Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 1119 del Registro Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), n.q. di trustee del Trust Parte_1 C.F._1 denominato “Surf” (C.F. , con sede in Palermo, via Siracusa 1/E, nato a P.IVA_1 Parte_2
Palermo il 15 luglio 1955 (C.F. ), nato a [...] il 25 settembre C.F._2 Parte_3 1960 (C.F. ), , nato a [...] l'1 ottobre1963, (C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Pisciotta;
C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni per l'appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - in via preliminare, nel rito: ritenere ammissibile, procedibile, ricevibile anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 348 bis c.p.c. la presente impugnazione;
- nel merito: · in via principale, riformare la sentenza n. 1963/2022 resa dal Tribunale di Palermo – Repertorio n. 3814/2022 del 9.5.2022 - Seconda sezione civile – Giudice dott.ssa Liana Pernice – G.O.T. (R.G. 2054/2017), il 6.5.2022 e pubblicata in pari data, per i motivi tutti spiegati in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di revocatoria proposta da
– già Agente Riscossione per la Provincia Controparte_1 Parte_5 Pt_6 di Palermo – con atto di citazione datato 21.1.2017; con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge. · in via subordinata, nella denegata ipotesi nella quale l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere che il Giudice di prime cure non abbia errato nell'accogliere le domande formulate da parte attrice per come in dispositivo, disporre, per i motivi spiegati in narrativa, la compensazione delle spese di lite, così riformando la sentenza n. 1963/2022 resa dal Tribunale di Palermo – Repertorio n. 3814/2022 del 9.5.2022 - Seconda sezione civile – Giudice dott.ssa Liana Pernice
– G.O.T”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1963/2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'azione revocatoria proposta da nei riguardi di , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Persona_1 Persona_2
, e di , n.q. di trustee del trust denominato Surf. Persona_1 Parte_1
Il Tribunale, pertanto, dichiarò l'inefficacia nei confronti dell'attore degli atti di affidamento e trasferimento a favore del trustee , disposti a titolo gratuito da , aventi ad oggetto i seguenti Parte_1 Persona_1 beni:
la nuda proprietà di un nono (1/9) del fabbricato sito in Palermo viale Principe di Scalea nn. 66-68, con annesso giardino di pertinenza, il tutto esteso 713 mq., composto da quattro appartamenti identificati in catasto al foglio 5, particella 417, sub, 1,2,3 e 4;
l'usufrutto di un terzo (1/3) del fabbricato sito in Palermo via Roma numero civico 143, 145, 147, 149,151,153,155, 157, angolo con la via Discesa dei Giudici numero civico 2,4,6,8 e 10, avente accesso ai piani elevati tramite il civico n. 4 della via Discesa dei Giudici, identificato in catasto al foglio 134, particella 179, sub. 18, 19, 20 (ex 179 da sub 1 a sub 16).
2. Avverso tale sentenza, n.q. di trustee del Trust Surf, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 e hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 15 giugno 2022 sulla
[...] Parte_4 scorta di tre motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
Per_ a. insussistenza della cd. scientia damni nell'atto dispositivo di Falletta
b. insussistenza del cd. eventus damni, a pregiudizio delle ragioni creditorie di Controparte_1 ;
[...]
c. errore nella regolamentazione delle spese di lite.
3. Radicatosi il contraddittorio, è rimasta contumace. Controparte_1
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, la controversia trae origine dall'affidamento e trasferimento a favore del trustee dei diritti vantati da – deceduta nelle more Parte_1 Persona_1 del giudizio – sui predetti beni immobili, disposto con atto pubblico in data 27 dicembre 2011.
Il trust Surf, di cui NT è trustee, era stato istituito in data 13 dicembre 2011 dai disponenti Parte_7 e al fine di assicurare alla loro discendenza - e, ove necessario, agli stessi sottoscrittori Parte_2
- assistenza materiale, personale e medica, nonché di garantire sicurezza e protezione economica, evitando la dispersione del patrimonio di famiglia.
Con il successivo accordo traslativo del 27 dicembre 2011 – al quale prendevano parte, oltre ai predetti disponenti, anche e – la cedeva a titolo gratuito la quota indivisa Parte_3 Parte_4 Per_1 di 1/9 della nuda proprietà del fabbricato sito in viale Principe di Scalea – conservando il diritto di uso – e 1/3 dell'usufrutto del fabbricato sito in via Roma – angolo Discesa dei Giudici, puntualizzando che quest'ultimo fosse gravato da due ipoteche legali iscritte, negli anni 2004 e 2006, da Montepaschi Serit.
Avverso tale accordo, dunque, – oggi – propose azione Parte_5 Controparte_1 revocatoria nei confronti di , , il Trust Surf, e Persona_1 Parte_1 Parte_7 Parte_2
nonché di e , dolendosi del pregiudizio arrecato alle proprie
[...] Parte_3 Parte_4 pretese creditorie, in ragione della notevole esposizione debitoria della , pari ad euro 1.204.275,52 alla Per_1 data del 9 gennaio 2017.
Fallito il tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, deceduta nelle more del giudizio
, sono subentrati quali eredi nella controversia , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
già parti nel giudizio in proprio, e rimasta contumace. Pt_4 Persona_2 Il Tribunale di Palermo ritenne che il pregiudizio arrecato dalla fosse, quanto meno, di agevole Per_1 conoscibilità e che la modificazione qualitativa del patrimonio della debitrice fosse sufficiente a dimostrare il pericolo di maggiore incertezza o difficoltà al soddisfacimento del credito dell'Amministrazione.
Tanto premesso, è possibile passare all'esame delle doglianze degli appellanti.
6.Con il primo e secondo motivo di impugnazione – che, per ragioni di connessione logica, è opportuno trattare congiuntamente – costoro si dolgono che il giudice di prime cure abbia erroneamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
Evidenziano, pertanto, che:
- nelle premesse dell'atto di istituzione del Trust Surf, i disponenti e Parte_7 Parte_2 avevano dato atto dell'esistenza di debiti fiscali della disponente ,
[...] Persona_1 dimostrando così di non voler ostacolare il recupero del credito;
- il riconoscimento del debito non dimostrava affatto l'intento di arrecare pregiudizio al creditore, giacché avrebbe ceduto al trustee NT solo una parte dei propri Persona_1 beni, a fronte di un patrimonio immobiliare di maggior valore;
- , al momento della cessione dei propri beni al trustee , era debitrice solo Persona_1 Parte_1 del minore importo di Euro 125.387,60, in forza del ruolo per il pagamento del quale aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione;
- non avrebbe provato il pregiudizio subito e, in ogni caso, Controparte_1
l'azione revocatoria sarebbe superflua, in ragione delle ipoteche legali iscritte su alcuni dei beni ceduti.
I motivi sono solo parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Occorre premettere che nel nostro ordinamento è pacificamente ammissibile e riconoscibile l'istituzione di un cd. trust interno, che preveda l'ubicazione dei beni segregati, la residenza o domicilio del trustee in Italia e con finalità radicate nel nostro paese, mentre appartenga ad altro ordinamento la disciplina regolatrice, in base alla scelta dei disponenti, così come avvenuto nella fattispecie in esame (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34075 del 23/12/2024 Rv. 673170 - 01)
E' necessario adesso distinguere l'atto di istituzione del trust dall'atto di cessione di beni, tenuto conto che l'azione revocatoria, così come proposta dall'appellata contumace, ha ad oggetto il solo trasferimento di alcuni diritti reali vantati da , ad oggi rappresentata dai suoi eredi, al Trust Surf. Persona_1
Per tali ragioni, la precedente istituzione del trust – ad opera dei disponenti e Parte_2 Parte_7
– acquisisce un preciso rilievo esclusivamente al fine di stabilire la natura gratuita del trasferimento
[...] effettuato dalla debitrice, come peraltro ritenuto nella sentenza gravata e condiviso pienamente nel gravame.
Tanto premesso, in relazione all'eventus damni, appare priva di pregio la tesi proposta dagli odierni appellanti, per i quali la notevole consistenza patrimoniale della debitrice consentirebbe di provare tanto la sua buona fede quanto l'inesistenza di un pregiudizio effettivo al recupero del credito, risultando – a loro dire - innocua la cessione di una frazione trascurabile del proprio patrimonio.
Assumono, sul punto, gli appellanti che, a fronte di una esposizione debitoria di euro 125.387,60 la Per_1 avrebbe mantenuto un residuo patrimonio immobile, stimato, sulla scorta di una consulenza tecnica di parte, nella misura di euro 450.000,00 circa.
Questa – in sintesi – la doglianza, è principio condiviso in giurisprudenza che il cd. eventus damni ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. sez. I - 27/02/2024, n. 5113).
Si rileva, anzitutto, che l'esposizione debitoria della nei confronti dell'ente riscossore non è limitata al Per_1 debito contenuto nel piano di rateizzazione del 12 marzo 2010 (euro 162.837,54, rinegoziati nella somma dovuta di euro 185.593,95).
A questo importo va aggiunto quello risultante dalle successive rateizzazioni del 10 luglio 2012 (euro 336.234,85), del 25 gennaio 2013 (euro 149.411,99) e del 2 febbraio 2016 (euro 407.260,95).
Se, infatti, tali rateizzazioni sono successive al compimento dell'atto impugnato, non lo sono certamente i debiti che nelle stesse sono stati rinegoziati e che risalgono a data anteriore non solo al compimento dell'atto
– di cui è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia -ma anche allo stesso atto istitutivo del trust il 13 dicembre 2011.
Tanto è vero che sono stati gli stessi appellanti ad avere evidenziato che “ una delle premesse dell'atto del Trust Surf, istituito dai coniugi e , ma poi riportato negli atti dispositivi, Parte_7 Parte_2 nella quale è dato leggersi quanto segue: “i Disponenti hanno attualmente in essere alcune posizioni debitorie verso l'erario per debiti tributari e che per dette posizioni sono in corso apposite rateizzazioni concesse dall'agente di riscossione e che è sua espressa volontà mantenere nel proprio patrimonio personale beni sufficienti a ripagare la totalità di dette posizioni debitorie”.
Appurato, quindi, che il debito della nei confronti dell'ente riscossore superava ampiamente il valore Per_1 complessivo dei beni rimasti nella sua disponibilità, va –nondimeno – aggiunto che i beni di cui la disponente ha conservato la disponibilità hanno un valore non paragonabile a quelli – di cui la è titolare in quota Per_1 parte – conferiti nel trust ma aventi un valore storico, architettonico, commerciale ed evidentemente economico straordinari e, quindi, nemmeno comparabile ai primi.
Non è poi revocabile in dubbio che il conferimento di beni in trust integri una fattispecie potenzialmente dannosa nei confronti dei creditori, limitando il loro diritto di aggredire il patrimonio del debitore: “In tema di azione revocatoria, nel caso di "trust", la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, "id est" l'"eventus damni", risulta evidente sin dalla costituzione di detto "trust", non rendendo percorribile per i creditori l'esecuzione sui beni del debitore ex art. 2910, comma 1 c.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/11/2020, n. 24986).
In secondo luogo, anche sulla scorta della stima proposta, è dato pacifico ed espressamente riconosciuto che, successivamente al trasferimento del bene in trust, la debitrice abbia interrotto il pagamento del piano rateale sottoscritto con l' , sicché, già nel 2017, il debito aveva pacificamente raggiunto il Controparte_2 considerevole importo di Euro 1.204.275,52.
Tutto ciò – che verrà in seguito ripreso nell'esame della scientia fraudis – rende evidentemente conto della oggettiva insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare il consistente credito dell'Agente della Riscossione.
Alla luce di ciò, nel caso in esame, l'elemento oggettivo del danno è senza dubbio integrato laddove con l'atto di conferimento la ebbe a conferire nel trust la propria quota parte (di nuda proprietà in un caso e di Per_1 usufrutto in un altro) di beni di oggettivo ed eccezionale pregio e valore commerciale, depauperando – quindi
- il proprio patrimonio e compromettendo in maniera determinante il conseguimento delle pretese della creditrice (cfr. sul punto tra le altre, Cass. 2 settembre 1996 n. 8013; Cass. 15 giugno 1995 n. 6777; Cass. 1 dicembre 1987 n. 8930 secondo cui l'eventus damni risulta integrato qualora attraverso l'atto di disposizione il debitore renda più difficile la situazione coattiva del credito, rientrando in tale concetto le ipotesi di incertezza, maggiore difficoltà o dispendiosità dell'azione coattiva del credito, e dunque richiedendosi non già il danno in atto, ma il semplice pregiudizio delle ragioni del creditore).
Per quanto riguarda il requisito del consilium fraudis da parte del debitore, non pare come possa seriamente dubitarsi che fosse consapevole sia della propria esposizione debitoria nei confronti di Per_1 Parte_5
– essendole state pacificamente notificate le cartelle prima del compimento dell'atto impugnato ed
[...] avendo anche richiesto ed ottenuto già una rateizzazione del consistente debito - che della propria situazione patrimoniale, non rinvenendosi alcuna altra plausibile spiegazione per il fatto che uno beni più prestigiosi del proprio patrimonio fosse gravato da ipoteca in favore dell'ente riscossore.
Quanto esposto rende ragione, evidentemente, anche della sussistenza, in capo al debitore, del profilo soggettivo della scientia damni, sufficientemente integrato dalla “generica consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità nel debitore, di tale pregiudizio” ( Cass. 11 ottobre 2002 n. 14484 ).
conosceva quindi il pregiudizio che l'atto del 27 dicembre del 2011 arrecava alle ragioni di Per_1 Parte_5
.
[...]
E' decisivo sottolineare che la abbia ammesso in prime cure “di avere adempiuto regolarmente al suo Per_1 pagamento con le rate mensili;
solo dopo alcuni anni, è stata costretta ad interrompere il pagamento per intervenute difficoltà finanziarie legate alla crisi del mercato immobiliare, dal quale dipendeva e dipende ogni suo reddito” aggiungendo poi che “tutti i ruoli pendenti sono stati oggetto di richiesta di definizione agevolata da parte della signora e che già con la prima istanza del 17.2.2017 la sig.ra aveva Persona_1 Persona_1 chiesto la definizione agevolata di un debito complessivo di Euro 1.382.269,42 (pertanto già ex se superiore a quello allegato da in sede di citazione)” (cfr. pagg. 8 e 10 della citazione). Parte_5
Da tanto consegue che il credito era, per la stessa ammissione della debitrice, in gran parte attuale al tempo del compimento dell'atto dispositivo e, per il di più, costituiva uno sviluppo del precedente per un inadempimento colpevole della stessa . Per_1
Se dunque sussistono in generale i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta da e', però, fondato il gravame nella parte in cui è stato impugnato il trasferimento della quota Parte_5 pari ad 1/3 del diritto di usufrutto sul fabbricato di via Roma – Angolo Discesa dei Giudici.
E' pacifica, invero, e risulta dall'atto pubblico del 27 dicembre 2011 l'esistenza di due ipoteche legali iscritte, sulla quota parte del bene in questione, negli anni 2004 e 2006 a favore dell' , sicché, a ben Controparte_2 vedere, il trasferimento del diritto di usufrutto non ha inteso pregiudicare, né ha materialmente pregiudicato, l'effettivo soddisfacimento del credito.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria” (Cass. sez. 1, ord n. 7876 del 17/03/2023; cfr. Cass. sez. 3 , sent. n. 12121 del 22/06/2020 Rv. 658172 - 01).
In definitiva, la facoltà di esercitare il diritto di sequela rende del tutto eccedente la proposizione dell'azione revocatoria, poiché dal trasferimento di una quota dell'usufrutto non è conseguito alcun impedimento all'esatto recupero del debito maturato negli anni dalla Falletta.
7. Per quanto concerne il terzo motivo di impugnazione, con cui i si dolgono della Parte_8 regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, la doglianza è destinata ad essere assorbita dall'accoglimento parziale dei precedenti motivi di appello, tenuto conto che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Di conseguenza, la parziale fondatezza dell'azione revocatoria giustifica la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura della metà, la restante parte dovendo seguire la soccombenza in base alla liquidazione operata dal primo giudice.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese del grado, in ragione della contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte appellante, nella contumacia dell'appellata, così provvede: in parziale riforma della sentenza nr. 1963/2022 resa dal Tribunale di Palermo, rigetta l'azione revocatoria di avverso l'atto di affidamento e trasferimento disposto da , con Controparte_1 Persona_1 rogito ricevuto dal notaio , in data 27.12.2011 rep. n. 14730 - racc. n. 7239, trascritto Persona_3 il 24.1.2012 ai nn. 4132/3432 nei confronti di , n.q. di trustee del Trust Surf, limitatamente Parte_1 al solo trasferimento del diritto di usufrutto di un terzo (1/3) del fabbricato sito in Palermo via Roma numero civico 143, 145, 147, 149,151,153,155, 157, angolo con la via Discesa dei Giudici numero civico 2,4,6,8 e 10, avente accesso ai piani elevati tramite il civico n. 4 della via Discesa dei Giudici, identificato in catasto al foglio 134, particella 179, sub. 18, 19, 20 (ex 179 da sub 1 a sub 16); conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
compensa, per metà, le spese del primo grado di giudizio e pone a carico dell'appellante l'ulteriore metà, liquidata dal primo giudice;
dichiarando non ripetibili le spese di lite del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo