Art. 1. Articolo unico
Tra i destinatari dell' articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.
Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari.
L'assegno speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
Tra i destinatari dell' articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.
Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari.
L'assegno speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.