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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2024, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 434/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa - in forza di procura allegata al ricorso introduttivo – dall'Avv. Giuseppe Buscemi presso il cui studio, sito a
Menfi nella Via della Vittoria n. 160, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via M. Controparte_1
Cacioppo n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in Menfi, nella via V. C.F._2
Imbornone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza di separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024, le parti concludevano come da separato verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 21/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, l'odierna ricorrente, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio in Menfi, in data 12/02/2009, con l'odierno resistente , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Menfi Anno 2009 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1, deduceva:
- che negli ultimi anni erano insorte insanabili incomprensioni con il suo coniuge, odierno resistente, causate del comportamento di quest'ultimo e, in particolare, dal suo carattere;
- che più volte aveva cercato di recuperare il rapporto coniugale ma il marito si disinteressava completamente di provvedere ai bisogni primari della moglie;
- che, in particolare, il passava tutte le sue giornate in campagna e, in più CP_1 occasioni, preferiva dormire nella seconda casa di sua proprietà;
- di essersi sempre occupata dei bisogni della famiglia;
- di non lavorare, di non avere né percepire reddito né beni mobili o immobili;
- che il resistente percepisce una pensione pari ad € 12.000,00 annui e altro reddito derivato da terreni di sua proprietà e che è proprietario dei seguenti immobili: a)
Fabbricato sito in Menfi Via Melchiorre Cacioppo n° 43 identificato catastalmente
Foglio 38 Particella 502; b) Fabbricato sito in Menfi Via C/da Torrenova identificato catastalmente al foglio 33 Particella 383; c) Appezzamento di terreno Foglio 33
Particella 253; d) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella 255; f) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella318;
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente concludeva affinché il Tribunale di Sciacca
“volesse, disattesa ogni contraria istanza;
emettere provvedimento autorizzatorio a vivere separata dal proprio coniuge, Sig. venga pronunciata la separazione Controparte_1 personale dei coniugi Sig. nata a [...], il [...] c.f.: Parte_1
, e residente in [...] e Sig. C.F._1 CP_1 nato a [...] il [...] C.F.: ; in caso di esito negativo del
[...] C.F._2 tentativo di conciliazione;
- assegnare la causa coniugale alla signora , nella Parte_1 quale vivrà. – Pone a carico del sig. un assegno mensile di Euro 400,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento della sig.ra .” Parte_1 Con comparsa del 16/11/2024, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 concludeva affinchè l'adito Tribunale di Sciacca: “qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo e nelle ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba emettere i provvedimenti provvisori: - ritenere e dichiarare infondate tutte le domande di cui all'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi sopra esposti, pronunciando la separazione personale dei coniugi per colpa della sig. ; conseguentemente Parte_1 rigettare integralmente le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi processuali.”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno resistente deduceva che:
- che già in data 13.6.2024, la parte resistente provava ad invitare controparte alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, seppur senza esito positivo;
- che la crisi coniugale non fosse in alcun modo addebitabile al Sig. ma ai CP_1 comportamenti della ricorrente, che si era progressivamente allontanata dal coniuge;
- che la stessa durante il matrimonio per molti anni aveva svolto attività lavorativa irregolare come badante, percependo redditi che non venivano destinati al sostentamento della famiglia bensì al mantenimento del figlio della ricorrente, residente in [...];
- che il marito aveva anche assunto degli oneri economici di spesa in favore della coniuge ma che non era più in grado di farvi fronte;
- che la crisi coniugale aveva trovato origine nel risentimento e nell'atteggiamento punitivo assunto dalla ricorrente nei confronti del marito, per questioni economiche;
- che la ricorrente percepisce la propria pensione in Romania e che pertanto tenuto conto anche delle proprie condizioni economiche, il ricorrente non sarebbe in grado di far fronte ad altri carichi economici;
- che nessuna assegnazione della casa coniugale potrebbe essere disposta.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice autorizzava le parti a vivere separatamente, e rilevata la non necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, invitava le parti a discutere la causa ed il giudice relatore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero in sede concludeva dando parere favorevole in data 21/11/2024.
1) Separazione personale dei coniugi. Nel merito, la domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi Parte_2
, è fondata giacchè gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare
[...]
l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di addebito avanzata dal resistente e il tenore stesso delle dichiarazioni delle parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c
Inoltre, non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Le chiare posizioni delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e Parte_1 Controparte_1
2) Domanda di pronuncia della separazione con addebito
Con specifico riferimento alla richiesta di pronuncia della separazione con addebito in capo alla ricorrente, formulata dal resistente, giova specificare che in linea generale, quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri derivanti dal matrimonio, di cui all'articolo 151 c.c., l'altro coniuge potrà chiedere la pronuncia della separazione con addebito, allegando prove relative alla violazione dei doveri matrimoniali.
I presupposti della pronuncia con addebito sono essenzialmente due: in primo luogo, la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, avvenuta durante la convivenza, non rilevando al contrario i comportamenti successivi alla crisi del rapporto di coniugio;
in secondo luogo, deve essere provata l'esistenza di un nesso causale che colleghi la violazione del coniuge alla crisi coniugale che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento alla pronuncia dell'addebito, la Corte di Cassazione ha di recente ricordato che la parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, avrà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dovrà provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. (Corte di Cassazione ord. 35296/2023).
In ordine alla chiesta pronuncia di addebito, nel caso di specie, il resistente allegava e deduceva che la crisi del rapporto coniugale fosse da addebitarsi esclusivamente al comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale – a suo dire – per ragioni meramente economiche avrebbe cominciato a manifestare disaffezione nei confronti del marito.
Orbene, all'esito del vaglio delle dichiarazioni rese dalle parti alla prima udienza di comparizione nonché in ragione di quanto dedotto ed allegato la domanda di pronuncia della separazione personale con addebito non può trovare accoglimento.
Il resistente, infatti, non ha ricondotto causalmente la rottura del rapporto coniugale solo al comportamento asseritamente tenuto dalla coniuge, comportamenti tra l'altro solo allegati ma non provati.
Gravava, infatti, sul resistente l'onere di dimostrare –in disparte le dichiarazioni rese dal coniuge –il legame eziologico esistente tra la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra i coniugi e la rottura del rapporto coniugale.
Tale onere, nel caso di specie, non può dirsi soddisfatto.
Orbene, non assumendo la dichiarazione resa dal resistente in seno all'udienza presidenziale di per sé valore assorbente, ai fini della pronuncia in punto di addebito della separazione, a questa non è seguita, da parte del resistente sul quale ricadeva il relativo onere probatorio –alcuna dimostrazione in ordine al legame eziologico tra l'asserita violazione dei doveri coniugali e l'insorgenza della crisi coniugale stessa.
Secondo giurisprudenza, infatti, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Quindi, se il rapporto della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Ne discende che la domanda di pronuncia dell'addebito non possa trovare accoglimento.
3) Assegnazione della casa coniugale
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, in attuazione delle esigenze di tutela dell'ambiente domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (così ex multis Cassazione
27.2.2009 n.4816) sottese alle previsioni dell'articolo 337 sexies c.c, domanda formulata da parte ricorrente, la stessa non può trovare accoglimento.
Infatti, la assegnazione della casa coniugale trova la propria ratio giustificatrice nella tutela dell'habitat domestico in presenza di prole minore o maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso di specie: ne discende che non può procedersi alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la domanda sul punto va rigettata.
4) Richieste di natura economica
Ciò considerato, occorre valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore di , il diritto alla percezione di un assegno a titolo di mantenimento personale. Parte_1
In merito alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'articolo 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto delle circostanze (ai sensi dell'articolo
156 secondo comma c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547). Ebbene, ponendo a raffronto le due posizioni patrimoniali e reddituali è emerso quanto segue. Entrambi i coniugi percepiscono la pensione, la ricorrente in Romania mentre il resistente sul territorio nazionale, per circa € 850,00 mensili.
Entrambe le parti hanno depositato la rispettiva documentazione reddituale.
Inoltre, la ricorrente, sentita all'udienza di comparizione dei coniugi, ha dichiarato di non avere mai lavorato per scelta condivisa con il marito.
Ciò premesso, in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente relativa alla determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, occorre rilevare che permane durante la separazione, un regime solidaristico tra i coniugi che impone alla parte economicamente più debole le stesse condizioni di vita godute durante il matrimonio (art. 156 c.c). Appare, quindi, necessario valutare se tra le parti sussista una sperequazione reddituale tale da non consentire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta indagine valutativa non esige la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti mediante rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez.I n.235051/2007).
Orbene, sulla base delle risultanze probatorie sin qui evidenziate, la domanda formulata da parte ricorrente volta alla corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore merita accoglimento nella misura di € 100,00 mensili.
In ordine alle spese del presente procedimento, questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per non disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, uditi i procuratori delle parti:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Romania) il 22/12/1953 e nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Menfi in data 12/02/2009, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi Anno 2009 Numero 1 Parte
I Serie Ufficio 1;
b) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale. d) Obbliga il resistente, a corrispondere a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 100,00, soggetta a rivalutazione ISTAT.
e) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 5/12/2024
Il Giudice Est.
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 434/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa - in forza di procura allegata al ricorso introduttivo – dall'Avv. Giuseppe Buscemi presso il cui studio, sito a
Menfi nella Via della Vittoria n. 160, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via M. Controparte_1
Cacioppo n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in Menfi, nella via V. C.F._2
Imbornone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza di separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024, le parti concludevano come da separato verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 21/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, l'odierna ricorrente, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio in Menfi, in data 12/02/2009, con l'odierno resistente , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Menfi Anno 2009 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1, deduceva:
- che negli ultimi anni erano insorte insanabili incomprensioni con il suo coniuge, odierno resistente, causate del comportamento di quest'ultimo e, in particolare, dal suo carattere;
- che più volte aveva cercato di recuperare il rapporto coniugale ma il marito si disinteressava completamente di provvedere ai bisogni primari della moglie;
- che, in particolare, il passava tutte le sue giornate in campagna e, in più CP_1 occasioni, preferiva dormire nella seconda casa di sua proprietà;
- di essersi sempre occupata dei bisogni della famiglia;
- di non lavorare, di non avere né percepire reddito né beni mobili o immobili;
- che il resistente percepisce una pensione pari ad € 12.000,00 annui e altro reddito derivato da terreni di sua proprietà e che è proprietario dei seguenti immobili: a)
Fabbricato sito in Menfi Via Melchiorre Cacioppo n° 43 identificato catastalmente
Foglio 38 Particella 502; b) Fabbricato sito in Menfi Via C/da Torrenova identificato catastalmente al foglio 33 Particella 383; c) Appezzamento di terreno Foglio 33
Particella 253; d) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella 255; f) Appezzamento di terreno Foglio 33 Particella318;
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente concludeva affinché il Tribunale di Sciacca
“volesse, disattesa ogni contraria istanza;
emettere provvedimento autorizzatorio a vivere separata dal proprio coniuge, Sig. venga pronunciata la separazione Controparte_1 personale dei coniugi Sig. nata a [...], il [...] c.f.: Parte_1
, e residente in [...] e Sig. C.F._1 CP_1 nato a [...] il [...] C.F.: ; in caso di esito negativo del
[...] C.F._2 tentativo di conciliazione;
- assegnare la causa coniugale alla signora , nella Parte_1 quale vivrà. – Pone a carico del sig. un assegno mensile di Euro 400,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento della sig.ra .” Parte_1 Con comparsa del 16/11/2024, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 concludeva affinchè l'adito Tribunale di Sciacca: “qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo e nelle ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba emettere i provvedimenti provvisori: - ritenere e dichiarare infondate tutte le domande di cui all'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi sopra esposti, pronunciando la separazione personale dei coniugi per colpa della sig. ; conseguentemente Parte_1 rigettare integralmente le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi processuali.”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno resistente deduceva che:
- che già in data 13.6.2024, la parte resistente provava ad invitare controparte alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, seppur senza esito positivo;
- che la crisi coniugale non fosse in alcun modo addebitabile al Sig. ma ai CP_1 comportamenti della ricorrente, che si era progressivamente allontanata dal coniuge;
- che la stessa durante il matrimonio per molti anni aveva svolto attività lavorativa irregolare come badante, percependo redditi che non venivano destinati al sostentamento della famiglia bensì al mantenimento del figlio della ricorrente, residente in [...];
- che il marito aveva anche assunto degli oneri economici di spesa in favore della coniuge ma che non era più in grado di farvi fronte;
- che la crisi coniugale aveva trovato origine nel risentimento e nell'atteggiamento punitivo assunto dalla ricorrente nei confronti del marito, per questioni economiche;
- che la ricorrente percepisce la propria pensione in Romania e che pertanto tenuto conto anche delle proprie condizioni economiche, il ricorrente non sarebbe in grado di far fronte ad altri carichi economici;
- che nessuna assegnazione della casa coniugale potrebbe essere disposta.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice autorizzava le parti a vivere separatamente, e rilevata la non necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, invitava le parti a discutere la causa ed il giudice relatore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero in sede concludeva dando parere favorevole in data 21/11/2024.
1) Separazione personale dei coniugi. Nel merito, la domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi Parte_2
, è fondata giacchè gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare
[...]
l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di addebito avanzata dal resistente e il tenore stesso delle dichiarazioni delle parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c
Inoltre, non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Le chiare posizioni delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e Parte_1 Controparte_1
2) Domanda di pronuncia della separazione con addebito
Con specifico riferimento alla richiesta di pronuncia della separazione con addebito in capo alla ricorrente, formulata dal resistente, giova specificare che in linea generale, quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri derivanti dal matrimonio, di cui all'articolo 151 c.c., l'altro coniuge potrà chiedere la pronuncia della separazione con addebito, allegando prove relative alla violazione dei doveri matrimoniali.
I presupposti della pronuncia con addebito sono essenzialmente due: in primo luogo, la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, avvenuta durante la convivenza, non rilevando al contrario i comportamenti successivi alla crisi del rapporto di coniugio;
in secondo luogo, deve essere provata l'esistenza di un nesso causale che colleghi la violazione del coniuge alla crisi coniugale che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento alla pronuncia dell'addebito, la Corte di Cassazione ha di recente ricordato che la parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, avrà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dovrà provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. (Corte di Cassazione ord. 35296/2023).
In ordine alla chiesta pronuncia di addebito, nel caso di specie, il resistente allegava e deduceva che la crisi del rapporto coniugale fosse da addebitarsi esclusivamente al comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale – a suo dire – per ragioni meramente economiche avrebbe cominciato a manifestare disaffezione nei confronti del marito.
Orbene, all'esito del vaglio delle dichiarazioni rese dalle parti alla prima udienza di comparizione nonché in ragione di quanto dedotto ed allegato la domanda di pronuncia della separazione personale con addebito non può trovare accoglimento.
Il resistente, infatti, non ha ricondotto causalmente la rottura del rapporto coniugale solo al comportamento asseritamente tenuto dalla coniuge, comportamenti tra l'altro solo allegati ma non provati.
Gravava, infatti, sul resistente l'onere di dimostrare –in disparte le dichiarazioni rese dal coniuge –il legame eziologico esistente tra la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra i coniugi e la rottura del rapporto coniugale.
Tale onere, nel caso di specie, non può dirsi soddisfatto.
Orbene, non assumendo la dichiarazione resa dal resistente in seno all'udienza presidenziale di per sé valore assorbente, ai fini della pronuncia in punto di addebito della separazione, a questa non è seguita, da parte del resistente sul quale ricadeva il relativo onere probatorio –alcuna dimostrazione in ordine al legame eziologico tra l'asserita violazione dei doveri coniugali e l'insorgenza della crisi coniugale stessa.
Secondo giurisprudenza, infatti, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Quindi, se il rapporto della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Ne discende che la domanda di pronuncia dell'addebito non possa trovare accoglimento.
3) Assegnazione della casa coniugale
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, in attuazione delle esigenze di tutela dell'ambiente domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (così ex multis Cassazione
27.2.2009 n.4816) sottese alle previsioni dell'articolo 337 sexies c.c, domanda formulata da parte ricorrente, la stessa non può trovare accoglimento.
Infatti, la assegnazione della casa coniugale trova la propria ratio giustificatrice nella tutela dell'habitat domestico in presenza di prole minore o maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso di specie: ne discende che non può procedersi alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la domanda sul punto va rigettata.
4) Richieste di natura economica
Ciò considerato, occorre valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore di , il diritto alla percezione di un assegno a titolo di mantenimento personale. Parte_1
In merito alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'articolo 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto delle circostanze (ai sensi dell'articolo
156 secondo comma c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547). Ebbene, ponendo a raffronto le due posizioni patrimoniali e reddituali è emerso quanto segue. Entrambi i coniugi percepiscono la pensione, la ricorrente in Romania mentre il resistente sul territorio nazionale, per circa € 850,00 mensili.
Entrambe le parti hanno depositato la rispettiva documentazione reddituale.
Inoltre, la ricorrente, sentita all'udienza di comparizione dei coniugi, ha dichiarato di non avere mai lavorato per scelta condivisa con il marito.
Ciò premesso, in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente relativa alla determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, occorre rilevare che permane durante la separazione, un regime solidaristico tra i coniugi che impone alla parte economicamente più debole le stesse condizioni di vita godute durante il matrimonio (art. 156 c.c). Appare, quindi, necessario valutare se tra le parti sussista una sperequazione reddituale tale da non consentire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta indagine valutativa non esige la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti mediante rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez.I n.235051/2007).
Orbene, sulla base delle risultanze probatorie sin qui evidenziate, la domanda formulata da parte ricorrente volta alla corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore merita accoglimento nella misura di € 100,00 mensili.
In ordine alle spese del presente procedimento, questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per non disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, uditi i procuratori delle parti:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Romania) il 22/12/1953 e nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Menfi in data 12/02/2009, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi Anno 2009 Numero 1 Parte
I Serie Ufficio 1;
b) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale. d) Obbliga il resistente, a corrispondere a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 100,00, soggetta a rivalutazione ISTAT.
e) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 5/12/2024
Il Giudice Est.
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli