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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/11/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2920/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2920/2016 Ruolo Generale, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura a margine
[...] Parte_6
dell'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Pignatiello ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta con domande riconvenzionali, dagli Avv.ti Angelo Sirignano e Carmen
Coscia ed elettivamente domiciliato come in atti
1
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1 Parte_2
e sulla base delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
argomentazioni in atti, hanno convenuto in giudizio , chiedendo a questo CP_1
Tribunale di provvedere così come precisato in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto CP_1
, difendendosi e spiegando le domande riconvenzionali precisate in atti sulla base
[...]
delle argomentazioni in atti.
Ciò posto, le domande attoree devono essere dichiarate inammissibili.
Ed invero, con l'ordinanza depositata in data 21.12.2023, questo Tribunale in diversa composizione ha osservato che “[…] -si pone però e va decisa, in primo luogo, una questione di rito ma con evidenti risvolti anche preliminari di merito;
il convenuto, infatti, ha rilevato che pende , tra le parti, altro giudizio di divisione presso questo tribunale (e innanzi a questo medesimo PI), n.r.g. 7092\12, relativa alla successione di quanto ai beni Persona_1
pervenuti alla stessa dal padre CP_2
da qui la richiesta di estinzione\sospensione del presente giudizio;
-l'eccezione di estinzione, peraltro genericamente proposta, e non supportata in diritto da nessun elemento o riferimento normativo, è palesemente infondata (ove non voglia considerarsi inammissibile);
-merita invece approfondimento l'eccezione di sospensione […];”
2 “[…] -gli attori ancora escludono che nella specie si ponga un problema di litispendenza e\o di continenza (e si tratta di valutazione che il giudicante condivide), né si pone un problema di connessione”.
Nell'ordinanza immediatamente successiva, depositata in data 25.09.2024, dopo la concessione alle parti di un termine per note, questo Tribunale, sempre in diversa composizione, “premesso che i chiarimenti richiesti con precedente ordinanza da un lato non appaiono compiuti, rimanendo punti opacamente trattati, e dall'altro che la vicenda tuttora presenta profili pregiudiziali attinenti alla stessa ammissibilità di almeno parte delle domande (e fermo che una divisione parziale appare quantomeno inopportuna, se non giuridicamente non ammissibile); che pertanto occorre nuovamente invitare le parti a concludere (fermo l'auspicio di una soluzione concordato);”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente ma inequivocabilmente ritenendo superata in senso negativo anche la questione della sospensione del giudizio.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 10.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico, all'ultima udienza, fissata, appunto, per la precisazione delle conclusioni, “ribadito che non si ravvisano le condizioni per l'estinzione e la sospensione del presente giudizio richieste da parte convenuta”, ha trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ebbene, l'infondatezza delle istanze del convenuto volte all'ottenimento dell'estinzione e alla sospensione del presente giudizio e l'assenza dei requisiti per la riunione del giudizio indicato in epigrafe con quello recante R.G. N. 7092/2012, assegnato, sempre dal 10.02.2025, a questo stesso giudice, già evidenziate dal Tribunale in diversa composizione nelle succitate ordinanze, non significa che non si debba dichiarare, come, d'altronde, richiesto da parte convenuta nuovamente nella propria comparsa conclusionale, l'inammissibilità delle domande
3 attoree.
Infatti, nel presente giudizio è stata pacificamente richiesta dagli attori la divisione di una parte soltanto del patrimonio di una dei due de cuius, in contrasto con “il Persona_1
favore dell'ordinamento per lo scioglimento integrale e contestuale della comunione, implicitamente codificato dall'art 727 cod. civ.”, derogabile, per accordo tra le parti (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 14.11.1977), accordo non ravvisabile nel caso di specie.
Né conclusioni opposte possono essere suffragate dalla giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla difesa attorea (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15764 del 23.07.2020).
In effetti, se è vero che la suindicata giurisprudenza ha affermato che “il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso
i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa”, è altrettanto indubbio che la medesima sentenza (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
15764 del 23.07.2020), come, d'altronde, evidenziato dal convenuto, riguarda l'attribuzione della quota di condividenti deceduti nel corso di un giudizio di divisione e attiene, quindi, ad un'ipotesi del tutto diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio.
Ininfluente è, poi, il rilievo attoreo secondo cui le parti nel verbale di accesso dell'8 luglio
2019 hanno espressamente dichiarato di voler al momento tenere separati dal presente giudizio i beni facenti parte del giudizio R.G. N. 7092/2012 e di voler dividere in quattro parti uguali i beni che all'esito dello stesso saranno eventualmente assegnati.
Infatti, negli scritti difensivi successivi il convenuto legittimamente ha ribadito il proprio proposito iniziale di non addivenire ad una divisione parziale, come, d'altronde, rilevato da questo Tribunale in diversa composizione nell'ordinanza depositata in data 21.12.2023, già citata, in cui si evidenzia che il convenuto “si oppone (quanto al presente giudizio) ad uno
4 scioglimento parziale”.
Quindi, le domande attoree vanno dichiarate tutte inammissibili, non essendo stata richiesta dagli attori, in disaccordo con il convenuto, la divisione dell'intero patrimonio lasciato dalla de cuius circostanza, quest'ultima, sulla quale non può influire in nessun Persona_1
modo l'esito del summenzionato giudizio recante R.G. N. 7092/2012, non potendo il
Tribunale decidere nel processo indicato in epigrafe su beni che sono stati inammissibilmente esclusi dall'oggetto delle domande attoree introduttive del presente giudizio.
Ora, queste ultime devono essere dichiarate tutte inammissibili, stante la strettissima interconnessione logico-giuridica tra le domande medesime (d'altronde, la stessa ordinanza del 25.09.2024 di questo Tribunale in diversa composizione, citata sopra, evidenziando
“profili pregiudiziali attinenti alla stessa ammissibilità di almeno parte delle domande”, non ha escluso una declaratoria di inammissibilità di tutte le domande).
In particolare, la pronuncia di inammissibilità dovrà riguardare anche la domanda relativa al relictum dell'altro de cuius, poiché gli attori hanno manifestato nell'atto di Parte_4
citazione l'inequivocabile volontà di non ottenere lo scioglimento della comunione sui beni lasciati da un de cuius in assenza dello scioglimento della comunione sui beni lasciati dall'altra (sia pure limitatamente ad una parte soltanto del relictum di . Persona_1
Devono essere, poi, dichiarate assorbite le domande riconvenzionali proposte dal convenuto, perché esse presuppongono l'accoglimento delle domande di scioglimento delle comunioni di causa.
Ed invero, in considerazione dell'inammissibilità delle domande di divisione, il summenzionato presupposto non si è concretato.
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa perché nel caso di specie si riscontra, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre
5 (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, devono ravvisarsi nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Per le medesime ragioni le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara inammissibili tutte le domande attoree;
– dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
– compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio;
– pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro.
Così deciso in Nola, il 29.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2920/2016 Ruolo Generale, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura a margine
[...] Parte_6
dell'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Pignatiello ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta con domande riconvenzionali, dagli Avv.ti Angelo Sirignano e Carmen
Coscia ed elettivamente domiciliato come in atti
1
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1 Parte_2
e sulla base delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
argomentazioni in atti, hanno convenuto in giudizio , chiedendo a questo CP_1
Tribunale di provvedere così come precisato in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto CP_1
, difendendosi e spiegando le domande riconvenzionali precisate in atti sulla base
[...]
delle argomentazioni in atti.
Ciò posto, le domande attoree devono essere dichiarate inammissibili.
Ed invero, con l'ordinanza depositata in data 21.12.2023, questo Tribunale in diversa composizione ha osservato che “[…] -si pone però e va decisa, in primo luogo, una questione di rito ma con evidenti risvolti anche preliminari di merito;
il convenuto, infatti, ha rilevato che pende , tra le parti, altro giudizio di divisione presso questo tribunale (e innanzi a questo medesimo PI), n.r.g. 7092\12, relativa alla successione di quanto ai beni Persona_1
pervenuti alla stessa dal padre CP_2
da qui la richiesta di estinzione\sospensione del presente giudizio;
-l'eccezione di estinzione, peraltro genericamente proposta, e non supportata in diritto da nessun elemento o riferimento normativo, è palesemente infondata (ove non voglia considerarsi inammissibile);
-merita invece approfondimento l'eccezione di sospensione […];”
2 “[…] -gli attori ancora escludono che nella specie si ponga un problema di litispendenza e\o di continenza (e si tratta di valutazione che il giudicante condivide), né si pone un problema di connessione”.
Nell'ordinanza immediatamente successiva, depositata in data 25.09.2024, dopo la concessione alle parti di un termine per note, questo Tribunale, sempre in diversa composizione, “premesso che i chiarimenti richiesti con precedente ordinanza da un lato non appaiono compiuti, rimanendo punti opacamente trattati, e dall'altro che la vicenda tuttora presenta profili pregiudiziali attinenti alla stessa ammissibilità di almeno parte delle domande (e fermo che una divisione parziale appare quantomeno inopportuna, se non giuridicamente non ammissibile); che pertanto occorre nuovamente invitare le parti a concludere (fermo l'auspicio di una soluzione concordato);”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente ma inequivocabilmente ritenendo superata in senso negativo anche la questione della sospensione del giudizio.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 10.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico, all'ultima udienza, fissata, appunto, per la precisazione delle conclusioni, “ribadito che non si ravvisano le condizioni per l'estinzione e la sospensione del presente giudizio richieste da parte convenuta”, ha trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ebbene, l'infondatezza delle istanze del convenuto volte all'ottenimento dell'estinzione e alla sospensione del presente giudizio e l'assenza dei requisiti per la riunione del giudizio indicato in epigrafe con quello recante R.G. N. 7092/2012, assegnato, sempre dal 10.02.2025, a questo stesso giudice, già evidenziate dal Tribunale in diversa composizione nelle succitate ordinanze, non significa che non si debba dichiarare, come, d'altronde, richiesto da parte convenuta nuovamente nella propria comparsa conclusionale, l'inammissibilità delle domande
3 attoree.
Infatti, nel presente giudizio è stata pacificamente richiesta dagli attori la divisione di una parte soltanto del patrimonio di una dei due de cuius, in contrasto con “il Persona_1
favore dell'ordinamento per lo scioglimento integrale e contestuale della comunione, implicitamente codificato dall'art 727 cod. civ.”, derogabile, per accordo tra le parti (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 14.11.1977), accordo non ravvisabile nel caso di specie.
Né conclusioni opposte possono essere suffragate dalla giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla difesa attorea (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15764 del 23.07.2020).
In effetti, se è vero che la suindicata giurisprudenza ha affermato che “il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso
i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa”, è altrettanto indubbio che la medesima sentenza (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
15764 del 23.07.2020), come, d'altronde, evidenziato dal convenuto, riguarda l'attribuzione della quota di condividenti deceduti nel corso di un giudizio di divisione e attiene, quindi, ad un'ipotesi del tutto diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio.
Ininfluente è, poi, il rilievo attoreo secondo cui le parti nel verbale di accesso dell'8 luglio
2019 hanno espressamente dichiarato di voler al momento tenere separati dal presente giudizio i beni facenti parte del giudizio R.G. N. 7092/2012 e di voler dividere in quattro parti uguali i beni che all'esito dello stesso saranno eventualmente assegnati.
Infatti, negli scritti difensivi successivi il convenuto legittimamente ha ribadito il proprio proposito iniziale di non addivenire ad una divisione parziale, come, d'altronde, rilevato da questo Tribunale in diversa composizione nell'ordinanza depositata in data 21.12.2023, già citata, in cui si evidenzia che il convenuto “si oppone (quanto al presente giudizio) ad uno
4 scioglimento parziale”.
Quindi, le domande attoree vanno dichiarate tutte inammissibili, non essendo stata richiesta dagli attori, in disaccordo con il convenuto, la divisione dell'intero patrimonio lasciato dalla de cuius circostanza, quest'ultima, sulla quale non può influire in nessun Persona_1
modo l'esito del summenzionato giudizio recante R.G. N. 7092/2012, non potendo il
Tribunale decidere nel processo indicato in epigrafe su beni che sono stati inammissibilmente esclusi dall'oggetto delle domande attoree introduttive del presente giudizio.
Ora, queste ultime devono essere dichiarate tutte inammissibili, stante la strettissima interconnessione logico-giuridica tra le domande medesime (d'altronde, la stessa ordinanza del 25.09.2024 di questo Tribunale in diversa composizione, citata sopra, evidenziando
“profili pregiudiziali attinenti alla stessa ammissibilità di almeno parte delle domande”, non ha escluso una declaratoria di inammissibilità di tutte le domande).
In particolare, la pronuncia di inammissibilità dovrà riguardare anche la domanda relativa al relictum dell'altro de cuius, poiché gli attori hanno manifestato nell'atto di Parte_4
citazione l'inequivocabile volontà di non ottenere lo scioglimento della comunione sui beni lasciati da un de cuius in assenza dello scioglimento della comunione sui beni lasciati dall'altra (sia pure limitatamente ad una parte soltanto del relictum di . Persona_1
Devono essere, poi, dichiarate assorbite le domande riconvenzionali proposte dal convenuto, perché esse presuppongono l'accoglimento delle domande di scioglimento delle comunioni di causa.
Ed invero, in considerazione dell'inammissibilità delle domande di divisione, il summenzionato presupposto non si è concretato.
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa perché nel caso di specie si riscontra, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre
5 (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, devono ravvisarsi nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Per le medesime ragioni le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara inammissibili tutte le domande attoree;
– dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
– compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio;
– pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro.
Così deciso in Nola, il 29.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
6