Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02627/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Asl 107 - Napoli 2, non costituita in giudizio;
il Comune di Casoria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del verbale dell’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) n. -OMISSIS- del 13.5.2024 e del contestuale progetto individuale redatto ai sensi dell’art. 14 L. 328/2000 (d’ora in poi anche solo “Progetto” o “Piano”), successivamente notificato nella parte in cui: a) ha rinviato sine die la richiesta di aumento delle ore di psicomotricità e logopedia “(non ancora iniziata)” in favore del minore; b) sono state rinviate sine die l'attivazione dei servizi dell'Ambito Territoriale n. 18 e la comunicazione del “Budget sociale effettivo”; c) è stata respinta la richiesta di “tariffa agevolata per la mensa scolastica”; d) è stata rigettata la richiesta di applicazione della tariffa agevolata per la mensa scolastica; e) non è stata istruita la <<richiesta di attivazione “posto disabili numerato (stallo)”>>; f) ha omesso di esaminare la richiesta dello specifico trattamento ABA; f) ha rinviato sine die l'attivazione del parent training proposto dalla Fondazione Stella Maris di Pisa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in data 20.9.2023 si rivolgevano al Comune di Casoria chiedendo la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000 a favore del loro figlio minore, affetto da grave forma di -OMISSIS-.
Gli stessi, in data 26 marzo 2023, ai fini della predisposizione di un Piano che fosse idoneo alle specifiche esigenze del bambino, specificavano le misure che, dal loro punto di vista, dovevano essere adottate.
In particolare, i ricorrenti chiedevano che nel Piano fosse previsto: “1) trattamento ABA come priorità. 2) Coinvolgimento di specialisti in logopedia, psicomotricità e terapia cognitivo-comportamentale. 3) Organizzazione di attività in piscina, palestra e altre strutture adatte. 4) Pianificazione di un campo estivo inclusivo e stimolante. 6) erogazione di adeguare risorse economiche per garantire la realizzazione del progetto. 7) tariffa agevolata o delle esenzioni per la mensa scolastica a favore dei bambini con -OMISSIS-. È fondamentale garantire che il minore possa accedere al servizio mensa senza dover sopportare un peso finanziario aggiuntivo. 8) posto auto numerato”.
All’esito del procedimento, l’U.V.I. adottava il Piano che è impugnato con il ricorso in esame.
2. Secondo la prospettiva dei ricorrenti il Piano, in violazione dell’art. 14 della legge n. 328 del 2000, non presenterebbe la fondamentale caratteristica di costituire la presa in carico globale del minore affetto dal disturbo dello -OMISSIS- che è alla base della metodica ABA, in quanto si sostanzierebbe nella mera presa d’atto di misure specifiche già adottate a favore del minore.
Anzi, con riguardo alla richiesta di trattamento ABA, questa terapia sarebbe stata del tutto sostituita da sedute di psicomotricità.
2.1 Mancherebbe un vero budget di progetto in quanto, quello indicato, corrisponderebbe solo ai costi dei trattamenti in essere e, dunque, senza la previsione di una ulteriore risorsa.
Di contro, il budget di progetto dovrebbe rappresentare l’unità di misura delle risorse economiche, professionali ed umane, necessarie per innescare un processo di capacitazione volto a dare alla persona il necessario trattamento riabilitativo e un inserimento sociale accettabile e, in definitiva, condizioni di vita adeguate, alla cui produzione partecipano la famiglia del paziente, l’Ambito Territoriale e la comunità, ivi inclusi gli operatori del terzo settore.
In sintesi, il Piano impugnato non sarebbe idoneo a garantire i risultati derivanti dal coordinamento dei plurimi interventi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali di cui ha bisogno il bambino.
2.2 Per altri versi, i ricorrenti evidenziano come le singole misure da adottarsi siano state enucleate senza la precisione di specifiche figure professionali che ne possano assicurare la attuazione quali, ad esempio, un collaboratore scolastico che affianchi il minore per il recupero della capacità di curare la propria igiene personale; un educatore per l’inserimento nel gruppo dei compagni di classe; non è stato previsto alcun incremento dei trattamenti terapeutici; non sono stati attivati i servizi di inclusione del bambino attraverso attività ludico/ricreative/sportive/musicali opportunamente strutturate.
2.3 Ulteriori profili di criticità sono rinvenuti nella durata solo annuale del Piano e nel fatto che al Progetto risulta allegata la “Diagnosi Funzionale Profilo Dinamico Funzionale” redatta dalla sola neuropsichiatra infantile e quindi senza la partecipazione necessaria degli altri componenti dell'Unità Multidisciplinare.
2.4 Risulterebbero violate anche le linee di indirizzo fornite dalla Regione Campania per i servizi domiciliari (delibera della Giunta Regionale della Campania n. 41 del 14.2.2011).
Il punto 2.3 delle linee guida di cui alla delibera citata stabilisce che all’UVI devono partecipare i seguenti componenti: M.M.G./PLS e assistente sociale individuato dall’Ambito Territoriale, entrambi responsabili della presa in carico del cittadino/utente; medico dell’U.O. competente; un referente per l’integrazione sociosanitaria dell’Ufficio di Piano; un delegato alle spese dell’ASL; un delegato alle spese del Comune/Ambito Territoriale e che le figure indicate possono essere affiancate da altri profili specialistici legati al caso da esaminare.
Analogamente dispone la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22.2.2024.
Nel caso di specie, non sarebbero state presenti, all’atto della deliberazione del Piano, le richiamate figure professionali.
3. Si è costituito il Comune di Casoria chiedendo che il ricorso sia respinto.
In previsione della odierna udienza pubblica, parte ricorrente ha presentato memorie insistendo nelle proprie difese.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2024.
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
4.1 Il quadro normativo, nazionale e regionale, è costituito dalle seguenti disposizioni:
- dall’art. 14, comma 1, l. 328/2000 che così dispone: “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”;
- dall’ art. 14, comma 2, l. 328/00 che così dispone: “Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e l’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”;
- dall’art. 26, comma 1, l. 833/78 il quale dispone: “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”.
In ambito regionale vengono altresì in rilievo le disposizioni contenute nelle “linee guida per le attività di riabilitazione in Regione Campania” (pubblicate sul BURC n. 22 del 3 maggio 2003) ove si tratteggia e si foggia il cd. “progetto riabilitativo individuale”, inteso quale:
- percorso “nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative”;
- “insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa per un determinato paziente, che: tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente, delle sue menomazioni, disabilità ed abilità residue e recuperabili; definisce quali siano gli esiti desiderati; definisce nelle linee generali i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti; costituisce il riferimento obbligato per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa”;
- paradigma di un processo riabilitativo che “coinvolge anche la famiglia del soggetto e quanti sono a lui vicini. Di conseguenza, il processo riabilitativo riguarda, oltre che aspetti strettamente clinici anche aspetti psicologici e sociali”.
Questo Tar ha avuto modo di chiarire che: “ il progetto riabilitativo forgiato nelle ridette linee guida prevede una intima connessione dei programmi di intervento sanitario, finalizzati a sviluppare tutte le risorse potenziali dell'individuo, con gli interventi sociali orientati a sviluppare e rendere disponibili le risorse e le potenzialità ambientali in un percorso integrato socio-sanitario che amplifica e rinforza l'intervento riabilitativo, consentendo l'inserimento o il reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua qualità della vita, in una armonico coordinamento delle attività sanitarie e di quelle sociali di riabilitazione
2.2.2. L’Azienda sanitaria locale, invero, sviluppa e garantisce il percorso riabilitativo integrato attraverso l’attivazione dell’Unità di Valutazione Integrata (UVI o Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi) distrettuale in cui sono inclusi uno o più referenti dei Servizi sanitari di riabilitazione, nonché dei Servizi di riabilitazione sociale dell’Ente locale.
2.2.3. Il progetto riabilitativo individuale è coordinato in età evolutiva –e dunque per ciò che quivi viene in rilievo- dal neuropsichiatra infantile, responsabile del progetto, e tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari, quando è necessario), delle sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali; definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. All’interno della equipe, di poi, è possibile individuare un “case manager”, che ha il compito di facilitare le azioni e comunicazioni interne ed esterne dell’equipe, coadiuvando il coordinatore responsabile (punto 1.1. delle citate linee guida regionali) ” (Tar Campania, sentenza 182 del 2024).
5. Ciò posto, nel caso in esame, il Progetto individuale elaborato a favore del minore contiene una serie di misure specifiche per le quali non è prevista una concreta modalità attuativa in quanto, come evidenziato dai ricorrenti, per ciascuna di esse manca una precisa individuazione dei soggetti che devono prendere in carico il bambino il che si traduce in una dilazione sine die della concreta realizzazione del progetto stesso.
Risultano pertanto fondate le censure con cui è dedotto che il Piano sia carente di un effettivo coordinamento tra le singole misure predisposte, risultando lo stesso come una ricognizione di interventi e mancando una analisi globale di quanto necessario al profilo del minore.
Nello specifico, non è neanche indicato nel Piano il grado di intensità, di periodicità e di durata complessiva delle prestazioni, e della loro ontologica natura - sanitaria ovvero sociale, ovvero integrata - e dei “mezzi personali”, ovvero dei professionisti chiamati in concreto ad espletarle nell’interesse e a beneficio del disabile così come non è presente alcuna previsione sui tempi di verifica dello stesso.
6. Al fine di chiarire quali possano essere le caratteristiche di un progetto individuale ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000, appare utile richiamare - ai fini della conformazione della attività delle resistenti - quanto elaborato dai commissari ad acta nominati da questo Tar in esecuzione di giudicati avverso il silenzio delle Amministrazioni odierne resistenti, le cui relazioni risultano depositate in atti da parte ricorrente.
In quelle occasioni, le Amministrazioni – sebbene sotto il coordinamento degli ausiliari del giudice- hanno conferito in maniera costruttiva con le parti destinatarie del progetto al fine di individuare i reali bisogni dei soggetti portatori di handicap ed hanno predisposto interventi concreti, con individuazione delle figure professionali necessarie e con determinazione di un budget effettivamente utile a coprire le spese.
7. Per quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e va accolto e per l’effetto va annullato il progetto individuale impugnato.
La complessità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.