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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da cf ) diretto a ottenere l'apertura ella Parte_1 P.IVA_1 liquidazione controllata nei confronti di (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 residente a [...].
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante deposito dell'atto presso la casa comunale a seguito dell'esito negativo del tentativo di notificazione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale ai sensi degli artt. 65 co.2 e 40 co. 8 CCII in data
31.12.2024;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito del ricorrente non risultano contestato
- il debitore è uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, in quanto dalla documentazione acquista dal registro delle imprese emerge che l'attività imprenditoriale svolta dal resistente con propria ditta individuale è stata da tempo cessata (2016 e 2013 rispettivamente) e lo stesso risulta solo socio lim. resp. della pagina 1 di 4 a cui si può desumere che il resistente abbia la Controparte_2 qualifica di “altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 50.000, avuto riferimento del solo debito nei confronti del ricorrente;
Accertato altresì il reale stato di sovraindebitamento della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con la consistenza del proprio patrimonio;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza stante l'assenza di un patrimonio aggredibile e aggredito dalla ricorrente per la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.
Osservato che può procedersi all'apertura della liquidazione controllata pur in assenza dell'attestazione dell'OCC prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 268 CCII “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica”. Una lettura sistematica di tale norma porta infatti ad escludere che il creditore istante debba chiedere la nomina di un gestore della crisi al fine di procedere a tale attestazione: ed invero, nell'art. 268 CCII la presenza di un OCC, in riferimento all'istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, viene richiamata solamente nel caso in cui il debitore faccia istanza di sovraindebitamento per incapienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 CCII (“se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283, comma 3”) -ipotesi non verificatasi nella fattispecie-, mentre la necessaria presenza dell'OCC viene richiamata solamente dall'art. 269 CCII in riferimento alla istanza di liquidazione del patrimonio su domanda del debitore;
Ritenuto che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata e debba essere nominato come liquidatore l'OCC Prato in persona della dott.ssa ; Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di (C.F. ) con residenza a Prato in via Controparte_1 C.F._1
Benricevuto di Ser Leonardo n. 18,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC Prato nella persona della dott.ssa ; Persona_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
pagina 2 di 4 ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e pagina 3 di 4 connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 26/03/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da cf ) diretto a ottenere l'apertura ella Parte_1 P.IVA_1 liquidazione controllata nei confronti di (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 residente a [...].
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante deposito dell'atto presso la casa comunale a seguito dell'esito negativo del tentativo di notificazione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale ai sensi degli artt. 65 co.2 e 40 co. 8 CCII in data
31.12.2024;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito del ricorrente non risultano contestato
- il debitore è uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, in quanto dalla documentazione acquista dal registro delle imprese emerge che l'attività imprenditoriale svolta dal resistente con propria ditta individuale è stata da tempo cessata (2016 e 2013 rispettivamente) e lo stesso risulta solo socio lim. resp. della pagina 1 di 4 a cui si può desumere che il resistente abbia la Controparte_2 qualifica di “altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 50.000, avuto riferimento del solo debito nei confronti del ricorrente;
Accertato altresì il reale stato di sovraindebitamento della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con la consistenza del proprio patrimonio;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza stante l'assenza di un patrimonio aggredibile e aggredito dalla ricorrente per la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.
Osservato che può procedersi all'apertura della liquidazione controllata pur in assenza dell'attestazione dell'OCC prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 268 CCII “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica”. Una lettura sistematica di tale norma porta infatti ad escludere che il creditore istante debba chiedere la nomina di un gestore della crisi al fine di procedere a tale attestazione: ed invero, nell'art. 268 CCII la presenza di un OCC, in riferimento all'istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, viene richiamata solamente nel caso in cui il debitore faccia istanza di sovraindebitamento per incapienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 CCII (“se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283, comma 3”) -ipotesi non verificatasi nella fattispecie-, mentre la necessaria presenza dell'OCC viene richiamata solamente dall'art. 269 CCII in riferimento alla istanza di liquidazione del patrimonio su domanda del debitore;
Ritenuto che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata e debba essere nominato come liquidatore l'OCC Prato in persona della dott.ssa ; Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di (C.F. ) con residenza a Prato in via Controparte_1 C.F._1
Benricevuto di Ser Leonardo n. 18,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC Prato nella persona della dott.ssa ; Persona_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
pagina 2 di 4 ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e pagina 3 di 4 connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 26/03/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4