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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1479/2021 R.G.;
PROMOSSA DA
(c.f. ), titolare dell' IMPRESA Parte_1 C.F._1
INDIVIDUALE CAPPOTTI E TINTEGGI, avente partita iva P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Fontana (c.f. – pec C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Fornaciari (c.f. C.F._3 pec;
CodiceFiscale_4 Email_2
1
Con atto di citazione del giugno 2018 conveniva Parte_2 Parte_1 innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 865/2018 con il quale le era stato intimato di pagargli la somma di €
27.352,35 a titolo di saldo del corrispettivo per un contratto d'appalto.
Lamentava come le somme richieste dal non fossero dovute perché consistenti Pt_1 in importi già pagati o anticipati a diverso titolo da essa opponente oppure afferenti opere non eseguite dall'appaltatore.
Rilevava, inoltre, che il si era reso gravemente inadempiente, accumulando Pt_1 ritardi e abbandonando ingiustificatamente il cantiere.
Chiedeva, in conclusione, revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni, quantificati in € 10.000.
*
Con sentenza n. 525/2021, pubblicata in data 22.4.2021, il Tribunale di Reggio
Emilia, decidendo nel contraddittorio delle parti, revocava il decreto ingiuntivo ed accoglieva solo parzialmente la domanda risarcitoria attorea.
*
Avverso tale pronuncia interponeva appello , insistendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
*
Resisteva CA OL.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 6.1.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per l'udienza cartolare del 12.11.2024, per comporre diversamente il collegio, le parti precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando ai termini per le memorie conclusive e la causa veniva nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1)Va, anzitutto, riportata la seguente, incontestata, premessa della motivazione del primo giudice:
<nel caso per cui si procede la pur non contestando stipula del pt_2 contratto ha espressamente contestato il quantum richiesto e eccepito>
l'incompletezza delle opere. Era quindi onere del fornire prova adeguata Pt_1 dell'an e del quantum delle proprie richieste>.
2)Con il primo motivo, parte appellante contesta, specificatamente argomentando, le considerazioni del primo giudice relative al contratto d'appalto, prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo, ritenuto dallo stesso giudice inutilizzabile, perché la Pt_2 aveva messo in dubbio la sua riconducibilità al proprio procuratore Parte_3
3)Il motivo in esame va rigettato, già per l'evidente carenza di interesse, in capo all'appellante, posto che è pacifico fra le parti che fosse stato concluso un contratto di appalto, come pacifico era il suo oggetto, discutendo le parti solo in relazione al dedotto inadempimento, per come posto in evidenza dal primo giudice con la sua considerazione preliminare sopra testualmente riportata e peraltro riconosciuto dallo stesso appellante con lo stesso motivo.
4) Con il secondo motivo, parte appellante contesta le considerazioni articolate dal primo giudice riguardo le email prodotte al doc. 16, osservando quanto segue: le email prodotte al doc. 16 di parte opposta, che quest'ultima nelle proprie note conclusionali afferma dimostrare “precisamente” le proprie deduzioni, costituiscono in realtà un'eterogenea corrispondenza tra diversi soggetti che, in assenza di deduzioni più precise (l'opposta si è limitata a produrle senza illustrarne il contenuto) risultano difficilmente ricollegabili alle fatture prodotte e, comunque, non bastano a dimostrare l'effettiva entità dei lavori svolti>.
Parte appellante contesta la superficialità di tale motivazione del primo giudice, contestando, espressamente, come avesse letto senza attenzione i documenti de quibus.
Afferma specificatamente quanto segue: documento n 16 è stata illustrata con l'indicazione del riferimento alle fatture cui è collegata e per quali motivi;
il giudice di prima cure avrebbe dovuto solo leggere i
3 documenti di prova, compresa l'epigrafe, posti alla sua attenzione e valutarli nella loro portata oggettiva e descrittiva>.
5) Il motivo in esame è inammissibile, perché a fronte della tranciante considerazione del primo giudice secondo cui le email de quibus < non bastano a dimostrare
l'effettiva entità dei lavori svolti>, parte appellante non spiega in qual modo la lettura di tali email, peraltro indicate genericamente, proverebbe l'esecuzione dei lavori contestati.
6)Il motivo è comunque infondato, posto le intestazioni richiamate da parte opposta, effettivamente prodotte unitamente alle email non consentono di affermare l'integrale adempimento, tanto più in mancanza di una qualsivoglia ricostruzione di parte opposta.
7) Prima di esaminare il successivo motivo, va richiamata la parte di motivazione ivi contestata che è la seguente:
<l della prova testimoniale non ha fornito elementi sufficienti a sostegno>
debenza delle somme richieste. Con riguardo, in particolare, a quest'ultimo punto, bisogna osservare come, ad eccezione di uno, tutti i testi ascoltati hanno reso dichiarazioni non comprovano quanto allegato dall'opposto (il quale, come visto, aveva l'onere di dar prova del proprio credito) ma vanno anzi a sostegno della ricostruzione della la quale ha riferito di come una parte dei lavori fosse Pt_2 stata già pagata al oppure eseguita da altre ditte o dal Pt_1 Pt_3
Ad avviso di questo Giudice, deve escludersi che la ricostruzione del possa Pt_1 considerarsi provata sulla base delle dichiarazioni del solo teste in Tes_1 quanto le stesse – oltre a consistere in generiche conferme circa l'esecuzione dei lavori– risultano smentite da quanto riferito da tutti gli altri, compreso il teste di parte opposta , il quale ha fornito dichiarazioni dettagliate in ordine a quali Tes_2
e quanti lavori sono stati effettivamente svolti dal escludendo la debenza di Pt_1 quanto indicato nelle fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo>.
8) Con il motivo in esame, parte appellante contesta la valutazione delle prove testimoniali, rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provata l'esatta
4 esecuzione delle opere, ritenendo inattendibili i testi addotti dall'opponente e valorizzando le dichiarazioni del teste citato da essa opposta, Tes_1
9) Il rigetto del motivo in esame si impone già, tenuto conto dell'onere della prova, gravante sull'opposto, in considerazione della circostanza che si è Tes_1 limitato a confermare l'esecuzione dei lavori indicati nei documenti esibitigli, senza alcuna specificazione, che consenta di valutarne l'attendibilità, da valutarsi, peraltro, con specifica attenzione, trattandosi di dipendente dell'opposto ancora al tempo della sua escussione.
La considerazione che precede rende non necessario l'esame degli ulteriori testi, non rilevando affatto la loro attendibilità, a fronte della carenza di prova da parte del come soggetto onerato della stessa. Pt_1
Solo per esigenze di completezza, va rilevato, come, anche a prescindere dalle contestate dichiarazioni della figlia del e del direttore dei lavori, devono Pt_2 ritenersi provate le allegazioni di parte appellata, già per le specifiche dichiarazioni del teste , la cui attendibilità non può essere posta in dubbio solo Testimone_3 perché non presente sempre in cantiere, ove si recava, nella sua veste di dipendente della che aveva fornito il , della cui allocazione Parte_4 doveva occuparsi il per l'appunto sotto la vigilanza tecnica dello stesso Pt_1
Tes_3
Sempre per esigenze di completezza, deve osservarsi che non risulta dal verbale l'ammonizione del teste , cui fa riferimento parte appellante, mentre Testimone_4 deve escludersi che questi abbia effettivamente confermato, dopo tale pretesa ammonizione, le allegazioni di parte opponente, per come genericamente sostenuto col gravame.
10)Con l'ultimo motivo, parte appellante si duole, specificatamente argomentando, del parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale con l'opposizione, motivata dal primo giudice come segue:
<con domanda riconvenzionale la ha chiesto di condannare il al pt_2 pt_1>
pagamento della somma di € 10.000, a titolo di risarcimento del danno. Tale danno, secondo l'opponente, sarebbe rappresentato dai costi che la stessa dovrà sostenere per il completamento delle opere lasciate incompiute dal Pt_1
5 Premesso che, effettivamente, la circostanza che i lavori siano rimasti incompleti deve essere attribuita all'inadempimento del (essendo rimasta del tutto generica Pt_1
e indimostrata la sua tesi secondo cui la committenza avrebbe “sospeso il cantiere senza motivo”), questo Giudice ritiene di poter accogliere la domanda solo per quanto riguarda le spese di nolo del ponteggio, pari a € 6.400, perché documentate e non contestate specificamente nel quantum (vd. doc. 18)>.
11)Il motivo in esame va accolto, in quanto il prezzo del noleggio avrebbe dovuto essere sostenuto, anche se il avesse completato i lavori, non spiegando affatto Pt_1 parte convenuta, odierna appellata, su cui grava l'onere della prova, perché dovrebbe ritenersi il contrario.
12)L'esito finale del procedimento impone di compensare per un terzo le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e del diverso valore delle contrapposte domande.
13)Le restanti spese vanno poste a carico dell'odierno appellante, la cui domanda era di condanna ad un importo, pari quasi al triplo della condanna richiesta da controparte.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1497/2021
R.G., in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, compensando fra le parti per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi e condannando alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2 restanti spese di lite, liquidate in € 5.000 per il primo grado ed in € 4.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 13.5.2025
Il Consigliere estensore Dott. ssa Antonella Romano Il Presidente Dott. Giovanni Salina
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