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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 445 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Valentina Rabia ---- appellante Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio CP_1
Allegrini e con l'Avv. Giovanni Floresta ----- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del
Lavoro. Malattia professionale.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma della sentenza impugnata n.
874/2021 del Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via principale, accerti, riconosca e dichiari, previa rinnovazione della c.t.u. medico-legale, che il ricorrente è affetto da asma bronchiale di origine professionale, con conseguente determinazione, di un danno biologico per CP_1 malattia professionale in misura pari o superiore al 6% e, conseguentemente, condanni l' al pagamento in favore di quest'ultimo della prestazione CP_1
economica di legge, con decorrenza di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati fino al saldo;
2) condanni in ogni caso l' al pagamento delle spese processuali del doppio CP_1
grado di giudizio;
3) nella denegata ipotesi di rigetto, compensi le spese del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “… respingere l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza. Spese come per Legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. , avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, che, negando la sussistenza del nesso di causalità, ha rigettato la sua domanda, volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale, rispetto alla patologia “asma bronchiale allergica” asseritamente contratta lavorando presso un'azienda agricola, dal 2016 al 2018.
2. Il Tribunale, infatti, espletata la prova per testi, aveva disposto una CTU, al fine di chiarire se le attività svolte dall'interessato avessero potuto causare la tecnopatia lamentata;
relazione dalla quale non era emersa un'eziologia determinante. Diagnosi, quest'ultima, neppure confutata mediante osservazioni critiche della parte privata e ritenuta esaustiva da parte dell'Organo giudicante.
3. Il lavoratore, con l'atto di gravame, ha inteso censurare l'operato del
Tribunale, al quale ha contestato l'essersi acriticamente appoggiato sulle risultanze peritali da egli ritenute inadeguate e, soprattutto, non coerenti con l'attività agricola svolta sin dal 1995, dalla quale gli sarebbe derivata la malattia lamentata che, seppur denunciata nel 2016, traeva origine dagli anni precedenti.
Ha, poi, precisato che l'indicazione dell'anno 2016, inserito “a penna” nella anamnesi lavorativa prodotta in giudizio dall' , doveva intendersi parziale, CP_1
posto che “invece, il ricorrente aveva elencato al dipendente minuziosamente CP_1
gli anni di lavorazione quale bracciante agricolo”. 4. L' costituito in secondo grado, resistendo. CP_2
5. Il giorno 11 febbraio 2025, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti, ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 I rilievi critici che hanno animato il presente gravame, sollecitando una seconda analisi dei contenuti medico-legali della consulenza espletata in primo grado, non possono giustificare un rinnovo di perizia, stante il fatto che, anzitutto, essi non sono rigorosamente analitici e troncanti;
ed in secondo luogo, perché il CTU di primo grado, nel metodo di indagine e nelle conclusioni medico-legali tratte, ha mostrato chiarezza ed esposizione scientifica netta ed esauriente.
I.2 In particolare, ha osservato che “Il periziando risulta essere affetto da asma bronchiale cronica su base allergica con associata rinite vasomotoria.
L'epoca di insorgenza risale ad un periodo non definito, ma sicuramente prima del
2013, così come certificato dal dott. durante visita la specialistica CP_3
allergologica di controllo del 20.12.2013, dove nella raccolta anamnestica attesta:
“oculorinite a stagionalità mista con broncospasmo da diversi anni...”, ovvero prima dell'esposizione a probabili allergeni presenti durante l'attività di agricolo giornaliero del 2016.
Pertanto l'asma bronchiale non è eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, consistita nell'attività di bracciante agricolo svolta a partire dal 2016 fino al 2018”.
I.3 Tali conclusioni resistono anche alle critiche svolte in appello dal lavoratore.
Egli, infatti, ha sostenuto che l'attività agricola da egli svolta avrebbe avuto origine negli anni precedenti a quelli di denuncia della malattia professionale;
e per l'esattezza a cominciare dal 1995. Di talché la denuncia sulla quale si controverte sarebbe rappresentativa della sommatoria degli insulti alla salute subiti sin da quel remoto periodo.
I.4 Sennonché, le tesi difensive dell'appellante si scontrano col dato documentale da egli stesso offerto in giudizio, mediante la produzione dell'estratto contributivo dal quale si desume che, durante gli anni di CP_4
presumibile insorgenza (avvenuta pressappoco nel 2013) della patologia lamentata, ossia dal 2009 al 2015, il Sig. svolgeva attività di lavoro Pt_1
dipendente; trovandosi occupato in agricoltura, precedentemente, solo per 102 giornate nel 2008 e, prima ancora, per 102 giornate nel 1998.
I.5 Peraltro, era stato lo stesso lavoratore a circoscrivere il periodo lavorativo collegato alla tecnopatia, esordendo, nel proprio ricorso introduttivo del giudizio, con la seguente, inequivocabile affermazione: “1) il sig.
[...]
dall'1/1/2016 presta la propria attività di bracciante agricolo presso Pt_1
l'azienda agricola di con sede in Petilia Policastro, alla via Controparte_5
Marte”.
E' chiaro, quindi, che egli stesso rinveniva in prestazioni lavorative riferite al tempo decorrente dal 1°/1/2016 la comparsa della propria malattia, quantunque con presunzione sconfessata in sede di CTU.
II.- Ebbene, in mancanza di prova alcuna circa l'esistenza di un nesso causale tra attività svolte e malattia denunciata e soprattutto in considerazione della novità delle argomentazioni riguardanti la pregressa attività bracciantile, anche l'appello non può che essere rigettato.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, avverso la sentenza Pt_1 del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 874/2021, resa in data 25 novembre 2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura di € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 445 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Valentina Rabia ---- appellante Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio CP_1
Allegrini e con l'Avv. Giovanni Floresta ----- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del
Lavoro. Malattia professionale.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma della sentenza impugnata n.
874/2021 del Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via principale, accerti, riconosca e dichiari, previa rinnovazione della c.t.u. medico-legale, che il ricorrente è affetto da asma bronchiale di origine professionale, con conseguente determinazione, di un danno biologico per CP_1 malattia professionale in misura pari o superiore al 6% e, conseguentemente, condanni l' al pagamento in favore di quest'ultimo della prestazione CP_1
economica di legge, con decorrenza di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati fino al saldo;
2) condanni in ogni caso l' al pagamento delle spese processuali del doppio CP_1
grado di giudizio;
3) nella denegata ipotesi di rigetto, compensi le spese del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “… respingere l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza. Spese come per Legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. , avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, che, negando la sussistenza del nesso di causalità, ha rigettato la sua domanda, volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale, rispetto alla patologia “asma bronchiale allergica” asseritamente contratta lavorando presso un'azienda agricola, dal 2016 al 2018.
2. Il Tribunale, infatti, espletata la prova per testi, aveva disposto una CTU, al fine di chiarire se le attività svolte dall'interessato avessero potuto causare la tecnopatia lamentata;
relazione dalla quale non era emersa un'eziologia determinante. Diagnosi, quest'ultima, neppure confutata mediante osservazioni critiche della parte privata e ritenuta esaustiva da parte dell'Organo giudicante.
3. Il lavoratore, con l'atto di gravame, ha inteso censurare l'operato del
Tribunale, al quale ha contestato l'essersi acriticamente appoggiato sulle risultanze peritali da egli ritenute inadeguate e, soprattutto, non coerenti con l'attività agricola svolta sin dal 1995, dalla quale gli sarebbe derivata la malattia lamentata che, seppur denunciata nel 2016, traeva origine dagli anni precedenti.
Ha, poi, precisato che l'indicazione dell'anno 2016, inserito “a penna” nella anamnesi lavorativa prodotta in giudizio dall' , doveva intendersi parziale, CP_1
posto che “invece, il ricorrente aveva elencato al dipendente minuziosamente CP_1
gli anni di lavorazione quale bracciante agricolo”. 4. L' costituito in secondo grado, resistendo. CP_2
5. Il giorno 11 febbraio 2025, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti, ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 I rilievi critici che hanno animato il presente gravame, sollecitando una seconda analisi dei contenuti medico-legali della consulenza espletata in primo grado, non possono giustificare un rinnovo di perizia, stante il fatto che, anzitutto, essi non sono rigorosamente analitici e troncanti;
ed in secondo luogo, perché il CTU di primo grado, nel metodo di indagine e nelle conclusioni medico-legali tratte, ha mostrato chiarezza ed esposizione scientifica netta ed esauriente.
I.2 In particolare, ha osservato che “Il periziando risulta essere affetto da asma bronchiale cronica su base allergica con associata rinite vasomotoria.
L'epoca di insorgenza risale ad un periodo non definito, ma sicuramente prima del
2013, così come certificato dal dott. durante visita la specialistica CP_3
allergologica di controllo del 20.12.2013, dove nella raccolta anamnestica attesta:
“oculorinite a stagionalità mista con broncospasmo da diversi anni...”, ovvero prima dell'esposizione a probabili allergeni presenti durante l'attività di agricolo giornaliero del 2016.
Pertanto l'asma bronchiale non è eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, consistita nell'attività di bracciante agricolo svolta a partire dal 2016 fino al 2018”.
I.3 Tali conclusioni resistono anche alle critiche svolte in appello dal lavoratore.
Egli, infatti, ha sostenuto che l'attività agricola da egli svolta avrebbe avuto origine negli anni precedenti a quelli di denuncia della malattia professionale;
e per l'esattezza a cominciare dal 1995. Di talché la denuncia sulla quale si controverte sarebbe rappresentativa della sommatoria degli insulti alla salute subiti sin da quel remoto periodo.
I.4 Sennonché, le tesi difensive dell'appellante si scontrano col dato documentale da egli stesso offerto in giudizio, mediante la produzione dell'estratto contributivo dal quale si desume che, durante gli anni di CP_4
presumibile insorgenza (avvenuta pressappoco nel 2013) della patologia lamentata, ossia dal 2009 al 2015, il Sig. svolgeva attività di lavoro Pt_1
dipendente; trovandosi occupato in agricoltura, precedentemente, solo per 102 giornate nel 2008 e, prima ancora, per 102 giornate nel 1998.
I.5 Peraltro, era stato lo stesso lavoratore a circoscrivere il periodo lavorativo collegato alla tecnopatia, esordendo, nel proprio ricorso introduttivo del giudizio, con la seguente, inequivocabile affermazione: “1) il sig.
[...]
dall'1/1/2016 presta la propria attività di bracciante agricolo presso Pt_1
l'azienda agricola di con sede in Petilia Policastro, alla via Controparte_5
Marte”.
E' chiaro, quindi, che egli stesso rinveniva in prestazioni lavorative riferite al tempo decorrente dal 1°/1/2016 la comparsa della propria malattia, quantunque con presunzione sconfessata in sede di CTU.
II.- Ebbene, in mancanza di prova alcuna circa l'esistenza di un nesso causale tra attività svolte e malattia denunciata e soprattutto in considerazione della novità delle argomentazioni riguardanti la pregressa attività bracciantile, anche l'appello non può che essere rigettato.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, avverso la sentenza Pt_1 del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 874/2021, resa in data 25 novembre 2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura di € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni