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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al 12218/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mazzi, domicilio eletto in
Milano, via Pecchio n. 9,
RICORRENTE
contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
RESISTENTE
con la chiamata in causa di
, Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha convocato in Parte_1
giudizio formulando le seguenti domande: “In Via preliminare: CP_1
1) accertare e dichiarare che il credito di parte ricorrente non è stato impugnato,
revocato od opposto in sede concorsuale ed è divenuto definitivo e passato in
giudicato;
2)conseguentemente condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te pro
[...]
tempore Presidente in [...] e
sede provinciale competente in MILANO, a versare a parte ricorrente o al fondo
complementare gestito da le Controparte_2 Controparte_4
seguenti somme pari a € 2.798,99, a titolo di capitale per omissione contributiva
previdenziale complementare ex DL.GS 80/1992 maturate alle dipendenze di
Parte_2
, oltre interessi e rivalutazione come per legge,o di quelle
[...]
diverse ,più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute, oltre gli
eventuali maturandi;
3)con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed
onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.p.c., a favore del
sott. Avv. Antistatario”.
si è costituita contestando la fondatezza in fatto e in diritto del CP_1
ricorso e ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
se ne è dichiarata la contumacia Controparte_5
stante la rituale notifica a cura della difesa attorea.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
2 Ciò posto, il ricorrente afferma di avere lavorato per Parte_2
dal 14/02/2000 al 01/02/2014 in qualità di operaio.
[...]
La società è stata sottoposta ad Amministrazione Straordinaria delle
Grandi Imprese in Crisi con provvedimento del Ministro dello Sviluppo
Economico del 17/03/2021 ex art. 2 D.L. 347/2003.
Il Tribunale Civile di Milano ha accertato lo stato di insolvenza di
[...]
con sentenza n 249 del 25/03/2021 pubblicata il 12/04/2021, Parte_2
ex art. 4 D.L. 347/2021.
Al rapporto di lavoro subordinato de quo è stato applicato il CCNL
IGIENE AMBIENTALE.
Il ricorrente – che aveva aderito al fondo complementare CP_2
gestito da in data 31/03/2000 – ha
[...] Controparte_4
insinuato i propri crediti nella procedura concorsuale a titolo di omissione contributiva al fondo complementare per Controparte_2
l'importo di € 7.507,18 essendo stata rilevata omissione contributiva a tale titolo da parte dell'azienda datrice di lavoro.
Il credito azionato dal ricorrente nella procedura concorsuale è stato ammesso al passivo per la somma ridotta di € 2.798,99.
L'ammissione del ricorrente al passivo non è stata impugnata, opposta o revocata ex artt. 98 - 99 L. F. e l'accertamento del suo credito in sede concorsuale si è consolidato, divenendo definitivo.
Il ricorrente ha successivamente inviato alla sede competente la CP_1
domanda di liquidazione dell'omissione contributiva spettante e accertata nel passivo della procedura, allegando i documenti necessari.
Il ricorrente aveva obbligatoriamente riscattato il 11/03/2022 la posizione previdenziale complementare per intervenuto raggiungimento dell'età
pensionistica, come da comunicazione di erogazione della pensione. CP_1
3 In seguito, l' ha rigettato la domanda medesima in quanto la CP_1
posizione previdenziale era risultata chiusa.
Avverso tale decisione di rigetto, il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento dell'omissione contributiva riconosciuta, ammessa al passivo del fallimento, non impugnata e divenuta definitiva.
Il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso sempre in ragione del fatto che la posizione previdenziale risultava chiusa.
Il ricorrente ha dunque agito nella presente sede.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che l'art. 5 co. 1 e 2 del D. L. vo n.
80/1992 così dispone: “1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente
versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui
all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui
all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia,
comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_3
un apposito Fondo di garanzia.
[...]
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di
cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la
prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al
comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di
previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.”.
Dette norme prevedono che, nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare da parte del datore di lavoro colpito da una procedura concorsuale,
all'aderente al Fondo non possa essere corrisposta la prestazione alla quale
4 avrebbe avuto diritto, lo stesso aderente ha la facoltà di chiedere al Fondo
di Garanzia di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo di CP_1
previdenza complementare.
Quindi, l'aderente che si trovi alle dipendenze di un'azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale (fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata) che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al Fondo di garanzia affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le CP_1
contribuzioni omesse.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia proposto domanda di condanna del Fondo di Garanzia al pagamento in suo favore o in favore del Fondo di previdenza complementare, al quale era iscritto durante il rapporto di lavoro e sino alla data dell'11 marzo 2022 (data in cui il Fondo
di previdenza complementare erogava al ricorrente la prestazione a seguito di richiesta di riscatto totale) della somma di euro 2.798,99 a titolo di capitale per omissione contributiva previdenziale complementare maturata alle dipendenze di dichiarata fallita dal Parte_2
Tribunale di Milano con sentenza n. 249/2021 (importo così ridotto, in sede di ammissione al passivo, rispetto all'importo inizialmente indicato di euro 7.507,18, per rilevata omissione contributiva da parte dell'azienda datrice di lavoro).
L'intervento del Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare non opera – a differenza del fondo previsto ex lege 1982 -
con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari.
5 Come chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n.
4684/2015, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro,
ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire;
la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo
(cfr. Cassazione ordinanza n. 8524 del 24.03.2023).
Si osserva, inoltre, che una delle condizioni necessarie per l'accesso al
Fondo di Garanzia è che il richiedente risulti essere iscritto ad una CP_1
forma pensionistica complementare, ma quando tale condizione sia venuta meno perché il lavoratore abbia chiesto e ottenuto dal Fondo di previdenza complementare il riscatto totale della propria posizione, non si estingue di per sé il diritto all'accesso al Fondo di Garanzia e il lavoratore
è sicuramente legittimato ad agire. Diversamente, tenuto conto del fatto che gli statuti dei Fondi complementari non prevedono che i medesimi fondi agiscano per il recupero della previdenza complementare, si verificherebbe per il lavoratore, un pregiudizio non emendabile.
va quindi condannato a versare al Fondo complementare Primo INA CP_1
gestito da la somma di euro 2.798,99 a CP_2 Controparte_4
titolo di capitale per omissione contributiva previdenziale complementare maturata alle dipendenze di poi sottoposta ad Pt_2 Parte_2
6 amministrazione straordinaria, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna (Fondo di Garanzia) a versare al Fondo complementare Primo CP_1
gestito da o direttamente al ricorrente la CP_2 Controparte_4
somma di euro 2.798,99 a titolo di capitale per omissione contributiva previdenziale complementare maturata alle dipendenze di Parte_2
poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1
liquidate in euro 2.543,00 di cui euro 43,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nulla sulle spese quanto al Fondo;
3) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Milano, 09/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al 12218/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mazzi, domicilio eletto in
Milano, via Pecchio n. 9,
RICORRENTE
contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
RESISTENTE
con la chiamata in causa di
, Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha convocato in Parte_1
giudizio formulando le seguenti domande: “In Via preliminare: CP_1
1) accertare e dichiarare che il credito di parte ricorrente non è stato impugnato,
revocato od opposto in sede concorsuale ed è divenuto definitivo e passato in
giudicato;
2)conseguentemente condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te pro
[...]
tempore Presidente in [...] e
sede provinciale competente in MILANO, a versare a parte ricorrente o al fondo
complementare gestito da le Controparte_2 Controparte_4
seguenti somme pari a € 2.798,99, a titolo di capitale per omissione contributiva
previdenziale complementare ex DL.GS 80/1992 maturate alle dipendenze di
Parte_2
, oltre interessi e rivalutazione come per legge,o di quelle
[...]
diverse ,più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute, oltre gli
eventuali maturandi;
3)con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed
onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.p.c., a favore del
sott. Avv. Antistatario”.
si è costituita contestando la fondatezza in fatto e in diritto del CP_1
ricorso e ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
se ne è dichiarata la contumacia Controparte_5
stante la rituale notifica a cura della difesa attorea.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
2 Ciò posto, il ricorrente afferma di avere lavorato per Parte_2
dal 14/02/2000 al 01/02/2014 in qualità di operaio.
[...]
La società è stata sottoposta ad Amministrazione Straordinaria delle
Grandi Imprese in Crisi con provvedimento del Ministro dello Sviluppo
Economico del 17/03/2021 ex art. 2 D.L. 347/2003.
Il Tribunale Civile di Milano ha accertato lo stato di insolvenza di
[...]
con sentenza n 249 del 25/03/2021 pubblicata il 12/04/2021, Parte_2
ex art. 4 D.L. 347/2021.
Al rapporto di lavoro subordinato de quo è stato applicato il CCNL
IGIENE AMBIENTALE.
Il ricorrente – che aveva aderito al fondo complementare CP_2
gestito da in data 31/03/2000 – ha
[...] Controparte_4
insinuato i propri crediti nella procedura concorsuale a titolo di omissione contributiva al fondo complementare per Controparte_2
l'importo di € 7.507,18 essendo stata rilevata omissione contributiva a tale titolo da parte dell'azienda datrice di lavoro.
Il credito azionato dal ricorrente nella procedura concorsuale è stato ammesso al passivo per la somma ridotta di € 2.798,99.
L'ammissione del ricorrente al passivo non è stata impugnata, opposta o revocata ex artt. 98 - 99 L. F. e l'accertamento del suo credito in sede concorsuale si è consolidato, divenendo definitivo.
Il ricorrente ha successivamente inviato alla sede competente la CP_1
domanda di liquidazione dell'omissione contributiva spettante e accertata nel passivo della procedura, allegando i documenti necessari.
Il ricorrente aveva obbligatoriamente riscattato il 11/03/2022 la posizione previdenziale complementare per intervenuto raggiungimento dell'età
pensionistica, come da comunicazione di erogazione della pensione. CP_1
3 In seguito, l' ha rigettato la domanda medesima in quanto la CP_1
posizione previdenziale era risultata chiusa.
Avverso tale decisione di rigetto, il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento dell'omissione contributiva riconosciuta, ammessa al passivo del fallimento, non impugnata e divenuta definitiva.
Il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso sempre in ragione del fatto che la posizione previdenziale risultava chiusa.
Il ricorrente ha dunque agito nella presente sede.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che l'art. 5 co. 1 e 2 del D. L. vo n.
80/1992 così dispone: “1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente
versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui
all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui
all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia,
comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_3
un apposito Fondo di garanzia.
[...]
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di
cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la
prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al
comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di
previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.”.
Dette norme prevedono che, nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare da parte del datore di lavoro colpito da una procedura concorsuale,
all'aderente al Fondo non possa essere corrisposta la prestazione alla quale
4 avrebbe avuto diritto, lo stesso aderente ha la facoltà di chiedere al Fondo
di Garanzia di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo di CP_1
previdenza complementare.
Quindi, l'aderente che si trovi alle dipendenze di un'azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale (fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata) che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al Fondo di garanzia affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le CP_1
contribuzioni omesse.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia proposto domanda di condanna del Fondo di Garanzia al pagamento in suo favore o in favore del Fondo di previdenza complementare, al quale era iscritto durante il rapporto di lavoro e sino alla data dell'11 marzo 2022 (data in cui il Fondo
di previdenza complementare erogava al ricorrente la prestazione a seguito di richiesta di riscatto totale) della somma di euro 2.798,99 a titolo di capitale per omissione contributiva previdenziale complementare maturata alle dipendenze di dichiarata fallita dal Parte_2
Tribunale di Milano con sentenza n. 249/2021 (importo così ridotto, in sede di ammissione al passivo, rispetto all'importo inizialmente indicato di euro 7.507,18, per rilevata omissione contributiva da parte dell'azienda datrice di lavoro).
L'intervento del Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare non opera – a differenza del fondo previsto ex lege 1982 -
con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari.
5 Come chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n.
4684/2015, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro,
ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire;
la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo
(cfr. Cassazione ordinanza n. 8524 del 24.03.2023).
Si osserva, inoltre, che una delle condizioni necessarie per l'accesso al
Fondo di Garanzia è che il richiedente risulti essere iscritto ad una CP_1
forma pensionistica complementare, ma quando tale condizione sia venuta meno perché il lavoratore abbia chiesto e ottenuto dal Fondo di previdenza complementare il riscatto totale della propria posizione, non si estingue di per sé il diritto all'accesso al Fondo di Garanzia e il lavoratore
è sicuramente legittimato ad agire. Diversamente, tenuto conto del fatto che gli statuti dei Fondi complementari non prevedono che i medesimi fondi agiscano per il recupero della previdenza complementare, si verificherebbe per il lavoratore, un pregiudizio non emendabile.
va quindi condannato a versare al Fondo complementare Primo INA CP_1
gestito da la somma di euro 2.798,99 a CP_2 Controparte_4
titolo di capitale per omissione contributiva previdenziale complementare maturata alle dipendenze di poi sottoposta ad Pt_2 Parte_2
6 amministrazione straordinaria, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna (Fondo di Garanzia) a versare al Fondo complementare Primo CP_1
gestito da o direttamente al ricorrente la CP_2 Controparte_4
somma di euro 2.798,99 a titolo di capitale per omissione contributiva previdenziale complementare maturata alle dipendenze di Parte_2
poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1
liquidate in euro 2.543,00 di cui euro 43,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nulla sulle spese quanto al Fondo;
3) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Milano, 09/04/2025
Il giudice
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