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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 537 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza di discussione del
20.06.2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana n. 1348, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Ruggiero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attrice in riassunzione
e
e ; Controparte_1 Controparte_2
Convenuti in riassunzione
Oggetto: revocazione della sentenza n. 1801/10 della Corte di Appello di Roma.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proprietaria di Parte_1 un fondo di mq. 1321 ubicato in Roma, località Quarto Miglio, una porzione della quale era stata concessa in comodato dal proprio marito al sig. , adiva il Parte_2
Tribunale di Roma assumendo che nel febbraio 1998 era venuta a conoscenza del fatto che i sigg. e , aventi causa dal comodatario, avevano intrapreso CP_1 Controparte_2
a sua insaputa alcune opere di trasformazione del fondo;
pertanto, l'attrice concludeva chiedendo la condanna dei predetti al rilascio del fondo oggetto di comodato, alla relativa riduzione in pristino e al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio, in sigg. e contestavano le asserzioni CP_1 Controparte_2 dell'attrice, assumendo che fin dal mese di settembre 1956 la famiglia si era CP_2 occupata della manutenzione e della cura del fondo, nonché della sua coltivazione e pulizia, occupandolo con materiali vari e destinandolo, tra l'altro, al ricovero delle autovetture di famiglia;
inoltre sostenevano che i propri danti causa e, successivamente, essi stessi avevano esercitato sul fondo un possesso continuato, sicché, in via riconvenzionale, proponevano domanda per ottenere la declaratoria dell'avvenuto acquisto in loro favore, per usucapione, del diritto di proprietà sul terreno, ovvero, in subordine, per ottenere la condanna della ricorrente alla restituzione delle spese da loro sostenute ai sensi dell'art. 1808 c.c..
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava entrambe le domande, compensando le spese processuali tra le parti. 3
Proposto appello principale da parte dei sigg. e , e appello CP_1 Controparte_2 incidentale da parte della sig.ra la Corte di Appello di Roma Parte_1 rigettava entrambe le impugnazioni, compensando tra le parti le spese del grado.
I sigg. e proponevano ricorso per cassazione avverso tale CP_1 Controparte_2 decisione, mentre la sig.ra oltre a resistere, proponeva ricorso Parte_1 incidentale;
quindi, la Suprema Corte, con sentenza n. 6823/08, nel respingere il ricorso principale, accoglieva il primo motivo (concernente la mancata dimostrazione del rapporto di comodato) ed il secondo motivo di censura (avente ad oggetto la mancata ammissione delle prove) e, dopo aver dichiarato assorbito nella decisione il terzo motivo di gravame (concernente la mancata pronuncia sulle domande di rilascio del terreno, di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni), cassava l'impugnata sentenza “in relazione ai motivi accolti”, rinviando ad altra sezione della Corte di
Appello di Roma.
A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte di Appello di Roma, dopo aver assunto la prova testimoniale offerta dalla sig.ra con sentenza n. Parte_1
1801/10 dichiarava l'inammissibilità della domanda di usucapione riproposta dai sigg.
e , perché coperta da giudicato (di rigetto); quindi, dopo aver CP_1 Controparte_2 ritenuto di accogliere la domanda di restituzione del terreno avanzata dalla sig.ra condannava i sigg. e a restituire alla Parte_1 CP_1 Controparte_2 predetta il fondo già oggetto di comodato e a procedere alla chiusura dei varchi su di esso realizzati, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno svolta dalla sig.ra perché “mai spiegata in primo grado”. Parte_1
Ciò premesso, la sig.ra impugnava detta sentenza dinanzi alla stessa Parte_1
Corte di Appello per revocazione, assumendo, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., che la declaratoria d'inammissibilità della domanda risarcitoria era stata determinata da un evidente errore (costituito dalla ritenuta inesistenza di un fatto la cui verità, invece, era positivamente stabilita), in quanto, contrariamente a quanto ritenuto, la stessa era stata ritualmente formulata sin dal primo grado di giudizio e poi riproposta in tutti i successivi gradi di giudizio.
Con sentenza n. 6841/16, la Corte di Appello respingeva l'impugnazione per revocazione, condannando la sig.ra alla rifusione delle spese Parte_1 4
processuali (poi effettivamente versate dalla medesima), sostenendo che quanto da lei indicato quale errore, invece, costituiva “questione di apprezzamento (delle allegazioni di parte) e conseguentemente valutazione operata dal Giudicante in sede di rinvio all'esito della disamina degli atti del processo, ovvero con interpretazione di questi, come tale sindacabile unicamente in sede di legittimità (…)”.
Pertanto, a fronte di tale pronunciamento, con un ulteriore ricorso per Cassazione la sig.ra si vedeva costretta ad impugnare anche detta sentenza, lamentando, Parte_1 con due distinti motivi di censura, la violazione ovvero la falsa applicazione dell'art. 395
n. 4 c.p.c. (in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.) e, comunque, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.); il sig.
[...]
resisteva con controricorso, mentre il sig. ometteva di CP_2 Controparte_1 costituirsi.
Quindi, con ordinanza n. 30850/18, la Corte accoglieva il primo motivo di ricorso e, dichiarando assorbito il secondo, cassava l'impugnata sentenza rinviando alla Corte di
Appello di Roma in diversa composizione, chiarendo, in punto di diritto, che “se il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda che si assume essere stata proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. Civ., e non con i mezzi ordinari, in tal caso non sussistendo una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Ciò premesso, la sig.ra riassumeva regolarmente il giudizio dinanzi Parte_1 alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per chiedere la revocazione della sentenza n. 6481/16 “in parte qua”, facendo salvo l'accertamento già operato (e oramai coperto da giudicato) riguardo al fatto che i sigg. e CP_1 Controparte_2 fossero aventi causa della persona a cui il bene era stato originariamente concesso in comodato (sig. ) e che essi detenessero il bene senza titolo. Parte_2
Quindi, alla luce del fatto che già nel ricorso di primo grado risultava espressamente proposta la domanda volta al risarcimento del danno, e che i sigg. , tra il CP_2 momento della richiesta di restituzione (formulata con scrittura stragiudiziale del
2/3/1998) e quella dell'effettivo rilascio (intervenuto il 26/5/2010), avevano 5
indebitamente goduto del terreno per oltre dodici anni, parcheggiandovi le loro autovetture e, comunque, godendo della sua amenità “anche durante le fresche serate estive”, la sig.ra tenendo conto dei prezzi medi di mercato praticati in una Parte_1 città come Roma per una sola autovettura, e facendo presente che nel caso di specie si trattava di un terreno di ben 1323 mq., riteneva che i sigg. fossero tenuti a CP_2 versare per la ritardata consegna del fondo, a titolo di danno figurativo, la somma di
Euro 750,00 mensili per l'intero periodo di occupazione;
quindi concludeva chiedendo la condanna dei predetti, in solido tra loro, al risarcimento, “da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1126 e 2056 c.c. ovvero previa C.T.U.”; il tutto con vittoria delle spese concernenti il procedimento di revocazione, il procedimento di legittimità e quello di rinvio, e con la condanna dei sigg. alla restituzione delle somme CP_2 loro versate a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza cassata, quantificate in Euro 10.486,80.
Costituitisi in giudizio, i sigg. e , “in primis”, sostenevano di CP_1 Controparte_2 non aver mai occupato arbitrariamente il terreno oggetto di causa, ma con il pieno consenso della sig.ra essendo intercorso tra le parti un rapporto di comodato;
Parte_1 inoltre, allorché la sig.ra aveva deciso di agire in giudizio per ottenere la Parte_1 restituzione, essi sostenevano di essersi limitati ad eccepire di aver usucapito il bene, ritenendo di essere “titolari di un diritto giuridicamente tutelabile”, provvedendo poi, a seguito della pronunzia della sentenza della Corte d'Appello n. 1801/10, a restituire immediatamente il terreno, sicché non poteva essere configurato in capo ad essi nessun comportamento illecito né alcuna mala fede.
Quindi, dopo aver sostenuto l'assoluta inutilizzabilità del terreno, stante la sua natura agricola, la sua inedificabilità e la mancanza di qualsiasi allaccio alla rete idrica e/o elettrica, i sigg. chiedevano il rigetto della domanda di risarcimento del CP_2 danno formulata dalla sig.ra chiedendo, in subordine, di compensare Parte_1
l'eventuale indennizzo con le migliorie da loro apportate al terreno.
Inoltre, dopo aver contestato la quantificazione mensile del danno operata dalla riassumente, ribadendo, al riguardo, che la mancata restituzione del terreno non poteva averle comportato alcun reale danno economico, in via ulteriormente subordinata i sigg. chiedevano di quantificare l'indennizzo da loro dovuto nel minimo CP_2 6
mensile “indicato in citazione ovvero Euro 250,00 x 146 mesi=Euro 36.500,00”, contestando la possibilità di una sua quantificazione in via equitativa e, comunque, la possibilità di un cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi.
All'udienza del 6/6/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Innanzi tutto, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30850/2018, occorre dichiarare la revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1801/10, depositata il 27/4/2010, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in ordine all'asserita mancata formulazione della domanda di risarcimento del danno, che invece risulta “per tabulas” formulata dalla sig.ra sin dall'atto introduttivo di primo Parte_1 grado e successivamente ribadita nel corso del giudizio.
Ne consegue che l'affermazione contenuta nella sentenza n. 1801/10 della Corte di
Appello di Roma risulta palesemente viziata, perché affetta da un errore di fatto risultante dagli atti della causa e, segnatamente, in quanto la decisione è risultata fondata sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto (cioè la proposizione della domanda di risarcimento) la cui verità invece è risultata positivamente accertata.
Ciò premesso, occorre altresì osservare che nel caso di specie risulta già passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione originariamente proposta dai sigg. e , sicché non residuano CP_1 Controparte_2 dubbi sul fatto che questi ultimi, non avendo ottemperato alla richiesta della sig.ra volta ad ottenere la restituzione dell'immobile per intervenuta Parte_1 cessazione del pregresso rapporto di comodato (circostanza, questa, anch'essa oramai accertata in via definitiva dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1801/2010), debbano essere considerati occupanti “sine titulo” del terreno oggetto di causa.
Per quanto concerne, poi, l'unico profilo ancora oggetto di vertenza, costituito dalla domanda volta ad ottenere la condanna in solido dei sigg. al risarcimento CP_2 7
del danno connesso alla mancata tempestiva riconsegna dell'immobile originariamente concesso loro in comodato, essa deve ritenersi fondata.
Infatti, secondo il più recente e, oramai, consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (SS.UU. n. 33645/2022), cui questa Corte di merito aderisce, il danno da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” e, quindi, risarcibile “ex se”, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile;
ne consegue un'inversione dell'onere probatorio, nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover dimostrare che il proprietario non abbia ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche
Cass. n. 10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018).
Sullo specifico profilo, va rilevato che i sigg. hanno innanzi tutto sostenuto CP_2 di essere stati in buona fede, essendosi limitati soltanto ad esercitare il diritto (che erroneamente credevano di aver acquisito) di vedersi riconosciuti proprietari del terreno a titolo originario, per l'asserita intervenuta usucapione.
Tale affermazione non può essere ovviamente condivisa, in quanto non solo l'aspirazione dei sigg. ad essere riconosciuti proprietari del terreno è CP_2 risultata del tutto infondata, ma i medesimi, per tutto il periodo intercorso tra la richiesta di restituzione loro formulata dall'effettiva proprietaria ed il momento della restituzione del bene (26/5/2010) hanno comunque conservato la disponibilità del terreno, impedendone il godimento alla sig.ra sicché non può essere Parte_1 riconosciuta in capo ad essi una condizione di buona fede che valga a sollevarli da responsabilità.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dai sigg. , nessuna rilevanza CP_2 determinante può rivestire il fatto che il terreno in questione sia qualificato come
“agricolo”, né che esso non sia edificabile, non potendo tali circostanze escludere in radice la configurabilità di un danno economico che l'effettiva proprietaria abbia subito a causa dell'altrui occupazione in assenza di un adeguato titolo.
Al contrario, la sig.ra risulta aver effettuato specifiche allegazioni circa il Parte_1 possibile utilizzo cui “medio tempore” il terreno avrebbe potuto essere destinato, 8
avendo fatto espresso riferimento sia all'eventualità di una sua possibile locazione in favore dei piccoli commercianti che sono adusi frequentare la zona, sia alla più concreta possibilità di adibirlo a parcheggio per autoveicoli, affermando che in quest'ultimo caso la quantificazione del danno da mancato godimento si sarebbe potuta ricondurre al parametro del canone locativo.
Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, trattandosi di un terreno di ben 1323 mq., posto in un'area verde ma, comunque, inserita all'interno del tessuto urbano, deve presumersi che l'odierna riassumente, ove fosse stata nella disponibilità del bene
(restituitole solo in data 26/5/2010, all'esito della pronunzia della sentenza n.
1801/2010), avrebbe ben potuto utilizzarlo quantomeno come area di parcheggio, così come del resto avevano precedentemente fatto gli odierni resistenti, che non hanno mai contestato tale circostanza.
Come già detto, la circostanza che i sigg. , nel periodo intercorrente tra la CP_2 richiesta di restituzione loro pervenuta (marzo 1998) ed il momento della restituzione
(26/5/2010), protrattosi per oltre 12 anni, abbiano inteso resistere in giudizio, sostenendo, infondatamente, di essere divenuti proprietari del terreno per intervenuta usucapione, non incide sul fatto che essi, come successivamente acclarato, fossero comunque privi di qualsiasi titolo idoneo a detenere il bene, sicché essi debbono essere tenuti al ristoro del danno.
Sul piano del “quantum”, non può certamente essere accolta la richiesta della sig.ra che, alla luce dell'ampia metratura del terreno, ha quantificato l'indennizzo Parte_1 dovutole in Euro 750,00 per ciascun mese di mancato godimento, pari sostanzialmente al triplo del costo di un box ubicato nelle zone immediatamente limitrofe.
Infatti, tale richiesta non tiene conto del fatto che si tratterebbe comunque di un parcheggio scoperto, come tale proponibile sul mercato ad un prezzo certamente inferiore a quello di un “box”; a ciò, poi, aggiungasi che l'allegata esistenza di una notevole richiesta di posti auto nella zona non è stata compiutamente dimostrata.
Pertanto, preso atto che i sigg. , seppur in via subordinata, hanno CP_2 comunque riconosciuto come prezzo praticabile “il minimo mensile indicato in citazione”, ovvero 250,00 Euro mensili, si ritiene di poter determinare l'indennizzo 9
dovuto alla sig.ra per il periodo di indebita occupazione del terreno, nella Parte_1 somma di Euro 36.500,00, pari ad Euro 250,00 mensili moltiplicati per i 146 di occupazione (marzo 1998-maggio 2010), con gli interessi legali su ciascun rateo dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo.
Al contrario nulla può essere riconosciuto in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 rivalutazione monetaria, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (in tal senso, da ultimo vedi
Cass. n. 18564/2018).
Nel caso di specie, però, la sig.ra si è limitata esclusivamente a chiedere Parte_1 che le fosse liquidata tale voce di danno, senza assolutamente argomentare -né provare- alcunché in proposito, sicché la relativa richiesta non può che essere disattesa.
Da quanto premesso deriva che, a definizione del giudizio di rinvio instaurato a seguito della pronunzia dell'ordinanza n. 30850/18, con cui la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 6841/16 della Corte di Appello di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dei Parte_1 sigg. e , va dichiarata la revocazione della sentenza della Corte CP_1 Controparte_2 di Appello di Roma n. 1801/10 nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra nei confronti dei predetti Parte_1 per l'indebita occupazione, nel periodo da marzo 1998 sino a maggio 2010, del terreno di mq. 1321 ubicato in Roma, località Quarto Miglio, già oggetto di comodato;
per l'effetto, in accoglimento della domanda risarcitoria, i sigg. e CP_1 Controparte_2 vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
della somma di Euro 36.500,00, con gli interessi legali su ciascun rateo dalla
[...] scadenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali relative al giudizio di revocazione, al giudizio di cassazione ed al presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. 10
Infine va ordinata la restituzione alla sig.ra da parte dei sigg. Parte_1
e , in solido tra loro, della somma di Euro 10.486,80, pari CP_1 Controparte_2 all'ammontare spese processuali già loro corrisposte dalla predetta in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6841/16, poi cassata con ordinanza n.
30850/18.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'istanza di riassunzione proposta da nei confronti di e a seguito del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 30850/18, così provvede:
in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e , revoca la sentenza della Corte di Appello di Controparte_1 Controparte_2
Roma n. 1801/10 nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
per l'indebita occupazione, nel periodo da marzo 1998 sino a maggio Controparte_2
2010, del terreno di mq. 1321 ubicato in Roma, località Quarto Miglio, già oggetto di comodato;
per l'effetto, in accoglimento della domanda risarcitoria, condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
, della somma di Euro 36.500,00, con gli interessi legali su ciascun Parte_1 rateo dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di , delle spese di lite, che vengono liquidate come segue: Parte_1
per il giudizio di revocazione: Euro 6.946,00 per compensi professionali ed Euro
400,00 per esborsi (ivi compreso in C.U.), oltre accessori come per legge;
per il giudizio di cassazione: Euro 5.513,00 per compensi professionali ed Euro
150,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
per il giudizio di rinvio;
Euro 6.946,00 per compensi professionali ed Euro 800,00 per esborsi (ivi compreso in C.U.), oltre accessori come per legge;
11
ordina a e a , in solido tra loro, di restituire a Controparte_1 Controparte_2
somma di Euro 10.486,80, pari all'ammontare spese processuali Parte_1 loro versate dalla predetta in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 6841/16, poi cassata con ordinanza n. 30850/18.
Così deciso in Roma, lì 26/10/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato