TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3852/2016 del ruolo generale affari contenziosi in data 07/11/2016 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 07/02/2025 vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Anastasia come da mandato in Parte_1
atti parte opponente contro
della , nella persona del Controparte_1 CP_2 Parte_2
Commissario, rag , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio de Bonis, giusta procura Parte_3
in atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 782/2016 con cui il Tribunale di Potenza, su istanza del
[...]
ingiungeva ad esso opponente il Controparte_3 pagamento della somma di € 6.300,51 oltre interessi dalla mora sino al soddisfo e spese del procedimento.
Riteneva l'opponente che il provvedimento del Commissario dell'A.T.C. 1, posto a base del decreto ingiuntivo opposto, fosse ingiusto atteso che non erano stati contemperati gli interessi delle diverse parti, alla luce del tempo trascorso dall'erogazione delle somme e del conseguente affidamento ingenerato in chi ha percepito le somme ivi indicate, tenuto altresì conto del fatto che non venivano disconosciute le attività poste in essere da esso Parte_1
Chiedeva pertanto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito la revoca dello stesso per insussistenza della pretesa creditoria con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 7/4/2017 si costituiva l' Controparte_3
nella persona del suo Commissario, chiedendo il rigetto della opposizione per la
[...]
infondatezza della stessa, ritenendo la legittimità della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza emessa il 21/3/2018 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 7/2/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn.
2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria
(cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Venendo dunque al merito della causa, la controversia in esame ha ad oggetto la condanna alla restituzione di una somma di denaro richiesta in sede monitoria dall'ATC 1, opposto, alla parte opponente a titolo di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbligazione legale riconducibile all'art. 1173, comma 3 c.c. L'indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta;
è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione eseguita faceva carico ad altri. Nel primo caso, colui che ha pagato ha diritto di ripetere la prestazione, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Nel secondo caso, la ripetizione è ammessa solo se chi ha pagato il debito altrui versava in errore scusabile e se il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
La ripetizione non è ammessa in caso di adempimento di obbligazioni naturali o di prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume.
In particolare, nella fattispecie in esame, poiché l'Ente attore allega che il compenso percepito dall'opponente non era assolutamente dovuto in quanto non previsto da alcuna norma, per cui si è in presenza di una ripetizione di indebito oggettivo.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2769 c.c., è pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (cfr. ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10). In particolare, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte,
“Proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".( cfr.
Cass. civ. Sez. I Ord., 03/08/2018, n. 20522 (rv. 650167-01)). Spetterà per contro al convenuto provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, provando che il pagamento non è avvenuto ovvero che esso è stato effettuato in presenza di una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che l'Ente opposto ha provato la mancanza di una valida causa giustificativa rispetto alla prestazione erogata all'opponente e quindi la legittimità del provvedimento assunto;
sono stati infatti prodotti:a)la L.R. n. 2/95 che detta le norme per la protezione della fauna selvatica nell'ambito del territorio regionale;
b)la delibera della Giunta regionale n.
195/2007 che all'art. 11 prevede per i componenti del Comitato direttivo la corresponsione di una indennità chilometrica, pari ad un quinto del costo della benzina super;
c)il Regolamento interno dell'ATC n. 1, attuativo degli Istituti Faunistici Venatori previsti dalla L.R. n. 2/95, che non prevede alcun compenso in favore dei componenti del Comitato Direttivo;
d)il decreto del Commissario nominato n. 120/2015 con cui sono stati annullati il verbale n. 7/2008, nella parte in cui viene deliberato il pagamento di un compenso in favore dei componenti la commissione dei danni da fauna selvatica, e il verbale n. 5/2011 nella parte in cui viene deliberato l'aumento del compenso forfettario per i sopralluoghi di verifica effettuati per stimare i danni, e tanto sul presupposto della incompetenza del
Comitato direttivo a deliberare sulla attribuzione di compensi in favore dei suoi componenti.
Dall'esame di tali atti emerge di tutta evidenza la illegittimità dei provvedimenti assunti dal Comitato direttivo sia perché non rientrava tra i compiti dello stesso quello di deliberare il compenso ai propri componenti, sia perché per legge non era previsto alcun compenso.
L'art. 21-nonies L. n. 241/90, vigente ratione temporis, consente la rimozione del provvedimento amministrativo che risulti illegittimo sia che tale illegittimità sussista sin dall'origine dell'atto di primo grado, sia che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto stesso, valutato comparativamente tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento di secondo grado;
l'interesse pubblico è quello della regolarità della spesa pubblica nonché la tutela delle pubbliche finanze.
Quanto alla ragionevolezza temporale del provvedimento di rimozione dell'atto illegittimo, si ritiene di condividere il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Sez. VI n. 4958/2009 secondo cui
“…allorchè vengano in rilievo contrastanti interessi di terzi o superiori interessi pubblici, tali principi devono contemperarsi con quello, del pari condivisibilmente affermato in passato dalla Sezione, secondo cui per gli atti che esplicano effetti giuridici ripetuti nel tempo il principio di legalità impone all'amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo di riferimento;
in tali ipotesi l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela è “in re ipsa” e si identifica nella cessazione di ulteriori effetti “contra legem” (Cons. di Stato Sez.VI n. 106/2008)”
In altri termini il limite cronologico (tempo ragionevole) non può incidere in alcun modo laddove, come nella fattispecie in esame, la revoca sia “doverosa” o “dovuta”, cioè si tratti di una scelta, di fatto, obbligata perla P.A.
L'Ente opposto ha altresì provato la avvenuta corresponsione in favore del delle somme portate Parte_1 dal decreto ingiuntivo opposto, producendo gli atti di quietanza a firma dello stesso;
tra l'altro l'opponente non ha contestato di aver percepito dette somme, così come non ha contestato di aver assunto la carica di componente del Comitato direttivo che aveva deliberato, in maniera illegittima, la corresponsione del compenso, per cui non può ravvisarsi nello stesso neppure la buona fede, essendo a conoscenza della inesistenza di norme che consentivano la liquidazione di compensi ai componenti del
Comitato direttivo o componenti della Commissione dei danni della fauna selvatica.
Alla luce delle considerazioni complessivamente esposte, la domanda di ripetizione formulata dall'A.T.C. n. 1, deve considerarsi fondata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria-trattazione (non essendo stata espletata alcuna istruttoria) e decisionale (essendo la comparsa conclusionale depositata riproduzione della comparsa di costituzione).
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n.
782/2016- R.G. n. 2803/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 07/9/2016, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
nella persona del suo Commissario, così Controparte_3
provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 25/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba