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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2860 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONINA AMELIA e BONINA CARMELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
Largo Chigi, 5 Roma. rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
(di Controparte_3 Controparte_4
seguito , con sede in Roma via G. Grezer 14, con c.f. e p. Iva in persona, del CP_5 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Monica Angela PICCIONE;
- resistenti -
OGGETTO: gestione separata avvocati.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 01/10/2024 , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9015284917 000, notificata in data 11.09.2024, con cui si chiedeva il pagamento della somma di € 1.681.012,39.
L'intimazione era basata su n. 19 cartelle di pagamento, n.3 avvisi di addebito, e n.8 avvisi di accertamento, come di seguito indicati in uno alla data di presunta notifica ed all'importo richiesto in euro:
Cartella n. 29520120044914135000 23/03/2013 4.440,56
Cartella 29520130027226023000 10/02/2014 20.173,37
Cartella 29520140003574179000 29/04/2014 7.819,23 Cartella 29520150002415912000 13/04/2015 5.381,49
Cartella 29520160001322636000 07/10/2016 5.977,58
Cartella 29520160024560912000 05/12/2016 1.163,84
Cartella 29520160031238615000 02/03/2017 36.362,21
Cartella 29520170011563333000 18/07/2022 146,27
Cartella 29520170016836736000 09/01/2018 896,43
Cartella 29520180002879439000 22/06/2018 59.061,53
Cartella 29520180011195053000 20/08/2018 4.074,53
Cartella 29520180013917327000 14/11/2018 432,87
Cartella 29520190005848546000 17/07/2019 472,72
Cartella 29520190011674184000 14/10/2019 487,93
Cartella 29520200008692208000 27/01/2022 9.256,81
Cartella 29520200019131858000 17/11/2022 9.768,25
Cartella 29520210033535319000 02/02/2023 631,19
Cartella 29520220023053891000 27/10/2022 8.100,63
Cartella 29520220023053992000 27/10/2022 2.109,69
Avviso di addebito 59520160001729100000 12/05/2016 2.796,21
Avviso di addebito 59520160004762112000 22/11/2016 2.770,37
Avviso di addebito 59520160005771663000 16/01/2017 21.404,37
Avviso di accertamento TYX01FA03154/2018 08/01/2019 5.845,91
Avviso di accertamento TYX01FA00118/2019 12/04/2019 186.616,52
Avviso di accertamento TYX01FA00119/2019 10/05/2019 105.767,87
Avviso di accertamento TYX01FA00224/2019 12/04/2019 10.790,70
Avviso di accertamento TYX01FA00084/2019 12/04/2019 980.371,15
Avviso di accertamento TYX01FA00118/2019 12/04/2019 186.616,52
Avviso di accertamento Ente 9 25/03/2022 33,88
Avviso di accertamento Ente 480 09/12/2022 195,19.
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento opposto sostenendo che le somme ivi indicate non sarebbero dovute.
Rilevava che alcuni degli atti prodromici all'atto impugnato sarebbero stati già stati oggetto di impugnativa ed altri sarebbero stati oggetto di annullamento, da parte dell' , in sede di CP_1
autotutela. Rilevava, ancora, il mancato rispetto delle procedure di riscossione e la mancata notifica degli atti riportati nell'avviso di intimazione impugnato ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Contestava la notifica dell'atto impugnato, in quanto notificato da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri ipa ed in formato pdf non nativo “p7m”.
Contestava, infine, il calcolo degli interessi e l'omessa motivazione dell'atto opposto.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva in giudizio con memoria nella quale eccepiva preliminarmente il difetto CP_1
di legittimazione passiva della nel merito contestava i motivi di opposizione deducendo la CP_2
correttezza formale e sostanziale della propria pretesa contributiva, concludeva per il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria nella quale Controparte_4
rilevava in via preliminare il difetto di giurisdizione, ex art. 2, D.L.vo n. 546/92 per i titoli, richiamati nell'intimazione, che recano carichi tributari, e l' incompetenza per materia e valore del giudice del lavoro, per violazione dell'art. 38 cpc, dell'art. 204 bis, D.L.vo n. 285 del 1992 ed artt. 6 e 7, L. n.
2011 n. 150, per i titoli che recano sanzioni amministrative.
A fronte della lamentata violazione dell'art. 25 D.L.VO N. 46/99, nonché in generale dei presunti vizi di merito dell'intimazione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
2.1.- Preliminarmente, rilevato che per una parte degli atti prodromici posti alla base dell'intimazione di pagamento opposta attengono a crediti di natura tributaria va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina.
In particolare, si tratta delle seguenti cartelle di pagamento, tutte chiaramente relative a pretese creditorie di natura tributaria e, perciò sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario:
n.29520130027226023000 (ruolo Agenzia Entrate Dir. Prov. di Messina); n.
29520140003574179000, n. 29520150002415912000, n. 29520160001322636000, n.
29520160024560912000, n. 29520160031238615000, n. 2952017001683736000, n.
29520180002879439000, n.29520180013917327000, n. 29520190005848546000, n.
29520190011674184000, n. 29520200008692208000, n. 29520210033535319000, n.
29520220023053891000, ed agli avvisi di accertamento n. TYX01FA03154/2018, n.
TYX01FA00118/2019; n. TYX01FA00119/2019; n. TYX01FA00224/2019, n. TYX01FA00084/2019, n. TYX01FA00118/2019, che recano iscrizioni a ruolo effettuate dalla
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Messina a titolo di Irpef, Iva, tasse automobilistiche;
dalla Camera di Commercio di Messina per contributi camerali;
dal Comune di Brolo ufficio tributi a titolo di
Tarsu, tari e Imu.
2.2- Va altresì dichiarata l'incompetenza per materia e territorio in favore del Giudice di Pace di Messina, per la cartella n. 29520170011563333000, recante iscrizioni a ruolo a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, a fronte dell'eccezione di omessa notifica dei titoli presupposti.
Occorre infatti rilevare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dinnanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ove, come nel caso in esame, la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione. (Cass. sent. n. 22080/2017) .
2.3.- Ancora, quanto alle cartelle n. 29520220023053992000, e n. 29520200019131858000, limitatamente alla parte recante iscrizioni a ruolo a titolo di sanzioni amministrative per violazione della legge n. 689/81 e D.Lgs. 507/99, si deve rilevare che dette iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle suindicate sono di competenza del Giudice Ordinario, ma non in funzione di giudice del lavoro, pertanto il G.U.L. adito non è competente per materia.
Relativamente a queste ultime cartelle, con la precisazione di cui sopra, occorrerà pertanto disporre la separazione dei giudizi e rimettere la causa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione ad altro Magistrato (non Giudice del Lavoro) della Sezione Civile.
Va, inoltre, rilevato il difetto di legittimazione passiva di come tempestivamente CP_6 sollevato dall' , atteso che in forza dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, come CP_1 modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, CP_ la cessione e cartolarizzazione dei crediti ha riguardato tutti i crediti maturati e accertati entro il
31.12.2005, mentre i crediti vantati con l'opposizione, riguardano gli anni successivi al 2007.
3.1.- Volgendo al merito della controversia, va disattesa l'eccezione di parte ricorrente relativa alla nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Giova rammentare, a tal fine, che: “ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisandosi dunque alcun obbligo, per l' di utilizzo CP_5
esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”.
(Ctr, Firenze, sentenza n. 583/05/2022).
Non miglior sorte merita l'eccezione relativa al formato del file allegato alla pec di notifica, che sarebbe un file pdf e non un file p7m, provenendo il contenuto della busta digitale da un indirizzo pec dell'Agente della riscossione e non avendo, di contro, parte ricorrente, sollevato concreti e precisi dubbi di rispondenza all'originale del file contenente l'intimazione di pagamento.
Valga, sul punto, richiamare la dirimente pronunzia della Suprema Corte secondo cui
“Valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c),
f) ed i-ter), e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, questa Corte ha ripetutamente affermato che
"la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio
PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402).” (Cass. Civ., sez. III, n.
28852/2023).
Ad ogni buon conto, quanto ai due superiori motivi di gravame, occorre rilevare che l'irritualità della notificazione di un atto effettuata a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Cass. civile, ordinanza n. 16929/2021).
3.2.- Non miglior sorte merita la lamentata illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione ed allegazione degli atti presupposti in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90 ed all'art. 7 della legge n. 212 /2000.
Le due richiamate norme prescrivono l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ed, in particolare (l'ultima delle due) degli atti impositivi.
Sul punto, consolidata giurisprudenza che questo Tribunale ritiene di condividere, ha da tempo affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, redatta in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall' , non è annullabile per insufficienza Controparte_7
della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato, essendo sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (v. Cass. civ., Sez. V, n. 21065/2022).
Ora, nella specie, l'atto impugnato non pare discostarsi dal modello ministeriale ed, anzi, contiene nel dettaglio il riferimento a ciascuno degli atti presupposti ed alla tipologia ed importo delle pretese contributive e/o tributarie in esso portate, ivi compresa la data della loro notifica e l'importo.
Nessuna compromissione del diritto di difesa del contribuente appare essersi in concreto verificata, anche alla luce della natura vincolata dell'atto della riscossione sul quale anche un ipotetico contraddittorio procedimentale non avrebbe, invero, potuto incidere.
La censura appare, pertanto, infondata.
3.3- Possono, adesso, passarsi in rassegna le doglianze relative alla prescrizione del credito ed alla nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto.
Con riferimento alle cartelle n. 29520120044914135000, presuntivamente notificata il
23/03/2013, e n. 29520130027226023000, presuntivamente notificata il 10/02/2014 (quest'ultima limitatamente ai contributi e accessori), parte ricorrente oppone che le stesse sarebbero state CP_1
annullate giusta sentenza n. 1410/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Patti in data
30.07.2024, relativa al fascicolo avente n. r.g. 2335/2024.
In realtà la sentenza in oggetto ha annullato l'intimazione di pagamento n. 295 2023
9004071255 emessa dall' di Messina, per l'importo complessivo di € Controparte_4
1.640.780,80, notificata il 23.06.2023, sia pure con riferimento alle suddette cartelle di pagamento.
Tuttavia, anche in questa sede, l' si è costituita Controparte_4
tardivamente, incorrendo perciò nella decadenza dal poter produrre documenti e dedurre prove.
Ciò posto, in assenza della prova da parte dell' e di della notifica di validi atti CP_1 CP_5 interruttivi, l'odierna intimazione di pagamento, notificata oltre cinque anni dalla data della presunta notifica delle cartelle n. 29520120044914135000 e n. 29520130027226023000, va annullata relativamente a tali crediti.
Quanto all'avviso di addebito n. 595201600017291, va rilevato che, dalla documentazione prodotta da , risulta notificato il 12.05.2016 a mani di altro soggetto, verosimilmente la firma CP_1
apposta pare riportare il nome (v. produzione documentale ). Persona_1 CP_1
L'avviso di addebito n. 59520160004762112000 risulta, invece, ritualmente notificato a mani del ricorrente in data 21.11.2016 (v. produzione documentale ). CP_1
Infine, l'avviso di addebito n. 59520160005771663000 risulta notificato il 16/01/2017 (v. cartolina A/R firmata da qualificatasi “incaricata”, in atti). Persona_2 È noto che la notifica degli avvisi di addebito, in base all'art. 30 d.l. 78/2010, può essere operata direttamente dall'ente impositore , il quale può eseguirla “…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, ed è questo il caso che ricorre.
Si applica nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”):
L'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14), che nel caso di specie non è stata proposta.
Anche per la notifica delle cartelle esattoriali, come per la notifica di atti tributari è previsto un sistema semplificato, potendo l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario per la riscossione notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73.
Inoltre, sul punto va rammentato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data dell'entrata in vigore dell'art. 20 della L. 146/1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82” (Cass. n. 17598/2010; ord. 3073/2017).
In sostanza ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
L'Ufficiale Postale garantisce, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza fra destinatario e consegnatario della cartella (Cass.
6395/14)
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che nell'ipotesi di notifica dell'atto a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario “è sufficiente , per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”
(Cass. 10554/2015, Cass. n. 946/2020). Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 dpr 655/82, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, laddove ai sensi dell'art. 1355 c.c., incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della comunicazione ricevuta (perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso) rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi a una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass.
22687/17).
In definitiva, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, non si è in presenza di nullità della notifica dei tre avvisi di addebito sopra indicati.
Occorre ora vagliare l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell' , quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995, e ciò tenendo conto della CP_1
sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_4 CP_1
doganali; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e non potendo tenere conto della documentazione prodotta da tardivamente costituita in giudizio, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento CP_5 oggi impugnata il termine prescrizionale, nonostante l'applicazione, per intero, della sospensione dei termini in virtù della suesposta normativa, era decorso per i crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
595201600017291, 59520160004762112000 e 59520160005771663000, sicché l'intimazione va annullata limitatamente a tali crediti.
Ogni ulteriore questione si intende assorbita. In considerazione della parziale, reciproca soccombenza, anche in relazione alla parziale carenza di giurisdizione e competenza su taluni dei crediti di cui all'atto impugnato, le spese processuali vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 01/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Messina, per i seguenti atti portati dall'impugnata intimazione di pagamento: n.29520130027226023000 (ruolo Agenzia Entrate Dir. Prov. di
Messina); n. 29520140003574179000, n. 29520150002415912000, n.
29520160001322636000, n. 29520160024560912000, n. 29520160031238615000, n.
2952017001683736000, n. 29520180002879439000, n.29520180013917327000, n.
29520190005848546000, n. 29520190011674184000, n. 29520200008692208000, n.
29520210033535319000, n. 29520220023053891000, ed agli avvisi di accertamento n.
TYX01FA03154/2018, n. TYX01FA00118/2019; n. TYX01FA00119/2019; n.
TYX01FA00224/2019, n. TYX01FA00084/2019, n. TYX01FA00118/2019, n. 9/2022,
n.480/2022, ed indica in mesi tre il termine entro il quale riassumere il giudizio dinanzi al
Giudice provvisto di giurisdizione sopra indicato;
- Dichiara l'incompetenza per materia e territorio in favore del Giudice di Pace di Messina, per l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9015284917 000 limitatamente alla cartella n.
29520170011563333000, ed indica in mesi tre il termine entro il quale riassumere il giudizio dinanzi al Giudice provvisto di giurisdizione sopra indicato;
- Dispone la separazione dei giudizi e rimette la causa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione ad altro Magistrato (non Giudice del Lavoro) della Sezione Civile limitatamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 9015284917 000 relativa alle sottese cartelle n. 29520220023053992000, e n. 29520200019131858000, limitatamente alla parte recante iscrizioni a ruolo a titolo di sanzioni amministrative per violazione della legge n. 689/81 e D.Lgs. 507/99;
- Dichiara estinta, per intervenuta prescrizione, la pretesa contributiva dell' relativa ai CP_1
crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 595201600017291, 59520160004762112000 e
59520160005771663000 nonché alle cartelle di pagamento n. 29520120044914135000 e n.
29520130027226023000; - Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9015284917 000 limitatamente ai crediti di cui al punto che precede;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, 03/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena