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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7100 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa TO OL, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 32346/2024 R.G.A.C. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv Maria Teresa Vallefuoco) Parte_4 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Alessia Cavallo) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 - 2027, per le quali avevano presentato tempestiva domanda di aggiornamento, il servizio militare di leva dagli stessi prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio di leva svolto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi.
In particolare, deduceva di aver conseguito il diploma di maturità Parte_1 scientifica il 19.07.1996 e di aver svolto il servizio militare di leva presso la Regione
Militare Centro 8.a Sezione Disinfezione Bologna dal 22.7.1998 al 19.5.1999 (10 mesi);
di aver conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria di II Parte_2 grado il 15.10.1992 e di aver svolto il servizio militare di leva quale Carabiniere
Ausiliario dal 18.08.1994 al 18.08.1995; di aver conseguito il Parte_3 diploma di maturità di scuola secondaria di II grado il 22.07.1993 e di aver svolto il servizio militare di leva quale Carabiniere ausiliario con vincolo di Servizio di leva presso 2 Compagnia All. CC di Benevento dal 14.09.1996 al 13.09.1997; Parte_4
di aver conseguito il diploma di maturità classica nell'a.s. 1998/1999 e di aver
[...] svolto il servizio militare di leva presso il Comando Aeronautica Militare di Roma, dal
20.11.2000 al 19.9.2001.
Rivendicavano, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione di mese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
I ricorrenti hanno dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
hanno pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 – 2027.
Ciò posto, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che:
“in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent.
22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
– ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. pagina 2 di 4 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025).
Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente
(ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023).
Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare e i cui arresti, mutatis mutandis, si ritengono estendibili anche al recente D.M. 89/2024.
Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento.
Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 13 giugno 2025
Il giudice
TO OL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa TO OL, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 32346/2024 R.G.A.C. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv Maria Teresa Vallefuoco) Parte_4 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Alessia Cavallo) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 - 2027, per le quali avevano presentato tempestiva domanda di aggiornamento, il servizio militare di leva dagli stessi prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio di leva svolto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi.
In particolare, deduceva di aver conseguito il diploma di maturità Parte_1 scientifica il 19.07.1996 e di aver svolto il servizio militare di leva presso la Regione
Militare Centro 8.a Sezione Disinfezione Bologna dal 22.7.1998 al 19.5.1999 (10 mesi);
di aver conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria di II Parte_2 grado il 15.10.1992 e di aver svolto il servizio militare di leva quale Carabiniere
Ausiliario dal 18.08.1994 al 18.08.1995; di aver conseguito il Parte_3 diploma di maturità di scuola secondaria di II grado il 22.07.1993 e di aver svolto il servizio militare di leva quale Carabiniere ausiliario con vincolo di Servizio di leva presso 2 Compagnia All. CC di Benevento dal 14.09.1996 al 13.09.1997; Parte_4
di aver conseguito il diploma di maturità classica nell'a.s. 1998/1999 e di aver
[...] svolto il servizio militare di leva presso il Comando Aeronautica Militare di Roma, dal
20.11.2000 al 19.9.2001.
Rivendicavano, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione di mese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
I ricorrenti hanno dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
hanno pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 – 2027.
Ciò posto, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che:
“in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent.
22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
– ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. pagina 2 di 4 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025).
Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente
(ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023).
Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare e i cui arresti, mutatis mutandis, si ritengono estendibili anche al recente D.M. 89/2024.
Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento.
Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 13 giugno 2025
Il giudice
TO OL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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