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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 707/2022 promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti Maurizio RIOMMI e Silvia Parte_1
Clarice FABBRONI
C o n t r o
, con il patrocinio della Dr.ssa Controparte_1
Francesca FINI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 1.12.2022 , evidenziando di essere stata Parte_1 assunta alle dipendenze del , oggi Controparte_1 Controparte_1
, in data 9.9.1991 con contratto a tempo indeterminato, in qualità di docente della
[...] scuola dell'infanzia e di essere transitata, a partire dal 1.9.1992 nei ruoli della scuola primaria ed infine in data 1.9.2004 nella scuola secondaria di I grado, chiedeva dichiarare l'illegittimità del mancato integrale riconoscimento del servizio prestato sia nella scuola dell'infanzia che in quella primaria per un totale di 12 anni, 11 mesi e 19 giorni, con
1 condanna del al riconoscimento integrale del Controparte_1 servizio prestato ai fini della ricostruzione della carriera e dell' inserimento nel corretto gradone stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive per un totale di €
20.425,45 con conseguente regolarizzazione della posizione.
In particolare la ricorrente lamentava che con decreto n. 117 del 31.3.2006 il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Massa 6” aveva provveduto alla ricostruzione di carriera riconoscendo, alla data del 1.9.2004, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici mediante “temporizzazione” del ruolo precedente di 7 anni e mesi 11, inserendola nella posizione stipendiale con anzianità da anni 3 a 8 ed attribuzione di un assegno “ad personam” riassorbibile con passaggio alla successiva posizione stipendiale con anzianità da anni 9 a 14 a decorrere dal 1.10.2005, così omettendo, quindi, di inserire il periodo lavorativo prestato presso la scuola d'infanzia e primaria.
Rappresentava altresì che nonostante la formale diffida inviata in data 2.6.2017, il
Dirigente provvedeva alla ricostruzione della carriera della ricorrente alla data del 1.9.2005 riconoscendo un'anzianità di servizio in ruolo di soli anni uno.
Cont Il si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti relativi al quinquennio precedente la notifica della diffida e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto: in subordine chiedeva la produzione a cura del ricorrente di conteggi analitici, al fine di permettere al resistente una corretta valutazione, evitando i costi della CTU.
Parte resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti antecedenti al 2.6.2012, ossia maturati nel quinquennio antecedente alla notifica della prima diffida da parte del ricorrente, datata 2.6.2017 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso): trattasi di eccezione non fondata in quanto la ricorrente formula le proprie richieste solo a partire dalla data di notifica della diffida.
Venendo al merito, deve anzitutto osservarsi che carriera e servizio prestato dalla ricorrente come dalla stessa indicati, sono stati confermati dal e dunque i fatti CP_1 storici presupposti del ricorso debbono ritenersi pacifici.
Parte ricorrente, in ruolo dal 9.9.1991 in qualità di docente della scuola dell'infanzia, lamenta l'erronea applicazione dell'istituto della temporizzazione che avrebbe comportato
2 il riconoscimento di un minor numero di anni di servizio e quindi di minor anzianità valevole per l'inquadramento nella fascia stipendiale.
La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 “norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. In particolare, l'art. 77 del predetto decreto, sotto la rubrica “passaggi di ruolo” dispone che “possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni…”. La tabella H prevede il passaggio soltanto dal ruolo della scuola elementare al ruolo delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) e delle secondarie di secondo grado (scuole superiori).
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera”.
In buona sostanza l'art. 77 consente passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore (ad eccezione del passaggio dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria) e il successivo art. 83 prevede che in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore venga valutato per intero, mediante ricostruzione di carriera.
Nei casi di passaggi di qualifica funzionale, il successivo dpr n. 399/1988 all'art. 4 commi
8 e 9 prevede la c.d. temporizzazione statuendo che “nei casi di passaggio o qualifica funzionale
a livello retributivo superiori, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica maggiorato poi dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato nella qualifica di provenienza e il relativo stipendio inziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore ferma restando la corresponsione dell'assegno ad personam per la differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica…”.
L'istituto della temporizzazione viene quindi usato nel passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore di diverso ordine di scuola, come nel caso in esame dalla scuola d'infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado e garantisce, attraverso l'assegno ad personam, la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio
3 con la relativa anzianità “temporizzata”, ma non l'integrale trasferimento dell'anzianità nel nuovo ruolo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2016 n. 9144, si sono pronunciate sulla ricostruzione della carriera proprio in relazione al caso del passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della secondaria, affermando che, per effetto del combinato disposto degli artt. 77 ed 83 DPR 417/1974 e dell'art. 57 L. 312/1980, all'insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nella scuola dell'infanzia deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione. In particolare la Suprema Corte ha affermato che dall'art. 57 della L. 11 luglio 1980 n. 312- contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 Del d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417 siano disposti oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l'ampliamento anche della previsione dell'art. 83 del medesimo DPR n. 417 del 1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere per i passaggi a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna.
Tale pronuncia è stata successivamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779, Cass. 12 aprile 2017 n. 9397, Cass. 5 aprile 2018, n. 8448 ,
Cass. 19 novembre 2018 n. 4877) fino al nuovo intervento della Suprema Corte a S.U. che con la pronuncia n. 22726/2022 ha riconosciuto che l'art. 57 della legge 312 del 1980 ha ampliato l'ambito di operatività dell'art. 83 del DPR 417/1974 introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, sempre in presenza della sussistenza di specifici requisiti;
così interpretando la norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Per la
Corte, infatti, un'interpretazione restrittiva dell'art. 83 del d.p.r. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti –e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge 312 del 1980 – comporterebbe l'incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento.
4 Venendo al caso oggetto di causa è quindi evidente che ai fini della progressione economica, previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione di carriera, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 4 DPR n. 399/1988, deve tenersi conto dell'integrale anzianità di servizio ed, in particolare, dei servizi prestati nei ruoli inferiori (11 mesi e 22 giorni nella scuola dell'infanzia, anni 11, mesi 11 e giorni 27 nella scuola primaria ) e che, conseguentemente, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 28 ed anni 34 già a decorrere dal 12.9.2020.
Parte ricorrente ha elaborato dettagliati conteggi, sulla base dei CCNL succedutesi nel periodo di causa, non specificamente contestati da parte resistente.
Ad ogni modo, sottoposti al vaglio di chi giudica, sono risultati immuni da errori metodologici e/o matematici: si è infatti tenuto conto del blocco stipendiale per l'anno
2013 e del servizio effettivo tant'è che sono stati detratti dal computo tre giorni di congedo straordinario usufruito nell'anno 1995.
Pertanto i predetti possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Segue conforme condanna, con la precisazione che dovranno essere detratte le somme eventualmente percepite dalla ricorrente per gli stessi titoli per effetto del decreto di riconoscimento dei servizi.
Quanto alle spese di causa, il valore della causa è indeterminabile, ai sensi dell'art. 14
c.p.c., così come dichiarato da parte ricorrente e non contestato dal . CP_1
Le spese di causa seguono la soccombenza, considerato che in ordine al riconoscimento integrale dell'anzianità a ruoli superiori si è formato un orientamento della S.C. consolidato, almeno dalla pronuncia a SS.UU. del 2016 e che l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, almeno a seguito della diffida del 2017 e che non si è provveduto nemmeno a seguito della notifica del ricorso: tariffe al minimo in considerazione della semplicità della causa con esclusione della fase istruttoria e aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis DM 55/2014)
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione del giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, previa disapplicazione dei decreti di riconoscimento dei servizi, nonché della normativa legale e contrattuale sulla base delle quali detti decreti sono stati elaborati:
5 1) dichiara l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato dalla ricorrente quale insegnante di scuola dell'infanzia, dal 9.9.1991 al 31.8.1992, per complessivi 11 mesi e 22 giorni, poi nella scuola primaria sino al 31.8.2004, per complessivi 11 anni, 11 mesi e 27 giorni, per un totale alla data del 1.9.2004 (anno del passaggio di ruolo alla scuola secondaria di I grado) di 12 anni, mesi 11 e giorni 19 di servizio effettivamente prestato e conseguentemente l'illegittimità dei decreti di ricostruzione della carriera;
2) condanna il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera, del servizio prestato dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia e primaria e pertanto alla collocazione della stessa -a decorrere dal 12.9.2012- nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 di servizio a decorrere dal 12.9.2020;
3)condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per l'intero l'anzianità di servizio maturata nei precedenti ruoli scolastici pari, alla data del 31.10.2022 ad € 20.425,45 oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate a decorrere dal 1.11.2022 sino alla data odierna ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, detratto quanto già corrisposto per gli stessi titoli in ragione del decreto di riconoscimento dei servizi;
4)condanna, infine, parte resistente alla refusione delle sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 4.795,60, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
5)Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 20 marzo 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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