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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1481/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CIAMARRA FULVIA e dall'avv. CARBONE ROSAMARIA;
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ROBERTA PALIOTTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni: A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) in ordine alla casa coniugale, si dà atto che la stessa, di proprietà dei genitori del sig. è tornata nella completa disponibilità dei proprietari, posto che la CP_1 sig.ra , per esigenze lavorative, da tempo si è trasferita altrove unitamente ai Pt_1 figli minori;
C) i minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in San Giorgio Bigarello (MN). Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli;
per ciò che concerne i tempi e le modalità di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, vista la distanza tra i rispettivi domicili, che rende impossibile un regime di frequentazione settimanale, il diritto di visita paterno non potrà più essere esercitato secondo le modalità previste nell'atto separazione omologato. Il sig. pertanto, si impegna a recarsi presso il luogo in cui risiedono i minori CP_1 almeno una volta al mese, salvo imprevisti o particolari esigenze economiche, lavorative e personali, impegnandosi, altresì, ad essere presente il giorno dei compleanni dei bambini ed in ogni occasione e\o evento particolare degli stessi. Per quanto riguarda il periodo estivo, i minori resteranno per un mese con il padre, anche se non necessariamente in maniera consecutiva, all'uopo, tempi e modalità saranno concordati tra i coniugi nel rispetto del periodo di ferie e delle esigenze personali e\o lavorative di entrambi.
- Relativamente alle festività, i minori trascorreranno le vacanze di Natale con il papà ad anni alterni così come per le vacanze di Capodanno e di Pasqua, salvo diversi accordi. Quando trascorreranno il Natale con la madre saranno con il papà durante la settimana di Capodanno e viceversa. E) considerate le rispettive capacità reddituali, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il mantenimento nei confronti dell'altro coniuge;
F) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei minori e , nonché il 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie, previamente concordate e documentate. Il sig. provvederà a corrispondere la somma concordata a titolo di CP_1 mantenimento mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuare sul conto corrente indicato dalla sig.ra . Pt_1 La quota parte delle spese straordinarie, invece, verrà rimborsata al coniuge che l'ha sostenuta per intero, nel termine di quindici giorni dalla richiesta ovvero unitamente al rateo mensile previsto per il mantenimento ordinario;
G) il sig. corrisponderà, entro trenta giorni dalla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, la somma di euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro/00) a titolo di rivalutazione Istat dovuta e non versata relativamente al periodo dal 01/05/2021 al 30/11/2024; H) le parti danno atto, quindi, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione
2 materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in SANT'APOLLINARE il 09/08/2007 ed ivi trascritto al numero 7 , parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'APOLLINARE (FR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1481/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CIAMARRA FULVIA e dall'avv. CARBONE ROSAMARIA;
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ROBERTA PALIOTTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni: A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) in ordine alla casa coniugale, si dà atto che la stessa, di proprietà dei genitori del sig. è tornata nella completa disponibilità dei proprietari, posto che la CP_1 sig.ra , per esigenze lavorative, da tempo si è trasferita altrove unitamente ai Pt_1 figli minori;
C) i minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in San Giorgio Bigarello (MN). Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli;
per ciò che concerne i tempi e le modalità di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, vista la distanza tra i rispettivi domicili, che rende impossibile un regime di frequentazione settimanale, il diritto di visita paterno non potrà più essere esercitato secondo le modalità previste nell'atto separazione omologato. Il sig. pertanto, si impegna a recarsi presso il luogo in cui risiedono i minori CP_1 almeno una volta al mese, salvo imprevisti o particolari esigenze economiche, lavorative e personali, impegnandosi, altresì, ad essere presente il giorno dei compleanni dei bambini ed in ogni occasione e\o evento particolare degli stessi. Per quanto riguarda il periodo estivo, i minori resteranno per un mese con il padre, anche se non necessariamente in maniera consecutiva, all'uopo, tempi e modalità saranno concordati tra i coniugi nel rispetto del periodo di ferie e delle esigenze personali e\o lavorative di entrambi.
- Relativamente alle festività, i minori trascorreranno le vacanze di Natale con il papà ad anni alterni così come per le vacanze di Capodanno e di Pasqua, salvo diversi accordi. Quando trascorreranno il Natale con la madre saranno con il papà durante la settimana di Capodanno e viceversa. E) considerate le rispettive capacità reddituali, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il mantenimento nei confronti dell'altro coniuge;
F) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei minori e , nonché il 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie, previamente concordate e documentate. Il sig. provvederà a corrispondere la somma concordata a titolo di CP_1 mantenimento mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuare sul conto corrente indicato dalla sig.ra . Pt_1 La quota parte delle spese straordinarie, invece, verrà rimborsata al coniuge che l'ha sostenuta per intero, nel termine di quindici giorni dalla richiesta ovvero unitamente al rateo mensile previsto per il mantenimento ordinario;
G) il sig. corrisponderà, entro trenta giorni dalla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, la somma di euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro/00) a titolo di rivalutazione Istat dovuta e non versata relativamente al periodo dal 01/05/2021 al 30/11/2024; H) le parti danno atto, quindi, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione
2 materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in SANT'APOLLINARE il 09/08/2007 ed ivi trascritto al numero 7 , parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'APOLLINARE (FR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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