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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione n.210/2024 R.G. promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv.Lucrezia Novaro del Foro di Parte_1 Parte_2
Savona per mandato in atti
– ATTORI IN RIASSUNZIONE
-
contro
-
, rappresentato e difeso dall'Avv.Luigi Levati del Foro di Savona per Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv.Vincenzo Ziccardi del Foro di Parma per mandato in atti –
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI ATTORI: “IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande proposte nei confronti dei signori siccome infondate, non provate o come meglio ritenuto;
Pt_1 Pt_2
IN VIA RICONVENZIONALE accertato e dichiarato l' inadempimento dei promittenti venditori al contratto preliminare di vendita di quote sociali sottoscritto in Savona in data 27/01/1999, recepita ogni altra statuizione irrevocabile quanto al prezzo da pagarsi a saldo ai promittenti venditori a saldo del per il trasferimento delle rimanenti quote sociali , statuire il trasferimento in CP_5
capo ai conchiudenti nella misura tra loro paritaria, nella misura risultante dalle previsioni contrattuali e giusta le risultanze ed emergenze processuali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione spese generali ed accessori di legge , come per Legge del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
PER “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione,
- preso e dato atto della rinuncia da parte dell'appellante anche al Controparte_1
rimanente motivo di appello n. 1 come interposto con l'atto d'appello 03/06/2014 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario nelle date 04/06/2014 e 05/06/2014 e, pertanto, alla domanda e all'azione avanzata con l'atto d'appello 03/06/2014 notificato a mezzo Ufficiale
Giudiziario nelle date 04/06/2014 e 05/06/2014;
- preso e dato atto anche, in ipotesi subordinata che fosse ritenuta necessaria dalla
Ecc.ma
Corte d'Appello adita, della rinuncia da parte dell'appellante ai sensi e Controparte_1
per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c agli atti del giudizio d'impugnazione promosso avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 377/2013 depositata il 24/04/2013 e, in particolare pertanto, all'atto d'appello 03/06/2014 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario nelle date
04/06/2014 e 05/06/2014;
- accertata e dichiarata, in ipotesi ulteriormente subordinata che fosse ritenuta necessaria dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita, la nullità e/o l'inammissibilità e la conseguente inefficacia dell'atto di citazione per instaurazione del giudizio di rinvio avanzato e notificato da e;
Parte_1 Parte_2
1) dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
2) dichiarare estinto il procedimento di appello avente a oggetto l'impugnazione della sentenza n. 377/2013 depositata il 24/04/2013 pronunciata fra le parti dal Tribunale di
Savona e così il presente giudizio di rinvio;
3) dichiarare comunque estinto il presente giudizio di rinvio;
4) tutto quanto sopra con l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese del
Giudizio”.
PER ON E NI: “confermano la propria adesione alla rinuncia manifestata da parte pure precisando che le parti nel giudizio di rinvio in ogni caso non CP_1
possono presentare conclusioni diverse da quelle proposte nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza cassata ed in via subordinata precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO
La presente controversia nasce dal contratto preliminare in data 27.01.1999 col quale
, e si impegnavano, ciascuno per la Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 sua quota e tutti in solido per l'intero, a trasferire le loro quote della a Parte_3 CP_1
, e , che si impegnavano ad acquistarle per sè o per
[...] Parte_1 Parte_4
persona da nominare al momento del rogito.
La controversia ha percorso tutti i gradi del giudizio – davanti al Tribunale di Savona ed alla Corte di Appello di Genova – fino alla pronuncia della Corte di Cassazione che, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti da e contro la sentenza Parte_1 Parte_4
della Corte di Appello, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa
Corte di Appello per il riesame del merito ed anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Avendo il transatto la causa con i promittenti venditori ed avendo già rinunciato ai CP_1 motivi di appello proposti a suo tempo contro i e la – riguardanti la CP_2 CP_4
determinazione del prezzo della cessione - il presente giudizio di rinvio ha per oggetto soltanto la questione – rilevante primariamente nel rapporto tra i promissari acquirenti - se il trasferimento delle quote societarie per cui è controversia, che rappresentano il 50% del capitale sociale, debba avvenire a favore di tutti e tre i promissari acquirenti od a favore del solo . La questione – dibattuta nel primo e nel secondo grado del Controparte_1 giudizio – richiede di accertare se la dichiarazione di nomina del contraente, effettuata da e ai sensi degli artt.1401 ss. C.C. in data 09.03.2005, prima Parte_1 Parte_4 quindi dell'introduzione del presente giudizio, con la quale indicavano il come CP_1
unico beneficiario del contratto, e prodotta in giudizio davanti al Tribunale dallo stesso
, che intende avvalersene, fosse tempestiva e comunque opponibile ai Controparte_1 promittenti venditori. Essa è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'enunciazione del principio di diritto al quale deve uniformarsi la decisione del giudice del rinvio. Nella fattispecie – ha osservato la Cassazione – la domanda proposta dagli attori ex art.2932
C.C. di esecuzione in forma specifica del contratto era formulata a favore di tutti gli originari stipulanti, non facendosi menzione in essa della nomina del Soltanto CP_1
successivamente, in corso di giudizio, il modificando la domanda, ha chiesto che CP_1 le quote societarie fossero trasferite solo a lui, in quanto e l'avevano nominato Pt_1 Pt_2
come unico acquirente al loro posto, con scrittura privata del 18.12.2020, da lui accettata.
Ma per l'accoglimento della domanda non bastava che la nomina del terzo fosse avvenuta nel rispetto del termine, coincidente con la proposizione della domanda introduttiva del giudizio, occorrendo che anche la comunicazione al terzo contraente fosse avvenuta nello stesso termine. In difetto, la dichiarazione di nomina del contraente non è opponibile ai promittenti venditori ed il contratto preliminare è destinato a produrre i suoi effetti tra i contraenti originari. Con l'atto introduttivo del giudizio di rinvio e Parte_1 Parte_2
chiedono a questa Corte di decidere la questione nel senso indicato dalla Corte di
Cassazione, ovvero nell'unico senso in cui è possibile decidere la causa uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità.
, costituendosi in giudizio, ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale nei confronti di e . Non esistendo Parte_1 Parte_2 più materia del contendere, né contro e , avendo rinunciato all'appello, né Pt_1 Pt_2
contro i promittenti venditori, coi quali ha transatto la causa, e non avendo quindi nessuna delle controparti interesse alla prosecuzione del giudizio, chiede a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio.
, e , costituendosi congiuntamente in Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 giudizio, eccepiscono pregiudizialmente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, effettuata dagli attori a col ministero Controparte_2 dell'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale. Il destinatario è avvocato esercente la professione, iscritto all'Ordine degli Avvocato di Parma, munito di indirizzo di posta elettronica certificata, come prescritto dalla legge: onde la notifica, per essere valida, avrebbe dovuto essergli effettuata a detto indirizzo. Nel merito, chiedono di dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia all'appello proposta dal che CP_1
avrebbe fatto cessare tra le parti la materia del contendere.
DIRITTO
L'eccezione pregiudiziale è infondata. Si ritiene innanzi tutto che non sia obbligatorio eseguire la notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata “professionale” del destinatario, quando si tratti di atto estraneo alla sua attività professionale, ma attinente alla sua sfera privata. In ogni caso osserv , in principio, che la notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se v'è incertezza assoluta circa la persona o la data. Nella fattispecie, il fatto che il difensore degli attori non abbia eseguito la notifica a mezzo della posta elettronica certificata, costituendo soltanto una modalità prescritta dalla legge, non induce incertezza sulla persona o sulla data: onde non costituisce causa di nullità dell'atto. Oltretutto, la nullità non può essere pronunciata, perché la notifica, effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ha raggiunto lo scopo, al quale era destinata, essendo giunta a conoscenza del destinatario, che si è costituito in giudizio, difendendosi nel merito. In ogni caso, la costituzione in giudizio del convenuto ha sanato l'eventuale nullità della notifica.
Nel merito questa Corte ritiene che la rinuncia del originario appellante contro la CP_1
sentenza del Tribunale, a tutti i motivi di appello proposti nei confronti dei promittenti venditori, e da ultimo – nel presente giudizio di rinvio – all'appello originariamente proposto contro e , non esoneri la Corte dall'esame del merito, richiesto espressamente Pt_1 Pt_2
dalla difesa degli attori. Invero, come osserva la difesa degli attori, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado. Esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase del giudizio avente natura rescissoria, funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, confermandola o riformandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. Per tali ragioni non può spiegare effetto sulla sorte del presente giudizio, volto ad una pronuncia di merito, la rinuncia del convenuto CP_1 nella presente fase di rinvio, ad una domanda – rectius ad una impugnativa – proposta in un precedente grado del giudizio, superato dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha rinviato la causa a questa Corte per nuovo esame del merito.
Il merito deve essere deciso nel senso richiesto dagli attori, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Al riguardo occorre osservare che nella fattispecie la nomina del contraente non è stata comunicata ai promittenti venditori nel termine previsto dal contratto preliminare, coincidente con la stipula del rogito. Non essendo le parti addivenute alla stipula del rogito, a causa di controversie insorte sulla determinazione del prezzo, che non formano oggetto del presente giudizio di rinvio e sulle quali s'è formato il giudicato, la dichiarazione di nomina del come unico CP_1
acquirente e la sua accettazione da parte del beneficiario avrebbero dovuto essere effettuate e comunicate alla controparte, al più tardi, con la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto, proposta davanti al Tribunale di Savona. In difetto, il CP_1
è incorso nel termine decadenziale di cui agli artt.1402 co.1 e 1405 C.C. Pertanto, gli attori hanno diritto ad una pronuncia di merito, la quale disponga che il trasferimento delle quote societarie per cui è causa debba avvenire in misura paritaria ed in parti eguali tra di loro a favore di tutti e tre i promissari acquirenti, come previsto originariamente dal contratto.
Non luogo a pronunciare su altre questioni, come quelle relative al preteso inadempimento dei promittenti venditori ed alla determinazione del prezzo della cessione, che non formano oggetto del presente giudizio di rinvio o sulle quali s'è già formato il giudicato.
Liquida le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio secondo la soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione promosso da:
e – ATTORI IN Parte_1 Parte_2
RIASSUNZIONE
-
contro
-
- CONVENUTO IN Controparte_1
RIASSUNZIONE
E
, e CONVENUTI Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
IN RIASSUNZIONE
così decide:
Accogliendo la domanda attrice dispone il trasferimento in capo a , Parte_1 Parte_2
e , in misura tra loro paritaria, del 50% delle quote della Controparte_1 CP_5
oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 27.01.1999.
Condanna a rimborsare agli attori le spese del presente e dei Controparte_1
precedenti gradi del giudizio, che liquida nella somma di euro 10.000,00 per il giudizio davanti al Tribunale, di euro 9.000,00 per il giudizio di appello, di euro 5.000,00 per il giudizio di cassazione, di euro 9.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre a spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Lucrezia Novaro, che si è dichiarata antistataria.
Compensa tra gli attori e , e le spese Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
dei precedenti gradi del giudizio.
Condanna , e a rimborsare agli attori Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 un terzo delle spese del presente grado del giudizio, che liquida – detta frazione - nella somma complessiva di euro 2.000,00, da distrarsi a favore dell'Avv. Lucrezia Novaro, che si è dichiarata antistataria;
compensa il residuo.
Genova, 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE