CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2704 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e declaratoria di incompetenza vertente
TRA
( cf ), nata a [...], l'[...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv.to Lucia Di Pietro ( c.f. ), presso il cui studio in Capodrise C.F._2
(CE), alla via Greco n. 29 elettivamente domicilia come da procura in atti.
Per le comunicazioni: fax n. 08231878275 e pec Email_1
Appellante
E
nato ad [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Casandrino (Na) alla via Andrea della Rossa n. 16 presso lo studio dell'Avvocato
Giuseppina Grasso, (c.f. ), che lo rappresenta e lo difende giusta procura in C.F._4
atti.
Per le comunicazioni: Email_2
Appellato CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi come da note scritte depositate nel rispetto del termine all'uopo fissato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/09/2019 Controparte_1 Parte_1
e dalla loro unione è nata a [...] il [...], la piccola Per_1
Il Tribunale di Napoli Nord, all'esito dell'udienza presidenziale del 04.05.2022,
aveva omologato la separazione dei coniugi e successivamente il veva proposto ricorso CP_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con comparsa di risposta si era costituita la resistente, la quale aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Napoli Nord, atteso che la Pt_1
viveva con la figlia minore nella casa coniugale sita in Lusciano ed oggetto del provvedimento di assegnazione in sede di separazione. La predetta aveva quindi concluso chiedendo in via preliminare, che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarasse la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord. Laddove invece detto Tribunale avesse ritenuto la propria competenza, aveva chiesto la conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi relativamente ad affido, collocazione prevalente e diritto di visita del padre;
nulla a titolo di mantenimento tra essi coniugi, essendo entrambi autonomi economicamente. Ancora, la predetta aveva chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e disporsi a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con assegno mensile di €.600,00 e Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. In subordine: conferma dell'assegno di mantenimento come quantificato già in sede di separazione;
spese straordinarie, a carico di entrambi i coniugi al 50%.
Vinte le spese e competenze in caso di opposizione del ricorrente.
All'udienza presidenziale, il Presidente delegato aveva adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, rimettendo al G.I. la questione preliminare di competenza. All'udienza dell'8.11.2023, dopo alcuni rinvii, le parti avevano insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste e la causa era stata rimessa alla decisione del Collegio.
Quest'ultimo, con ordinanza del 27.11.2023 aveva rilevato che - sulla scorta di quanto stabilito dall'art.4 della legge sul divorzio applicabile ratione temporis - la domanda di divorzio andava proposta dinanzi al Tribunale del luogo in cui il convenuto aveva la residenza o il domicilio e che, in concreto, rilevava la residenza effettiva e non quella anagrafica.
Ebbene, dagli atti erano emersi elementi tali da far ritenere che luogo di residenza o domicilio della resistente fosse con conseguente incompetenza del giudice adito, dovendosi Parte_2
quindi rimettere al giudice competente anche il procedimento introdotto ex art. 709 ter c.p.c. in corso di causa, essendo competente per quest'ultimo il giudice del procedimento in corso.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla scorta delle richiamate argomentazioni, aveva quindi dichiarato la propria incompetenza in quanto la controversia in esame era devoluta alla competenza del Tribunale di Napoli Nord. Ancora, aveva fissato il termine per la riassunzione della causa dinanzi al suddetto Tribunale ed aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello la rilevando che il primo giudice aveva motivato Pt_1 la compensazione argomentando come segue: “attesa la natura del giudizio e considerato che il giudizio dovrà proseguire in altra sede, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite”.
Tale statuizione non era tuttavia condivisibile in quanto il Giudice che si dichiarava incompetente aveva l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiudeva davanti a sé. Inoltre, l'ordinanza che accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile aveva natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi avesse aderito o meno.
Nel caso in esame parte convenuta si era addirittura opposta alla richiesta e quindi il Giudice avrebbe dovuto emettere sentenza. Il Tribunale erroneamente adito era quindi tenuto a statuire sulle spese del procedimento, in quanto tale decisione chiudeva il processo davanti a lui ed il riferimento alla sentenza, contenuto nell'articolo 91 comma 1 c.p.c., era da intendere nel senso del provvedimento che chiudeva il processo davanti al giudice che lo pronunciava.
In ogni caso, non ricorreva ai sensi dell'art. 92 cpc un caso di reciproca soccombenza o di assoluta novità sulla questione o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate. Tanto rilevato la ha quindi concluso chiedendo che, in riforma del capo del provvedimento Pt_1
definitivo impugnato, che aveva compensato le spese di lite, venisse riconosciuto il suo diritto a vedersi riconosciute le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituito il quale ha rilevato di aver provveduto nel termine previsto alla Controparte_1
riassunzione del giudizio, che allo stato pendeva tra le parti innanzi al Tribunale di Napoli Nord e tra l'altro era stato rinviato per tentare una definizione concordata, in mancanza della quale con la definizione del procedimento doveva essere disciplinato ex lege il complessivo governo delle spese.
Il Tribunale, con l'ordinanza appellata, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio ed aveva correttamente motivato la compensazione delle spese legali sulla base delle complessive e specifiche questioni processuali sollevate. Inoltre, l'ordinanza in esame non aveva definito il processo ma ne aveva regolato lo svolgimento, assumendo funzione ordinatoria con riferimento alla riassunzione, regolarmente effettuata e di cui ritualmente il procuratore della era stato reso Pt_1
edotto con la notificazione del ricorso e della ordinanza di fissazione di udienza già dal 27/03/2024.
L'appello, come proposto, era pertanto inammissibile improponibile ed infondato.
A quanto sopra doveva poi aggiungersi che il giudice, in presenza di giusti motivi - e tra questi anche la natura formale della decisione, come in caso di declaratoria di incompetenza - ben poteva disporre la compensazione totale o parziale delle spese legali, come avvenuto nel caso di specie del tutto legittimamente.
Sulla scorta di quanto esposto il ha quindi concluso chiedendo che la Corte d'Appello di CP_1
Napoli, anche in considerazione della pendenza del giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, rigettasse l'appello proposto, con conseguente conferma dell'ordinanza erroneamente appellata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
Spese vinte con riferimento al presente grado.
Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, le parti hanno depositato note entro il termine previsto del 15.12.2023 e, successivamente alla scadenza dello stesso, questo Collegio -con ordinanza del 20.12.2023- ha riservato la causa in decisione, senza termini.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto rilevare che l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza. Inoltre va sottolineato che detto provvedimento, così come ogni pronuncia che definisce un processo, deve essere corredato dalla statuizione sulle spese, ordinariamente impugnabile con l'appello.
Va inoltre chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo ( cfr. Cass. Sent. n. 3122/2017 ).
Ciò posto si deve rilevare che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali.
Tanto rilevato si deve tuttavia precisare che la suddetta adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda.
Ebbene, detta circostanza nel caso di specie non si è verificata in quanto dinanzi al Tribunale non vi era stato alcun accordo tra le parti sul punto, e ciò si evince con chiarezza da quanto argomentato dal nel corso del giudizio di primo grado. CP_1
In particolare, nella memoria depositata dal il 4.7.23 era riportato quanto segue: “La difesa CP_1
della resistente ha eccepito genericamente un'incompetenza territoriale del Tribunale adito come mera strumentalizzazione dilatoria, sul piano processuale, atteso che è provato e documentato che il centro degli interessi della vita della minore e della di lei madre sia in dove vive e lavora la e Pt_2 Pt_1
dove la minore frequenta anche la scuola. Questa difesa insiste per la dichiarazione di competenza del Tribunale adito e si rimette, sul punto, ad ogni più prudente apprezzamento del Giudicante”.
Inoltre, nel “preverbale” di cui all'udienza 22.9.23 il predetto aveva dedotto: “Si impugna e contesta l'eccezione di incompetenza territoriale con riserva di meglio articolare, dedurre ed argomentare in sede istruttoria atteso che vi è prova per facta concludentia che il centro della vita della minore non
è la residenza familiare sita in Lusciano ma Maddaloni dove di fatto vive e frequenta la scuola
(Villaggio Maddaloni, via Roma) da dove sarà prelevata dai nonni per stare con loro a Maddaloni quando la madre sarà impegnata a lavoro…”.
Orbene, in ragione di quanto sopra ed in mancanza di un accordo tra le parti in ordine alla competenza territoriale, deve quindi ritenersi che il primo giudice, nel decidere sul punto, si sia anche correttamente pronunciato sulle spese ( cfr. Cass. Sent. n. 15017 /2022). Tanto rilevato si deve ora considerare che, dichiarata la propria incompetenza, nel chiudere il processo davanti a sè, il giudice deve porre a carico della parte che abbia dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile le spese che l'altra parte abbia dovuto sostenere in conseguenza della instaurazione di tale fase.
Ciò in quanto la condanna alle spese processuali trova il suo fondamento nel principio di causalità, nel senso che le stesse devono essere poste a carico della parte che abbia dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile, in quanto sostenute dall'altra parte in conseguenza della instaurazione di tale fase.
Si deve del resto osservare sul punto che la soccombenza agli effetti del regolamento delle spese processuali ben può essere determinata da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito ( cfr. Cass. Sent. n. 10911/2001).
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte l'appello in esame deve essere accolto con la conseguenza che le spese di primo grado vanno poste a carico del così come le spese del CP_1
presente grado di giudizio in ragione della soccombenza di quest'ultimo.
Ciò posto, trovano applicazione le tariffe di cui al DM n. 55/14 e successivi aggiornamenti nei valori minimi, tenuto conto dell'oggetto e della limitata difficoltà della questione trattate e facendo riferimento allo scaglione di valore compreso tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Alla luce di quanto sin qui esposto le spese vanno quindi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27.11.2023, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma del suddetto provvedimento, confermato nel resto, condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio Controparte_1
nella misura di euro 1190,00, nonché del presente grado nella misura di euro 1388,80, in entrambi i casi oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, c.c. dell'11.4.2025 Il Presidente estensore
(dott.ssa Efisia Gaviano)