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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2949/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7289/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento del contributo unificato per euro Ricorrente_1108,99 a carico di . Il contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuto pagamento del contributo già prima della instaurazione del giudizio . La convenuta ADER di Caserta si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria il primo giudice accoglieva il ricorso, preso atto, in particolare, dell'avvenuto pagamento del contributo, già prima della instaurazione del giudizio . Il primo giudice, altresì, riteneva di dovere compensare le spese di lite, senza fornire al riguardo alcuna motivazione . Avverso siffatta decisione il contribuente proponeva appello, lamentando la sola illegittima compensazione delle spese di lite, pur in presenza di una soccombenza piena . Si è costituita anche in appello la ADER di Caserta, limitandosi a concludere per il rigetto del gravame . Ritiene la adita Corte che l'appello vada chiaramente accolto . Anzitutto, la compensazione delle spese di lite non è motivata;
in secondo luogo, la compensazione non è giustificata da alcunchè, trattandosi di un contributo corrisposto già prima della instaurazione del giudizio, e del quale ben poteva avere conoscenza l'ente impositore . Trattasi, dunque, di una soccombenza piena, che non lascia margini per una diversa decisione . Spese del doppio grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, CONDANNA la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidandole in complessivi euro 400,00 per il primo grado ed euro 300,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti . Napoli, L'Estensore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2949/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7289/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento del contributo unificato per euro Ricorrente_1108,99 a carico di . Il contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuto pagamento del contributo già prima della instaurazione del giudizio . La convenuta ADER di Caserta si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria il primo giudice accoglieva il ricorso, preso atto, in particolare, dell'avvenuto pagamento del contributo, già prima della instaurazione del giudizio . Il primo giudice, altresì, riteneva di dovere compensare le spese di lite, senza fornire al riguardo alcuna motivazione . Avverso siffatta decisione il contribuente proponeva appello, lamentando la sola illegittima compensazione delle spese di lite, pur in presenza di una soccombenza piena . Si è costituita anche in appello la ADER di Caserta, limitandosi a concludere per il rigetto del gravame . Ritiene la adita Corte che l'appello vada chiaramente accolto . Anzitutto, la compensazione delle spese di lite non è motivata;
in secondo luogo, la compensazione non è giustificata da alcunchè, trattandosi di un contributo corrisposto già prima della instaurazione del giudizio, e del quale ben poteva avere conoscenza l'ente impositore . Trattasi, dunque, di una soccombenza piena, che non lascia margini per una diversa decisione . Spese del doppio grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, CONDANNA la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidandole in complessivi euro 400,00 per il primo grado ed euro 300,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti . Napoli, L'Estensore Il Presidente