. civ., SS.UU., 15 febbraio
2007, n. 3370; 22 dicembre 2009, n. 26960).
Non sposta lo stato giuridico di diritto pubblico il rapporto intercorrente, quale membro laico, dell'attore con il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, in quanto l'elezione all'organo di autogoverno si è basata proprio sullo “status” di professore universitario.
Peraltro, nel presente in giudizio viene anche in rilievo, con richiesta di disapplicazione, la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa,
Servizio per il trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura, prot. n. 921 del 10.1.2023 e “gli atti amministrativi emessi da
Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - CPGA, organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sono sottoposti al sindacato degli organi giurisdizionali che compongono la stessa giurisdizione amministrativa”
(Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/08/2007, n. 17823).
pagina 4 di 5 L'eccezione di difetto di giurisdizione merita, dunque, accoglimento.
La pronuncia in rito determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) compensa le spese.
Roma, 8.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18604 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.5.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Scarano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, , in persona del presidente pro- Controparte_2
tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti-
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_3
pagina 1 di 5 - convenuto - contumace -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
Consiglio di Stato, il e la Controparte_4 [...]
per sentirli condannare, previa declaratoria del diritto al Controparte_3 riconoscimento ed alla liquidazione da parte del Consiglio di Stato dell'assegno di fine carica di cui all'art. 1, della legge 3.5.1971, n. 312 quale componente non togato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e, ove necessario, disapplicazione della nota del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa, Servizio per il trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura, prot. n. 921 del 10.1.2023 e del decreto del Presidente
Consiglio dei Ministri 131.1989 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dell'assegno di fine carica, alla liquidazione dell'assegno di cui all'art. 1, legge 3 maggio 1971, n. 312, in subordine attraverso l'adozione di apposito decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 12, l. n. 117 del 1988.
L'attore esponeva di essere professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze e di essere componente del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa, con incarico a scadenza nel mese di marzo 2023; che con istanza prot. n. 45000 del 13.10.2022 chiedeva al Consiglio di
Stato la liquidazione, alla conclusione del mandato, dell'indennità di cui all'art. 1,
L. n. 312/1971, nella misura complessiva pari all'ultimo assegno mensile corrisposto, moltiplicato per dodici;
che tale assegno spettava ai componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura, con analogia per l'attività svolta presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
che con nota prot. n. 921 del 10.1.2023 il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa rigettava l'istanza, rilevando in particolare che “Dagli articoli 7 della legge n. 186/1982 e 10, comma 5, della legge n. 117/1988, sopracitate, emerge evidente che per i pagina 2 di 5 Consiglieri laici del (come per i colleghi presso l'omologo Organo della CP_5
Corte dei conti) vige un regime giuridico e di incompatibilità specifico e diverso rispetto a quello imposto ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Cont (d'ora in poi ). Infatti, contrariamente a quanto previsto per questi ultimi, i
Membri laici del Controparte_7
non sono soggetti al collocamento obbligatorio in fuori ruolo e
[...] possono continuare ad esercitare anche l'attività professionale, purché non si tratti di “attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali” e che vi era violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, delle leggi n. 186/1982, n. 117/1988, n.
312/1971, n. 195/1958 , del D.P.C.M. 13.1.1989 e dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché eccesso di potere.
Si costituivano il ed il Controparte_1
Consiglio di Stato, eccependo il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri restava contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 30.5.2025 parte attrice concludeva per la condanna alla liquidazione dell'assegno di cui all'art. 1, legge 3 maggio 1971, n. 312, in subordine non opponendosi all'eccezione di difetto di giurisdizione, i convenuti concludevano per il difetto di giurisdizione, ovvero per il rigetto della pretesa, ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 1), 1° comma, legge 3.5.1971, n. 312, “Ai componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici” e la questione sottoposta a questo giudicante e se tale beneficio di legge possa essere pagina 3 di 5 esteso ai componenti laici del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, nella fattispecie un professore universitario.
Orbene, l'art. 133), 1° comma, lett. i) del .d.l.vo 2.7.2010, n. 104 prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
Ai sensi dell'art. 3), 2° comma, d.l.vo 165/2001 i professori universitari rientrano nella categoria del personale in regime di diritto pubblico, come ribadito anche dalla giurisprudenza: “Il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari è rimasto soggetto al regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e l'art. 63, comma 4, della stessa fonte, confermato dall'art. 133 C.P.A., comporta l'assegnazione al Giudice
Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, delle controversie relative ai rapporti d'impiego dei professori e dei ricercatori” (Cass. civ., SS.UU., 15 febbraio
2007, n. 3370; 22 dicembre 2009, n. 26960).
Non sposta lo stato giuridico di diritto pubblico il rapporto intercorrente, quale membro laico, dell'attore con il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, in quanto l'elezione all'organo di autogoverno si è basata proprio sullo “status” di professore universitario.
Peraltro, nel presente in giudizio viene anche in rilievo, con richiesta di disapplicazione, la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa,
Servizio per il trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura, prot. n. 921 del 10.1.2023 e “gli atti amministrativi emessi da
Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - CPGA, organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sono sottoposti al sindacato degli organi giurisdizionali che compongono la stessa giurisdizione amministrativa”
(Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/08/2007, n. 17823).
pagina 4 di 5 L'eccezione di difetto di giurisdizione merita, dunque, accoglimento.
La pronuncia in rito determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) compensa le spese.
Roma, 8.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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