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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 07.03.2024,
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato Pt_2
APPELLANTE
E
con sede in , Piazza Salimbeni 3, RT CP_1
C.F , in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa dal P.IVA_2
Prof. Avv. Umberto Morera
APPELLATA E
, C.F. , rappresentato e difeso dal Prof. Controparte_2 C.F._1
Avv. Umberto Morera e dall'Avv. Fabrizio Pluderi
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione
del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati)
Chiedono “che l'ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
- in via principale: respingere il gravame avanzato dal
[...]
poiché infondato, confermando la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 4992/2022 nella parte in cui ha stabilito la tardività della
contestazione notificata alla e al Sig. , poiché in violazione del CP_1 CP_2
termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 Legge 689/1981;
- in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame avanzato dal
decidere nel merito Parte_1
dell'opposizione della e annullare, revocare e comunque privare di efficacia il CP_1
Decreto ministeriale n. 402377/A/2020 poiché non sussiste, per le ragioni esposte, la
contestata violazione degli artt. 35 e 41 d.lgs. 231/2007;
- in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame
avanzato dal e di condanna Parte_1 dei resistenti, rideterminare la sanzione irrogata alla BANCA e al Sig. CP_2
alla luce dell'attuale art. 58 d. lgs. 231/2017 in un importo non superiore a € 3.000.
Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, la RT
e , responsabile della Filiale di RL (LU) della
[...] Controparte_2
Banca, hanno proposto opposizione al decreto sanzionatorio n. 40237/A del
12/11/2020, emesso dal , notificato in Parte_1
data 20.11.2020, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.720,00 per violazione dell'art. 41
D.L.vo n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un importo complessivo di Euro 177.000,00 in relazione all'operatività registrata nel periodo 26.05.2017 – 29.12.2017 sul c/c n. 12358,77, intestato a Persona_1
e sul c/c n. 12464,14 intestato alla ditta individuale . Organizzazione_1
La contestazione traeva origine da accertamenti ispettivi eseguiti nel maggio
Org 2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria ( ), che avevano riscontrato come la complessiva operatività dei due c/c nel periodo sopra indicato non fosse coerente con il profilo della correntista e con la sua capacità economica in ragione del fatto che erano stati eseguiti numerosi bonifici disposti da controparti ubicate in Paesi esteri (tra i quali, le , che, a volte, Org_3
avevano come causali “financial aid" o "donation" e che erano stati ordinati da soggetti per il tramite di banche con sede in Lettonia ed Estonia. Da tali circostanze scaturivano anche elementi di sospetto riconducibili ad un indice
(6.6) contenuto negli Indicatori di anomalia per intermediari emanati dalla con provvedimento del 24.08.2010. Solo nel corso dell'ispezione Org_4
la si avvedeva dell'anomala operatività dei due c/c ed inviava una CP_1
segnalazione per operazioni sospette il 15.06.2018, due mesi prima della conclusione delle indagini dell'UIF. Dopo la notifica agli interessati del processo verbale di contestazione e la ricezione delle deduzioni difensive da parte degli
Contr interessati. il acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 1 del
D.P.R 14 maggio 2007, n. 114, emetteva il provvedimento impugnato.
La e il responsabile della filiale hanno eccepito la carenza di interesse CP_1
Contr del essendo comunque stata effettuata la segnalazione per operazioni sospette, la tardività della contestazione, dato che gli accertamenti istruttori potevano ritenersi sostanzialmente conclusi il 09.07.2018 con l'invio di tutta la documentazione afferente l'operatività dei due conti, l'insussistenza nel merito dell'illecito contestato e l'eccessività della sanzione inflitta.
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dai termini ex art. 14 legge 689/1981 per la contestazione della sanzione, in quanto alla data del 09.07.2018 era terminata l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo accertatore e comunque in una comunicazione diretta alla lo stesso CP_1
organo accertatore aveva dato atto che gli accertamenti ispettivi dovevano ritenersi conclusi il 28.08.2018 con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse dalla sicché alla data in cui il processo verbale di CP_1
contestazione era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica (27.11.2018)
era già decorso il termine di novanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 14 legge 689/1981.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello il Parte_1
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha
[...]
articolato un unico motivo di appello in relazione al rilevato decorso del termine decadenziale di cui all'art. 14 legge 689/1981.
Contr Il ha in particolare dedotto che: l'attività di accertamento non si esaurisce con la mera acquisizione materiale dei fatti e delle informazioni e che anche dopo la conclusione dell'attività ispettiva occorre, in capo all'organo accertatore, il tempo necessario per elaborare e valutare i dati acquisiti, al fine di addivenire alla corretta e completa formulazione della contestazione;
nel caso
Org di specie il momento in cui ha acquisito tutta la documentazione necessaria per formulare la contestazione coincide con il 28.08.2018, quando la Banca
ispezionata ha trasmesso ai verbalizzanti gli ultimi elementi informativi richiesti;
l'accertamento nel caso concreto si presentava particolarmente complesso, avendo l'UIF all'esito dell'attività ispettiva – accertativa elevato n. 8
distinti verbali di contestazione relativi a plurime operatività, manifestatesi presso diverse filiali della stessa ciascuna delle quali concernente un CP_1
elevato numero di operazioni di varia natura poste in essere in un lungo arco
Org temporale;
l' ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi giurisdizionali in tema di decadenza ex art. 14 legge 689/1981 individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato, in quanto solo con l'esame di tale risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di compliance del soggetto ispezionato;
l'accertamento a fini sanzionatori nel caso di specie doveva ritenersi concluso il 29.08.2018, sicché alla data della notifica del processo verbale di contestazione non era ancora decorso il termine di novanta giorni stabilito dal citato art. 14 legge 689/1981.
Il Ministero appellante, nell'ipotesi in cui la controparte avesse insistito in via incidentale nei motivi di ricorso respinti o dichiarati assorbiti con la sentenza impugnata, ha insistito nelle difese già svolte in prime cure, rilevando in ordine all'asserita carenza di interesse nell'irrogare la sanzione come la segnalazione delle operazioni sospette effettuata dalla in corso di ispezione fosse CP_1
tardiva e da considerarsi tamquam non esset ed osservando in merito alla dedotta nullità del decreto per erroneità delle argomentazioni poste a base della sanzione che l'obbligo di segnalazione è collegato dall'art. 41 D.L.vo 231/2007
all'esistenza di un mero sospetto, non necessariamente qualificato da particolari ulteriori indizi di commissione dei reati di cui agli artt. 648bis e 648ter c.p., e che i dedotti vizi di motivazione, non sussistenti in concreto, sono irrilevanti,
investendo il giudizio il rapporto e non l'atto con conseguente potere del giudice di valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione.
Si sono costituiti congiuntamente e RT
, i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza appellata, in subordine l'annullamento o la revoca del provvedimento sanzionatorio opposto e in estremo subordine la rideterminazione della sanzione inflitta, osservando con riferimento al motivo
Contr Org di appello articolato dal che al più tardi il 09.07.2018 l' disponeva di tutti gli elementi di fatto per trarre le proprie valutazioni in merito alla sussistenza e alla natura degli illeciti da contestare e che la contestazione in ogni caso interveniva dopo cinque mesi dalla segnalazione delle operazioni sospette effettuata dalla CP_1
Il motivo di appello non è fondato.
In merito alla decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio del Parte_1
odierno appellante in questi termini si è espresso il Giudice di prime cure:
“Nella specie, risulta dagli atti, e in particolare dal verbale di accertamento e
Contr contestazione del 27 novembre 2018 (cfr. documento depositato dal nitamente alla comparsa di costituzione), che il sopralluogo ispettivo è stato svolto presso la
[...]
, filale di RL (Po) dal 09 al 30 maggio 2018 (…). La RT
Org
nella comunicazione inviata alla in data 27.09.2018, dichiarava che gli CP_1
accertamenti ispettivi iniziati il 09.05.2018, dovevano considerarsi conclusi “il 28
agosto 2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta
. CP_1
Gli opponenti hanno dedotto che gli elementi di fatto oggetto della contestazione
erano noti all'organo ispettivo sin dal maggio 2018 e, comunque, alla data del 09 luglio
2018 con l'invio di tutta la documentazione afferente alla operatività dei conti corrente
oggetto della contestazione (cfr. doc. 2 all. D del fascicolo di parte opponente).
Da tali atti emergeva, per quanto riguarda la posizione di che - nel Persona_1
periodo compreso tra il 26.05.2017 e il 29.12.2017 (periodo in cui responsabile della
filiale era - sul conto personale della cliente e sul conto intestato Controparte_2
CP_ alla erano registrati bonifici in entrata per complessivi euro Org_1
177.00,00 disposti da controparti ubicate in Paesi esteri “a rischio” e talvolta con
causali “financial aid” o “donation” incompatibili con la capacità economica della
cliente desunta dai dati riportati nella dichiarazione dei redditi relativi al 2017.
Parte opponente ha dedotto che gli accertamenti istruttori potevano considerarsi
sostanzialmente conclusi, al più tardi, alla data del 09 luglio, avendo la banca a quella
data trasmesso ogni elemento e informazione utile con comunicazione pec del 09 luglio
2018 ed essendo terminata l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte
Contr dell'organo accertatore. Il ssume, al contrario, che siano stati necessari ulteriori
accertamenti e che solo il 29 luglio 2018, con la ricezione di ulteriori informazioni
fornite dalla banca, l'accertamento poteva ritenersi concluso.
Non risulta tuttavia, anche sulla base di una valutazione da compiersi ex ante, che
fosse necessario acquisire ulteriori informazioni per procedere alla contestazione posta a
fondamento dell'odierno decreto sanzionatorio. Contr Invero, dalla documentazione allegata dal (cfr.doc. 2 del fascicolo di parte
opposta) si evince che le informazioni richieste e fornite riguardavano un diverso cliente
della banca, che nessun legame aveva con l'operatività dei conti corrente oggetto
dell'odierno decreto sanzionatorio, la cui emanazione pertanto non richiedeva una
valutazione unitaria (e ciò peraltro sembra trovare conferma nella circostanza che è
stato emesso nei confronti della banca, non unico decreto sanzionatorio relativo alle
diverse posizioni oggetto di ispezione, ma distinti decreti sanzionatori).
In ogni caso, come rilevato dal condivisibile precedente allegato da parte opponente
(cfr. Tribunale di Roma 30.09.2021 n. 14802/2021 rgn 2425/2021) - con il quale è stata
Contr scrutinata una fattispecie relativa ad altra sanzione irrogata dal ll'odierna banca
opposta, in conseguenza della medesima attività ispettiva svolta nel maggio 2018, e
relativa ad altra posizione - non può dubitarsi che l'organo accertatore abbia dato atto
(nella comunicazione inviata alla banca, in data 27.09.2018) che gli accertamenti
ispettivi iniziati il 09.05.2018, dovevano considerarsi conclusi “il 28 agosto 2018, con la
ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta . Pertanto CP_1
Org non può condividersi la tesi del e della che fanno decorrere il dies a quo Parte_1
di cui all'art. 14 legge 689/1981 dal 29.08.2018 (e non dal 28.08.2018)”.
Ritiene il Collegio di non doversi discostare quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla loro valutazione dal contenuto motivazionale della sentenza appellata appena riprodotto.
Ed invero, già il 09.07.2018 l'organo accertatore (UIF) disponeva di tutti gli elementi necessari per poter accertare la sussistenza dell'illecito e conseguentemente contestare ai soggetti responsabili la relativa violazione di legge. Quel giorno erano infatti pervenute le ultime informazioni richieste da
UIF in merito all'operatività dei due conti correnti interessati dalle operazioni sospette oggetto della contestazione e poi del provvedimento sanzionatorio,
mentre già il 15.06.2018 la aveva effettuato, sia pure tardivamente, la CP_1 segnalazione di quelle stesse operazioni. Giova rammentare al riguardo che lo stesso appellante ha dedotto “che la UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le
tempistiche interne di tale iter, ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi
giurisdizionali in tema di decadenza sopra esposti individuare come data di conclusione
degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto
ispezionato, che può riguardare anche soltanto una o alcune delle posizioni esaminate.
Infatti, solo con l'esame di detta risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione
di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di
compliance del soggetto ispezionato” (pag. 12 ricorso in appello). Invero, gli altri dati informativi che l'organo accertatore indicava di avere acquisito il
28.08.2018 concernevano operazioni relative a conti correnti aperti presso altre filiali della e riferibili a soggetti diversi che alcun collegamento avevano CP_1
con la Sig.ra e la , come dimostrato Persona_1 Controparte_5
proprio dal odierno appellante (cfr. doc. 2 all. alla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta del giudizio di primo grado). E, da ultimo, va evidenziato come l'organo accertatore decise di elevare non uno ma otto distinti verbali di contestazione proprio in ragione del fatto che essi erano “relativi a
plurime operatività, anche tra loro non collegate, manifestatesi presso diverse filiali
dell'intermediario” (così si legge a pag. 7 del decreto sanzionatorio, doc. I all. al ricorso in opposizione). Del resto, sia nel provvedimento sanzionatorio sia nel processo verbale di contestazione non si fa menzione alcuna di elementi di collegamento tra le operazioni che hanno interessato i conti correnti della e della sua impresa con le operazioni sospette effettuate presso altre Per_1
Filiali della da differenti correntisti. E nel verbale di contestazione si CP_1
soggiunge che all'accertamento dell'illecito si è pervenuti una volta che si è
“rilevato che l'operatività sui predetti conti è oggettivamente non giustificabile in base
agli elementi a disposizione della stessa sulla capacità economica della cliente” e CP_1 che “le evidenti anomalie che caratterizzavano l'andamento dei rapporti riconducibili
alla Sig.ra hanno indotto la e il responsabile della filiale a un riesame Per_1 CP_1
della posizione solo nell'interlocuzione svoltasi con questa Unità in sede ispettiva”.
Interlocuzione che era certamente terminata il 09.07.2018; dopo quel giorno infatti nessuna corrispondenza più intercorse tra la il responsabile di CP_1
Org filiale e l'organo accertatore, riferendosi, come detto, i dati acquisiti da il
28.08.2018 a rapporti e posizioni soggettive del tutto diverse e non collegate.
In tema di decorso del termine per la contestazione degli illeciti amministrativi anche in materia di riciclaggio e di estinzione del potere sanzionatorio dell'Ente accertatore questa Corte aderisce convintamente al costante e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il predetto termine “non coincide necessariamente né con quello della mera
constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti
finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a
disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame,
dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine
delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in
accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o
artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (così,
la recente Cass. 9022/2023). Nella pur doverosa distinzione tra accertamento ispettivo e accertamento a fini sanzionatori amministrativi, va poi evidenziato che la semplice constatazione dei fatti non comporta di per sé l'accertamento dei fatti stessi, se occorra una successiva attività istruttoria e valutativa, e che in ogni caso il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 legge
689/1981 deve coincidere con il momento - successivo alla conclusione delle verifiche - in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento (v. Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass. 7257/2008, Cass. 8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass.
1890/2017).
Ora, nel caso di specie, tale momento non può essere procrastinato sino al
29.08.2018, come sostenuto dal appellante, in quanto già il 09.07.2018 Parte_1
l'organo accertatore disponeva di tutti gli elementi per procedere alla contestazione dell'illecito, la cui configurabilità è stata ricavata sia in sede di accertamento che in sede sanzionatoria dalla riconducibilità della movimentazione riscontrata sui conti agli indici oggettivi di anomalia di cui al c.d. della . Ragione per la quale l'attività valutativa da CP_6 Org_4
compiere doveva ritenersi assai limitata, e tale è stata di fatto ritenuta dalla stessa Amministrazione, che ha individuato il dies a quo del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 nel giorno immediatamente successivo (29.08.2018) a quello della ricezione delle ultime informazioni da parte della CP_1
(28.08.2018), relative, peraltro, come detto, a conti correnti e soggetti non collegati con le operazioni sospette di cui si tratta.
Deve ancora rilevarsi che, secondo il richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre «rilevare se vi sia stata una ingiustificata e
protratta inerzia ... durante o dopo la raccolta dei dati di indagine», tenuto anche conto che «ragioni di economia possono indurre ... a raccogliere ulteriori elementi atti a
dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre
violazioni amministrative, al fine di emettere un unic[o]» provvedimento sanzionatorio (così Cass. n. 16642 del 2005 cit.) e che “la valutazione della
superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il
giudice deve «rilevare la evidente superfluità ... per essere manifestamente già accertati
tempi, entità e altre modalità delle violazioni» - così Cass. n. 16642 del 2005 cit. - al
momento in cui le verifiche sono state disposte;
e tale superfluità va specificamente
valutata, come detto, anche in relazione alla possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare); essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via
prognostica si rivelino, ex post, inutili” (così, Cass. 3734/2018, conf. Cass.
21711/2019).
Ora, è del tutto evidente che il panorama informativo di cui disponeva il
Org 09.07.2018 l' consentiva di ritenere già manifestamente accertati tempi,
entità e modalità della violazione e riferibilità soggettiva della stessa e che il mancato collegamento con le altre operazioni e le altre posizioni soggettive oggetto degli altri sette verbali di contestazione (rimarcato nel provvedimento sanzionatorio opposto) consente di ritenere che in ordine all'operatività dei due conti correnti accesi presso la filiale di RL e riconducibili a Per_1
fosse superflua l'acquisizione delle informazioni concernenti l'operatività
[...]
di un altro conto corrente acceso presso una filiale fiorentina della e CP_1
riferibile a soggetto diverso (tale ). Persona_2
Org Deve quindi confermarsi la tardività della contestazione elevata dall' il
27.11.2018, quando era già decorso il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981.
Termine che, come è noto, è posto a tutela del diritto di difesa del soggetto sanzionando, di un diritto cioè di cui è costituzionalmente sancita l'inviolabilità
ed a fronte del quale deve necessariamente cedere il contrapposto interesse pubblico all'esercizio della potestà sanzionatoria, che non sia rispettoso dei tempi stabiliti a garanzia del cittadino.
L'appello deve essere pertanto respinto e deve essere conseguentemente confermata la sentenza appellata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 5572014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 3.397,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno degli appellati;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 07.03.2024,
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato Pt_2
APPELLANTE
E
con sede in , Piazza Salimbeni 3, RT CP_1
C.F , in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa dal P.IVA_2
Prof. Avv. Umberto Morera
APPELLATA E
, C.F. , rappresentato e difeso dal Prof. Controparte_2 C.F._1
Avv. Umberto Morera e dall'Avv. Fabrizio Pluderi
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione
del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati)
Chiedono “che l'ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
- in via principale: respingere il gravame avanzato dal
[...]
poiché infondato, confermando la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 4992/2022 nella parte in cui ha stabilito la tardività della
contestazione notificata alla e al Sig. , poiché in violazione del CP_1 CP_2
termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 Legge 689/1981;
- in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame avanzato dal
decidere nel merito Parte_1
dell'opposizione della e annullare, revocare e comunque privare di efficacia il CP_1
Decreto ministeriale n. 402377/A/2020 poiché non sussiste, per le ragioni esposte, la
contestata violazione degli artt. 35 e 41 d.lgs. 231/2007;
- in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame
avanzato dal e di condanna Parte_1 dei resistenti, rideterminare la sanzione irrogata alla BANCA e al Sig. CP_2
alla luce dell'attuale art. 58 d. lgs. 231/2017 in un importo non superiore a € 3.000.
Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, la RT
e , responsabile della Filiale di RL (LU) della
[...] Controparte_2
Banca, hanno proposto opposizione al decreto sanzionatorio n. 40237/A del
12/11/2020, emesso dal , notificato in Parte_1
data 20.11.2020, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.720,00 per violazione dell'art. 41
D.L.vo n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un importo complessivo di Euro 177.000,00 in relazione all'operatività registrata nel periodo 26.05.2017 – 29.12.2017 sul c/c n. 12358,77, intestato a Persona_1
e sul c/c n. 12464,14 intestato alla ditta individuale . Organizzazione_1
La contestazione traeva origine da accertamenti ispettivi eseguiti nel maggio
Org 2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria ( ), che avevano riscontrato come la complessiva operatività dei due c/c nel periodo sopra indicato non fosse coerente con il profilo della correntista e con la sua capacità economica in ragione del fatto che erano stati eseguiti numerosi bonifici disposti da controparti ubicate in Paesi esteri (tra i quali, le , che, a volte, Org_3
avevano come causali “financial aid" o "donation" e che erano stati ordinati da soggetti per il tramite di banche con sede in Lettonia ed Estonia. Da tali circostanze scaturivano anche elementi di sospetto riconducibili ad un indice
(6.6) contenuto negli Indicatori di anomalia per intermediari emanati dalla con provvedimento del 24.08.2010. Solo nel corso dell'ispezione Org_4
la si avvedeva dell'anomala operatività dei due c/c ed inviava una CP_1
segnalazione per operazioni sospette il 15.06.2018, due mesi prima della conclusione delle indagini dell'UIF. Dopo la notifica agli interessati del processo verbale di contestazione e la ricezione delle deduzioni difensive da parte degli
Contr interessati. il acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 1 del
D.P.R 14 maggio 2007, n. 114, emetteva il provvedimento impugnato.
La e il responsabile della filiale hanno eccepito la carenza di interesse CP_1
Contr del essendo comunque stata effettuata la segnalazione per operazioni sospette, la tardività della contestazione, dato che gli accertamenti istruttori potevano ritenersi sostanzialmente conclusi il 09.07.2018 con l'invio di tutta la documentazione afferente l'operatività dei due conti, l'insussistenza nel merito dell'illecito contestato e l'eccessività della sanzione inflitta.
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dai termini ex art. 14 legge 689/1981 per la contestazione della sanzione, in quanto alla data del 09.07.2018 era terminata l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo accertatore e comunque in una comunicazione diretta alla lo stesso CP_1
organo accertatore aveva dato atto che gli accertamenti ispettivi dovevano ritenersi conclusi il 28.08.2018 con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse dalla sicché alla data in cui il processo verbale di CP_1
contestazione era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica (27.11.2018)
era già decorso il termine di novanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 14 legge 689/1981.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello il Parte_1
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha
[...]
articolato un unico motivo di appello in relazione al rilevato decorso del termine decadenziale di cui all'art. 14 legge 689/1981.
Contr Il ha in particolare dedotto che: l'attività di accertamento non si esaurisce con la mera acquisizione materiale dei fatti e delle informazioni e che anche dopo la conclusione dell'attività ispettiva occorre, in capo all'organo accertatore, il tempo necessario per elaborare e valutare i dati acquisiti, al fine di addivenire alla corretta e completa formulazione della contestazione;
nel caso
Org di specie il momento in cui ha acquisito tutta la documentazione necessaria per formulare la contestazione coincide con il 28.08.2018, quando la Banca
ispezionata ha trasmesso ai verbalizzanti gli ultimi elementi informativi richiesti;
l'accertamento nel caso concreto si presentava particolarmente complesso, avendo l'UIF all'esito dell'attività ispettiva – accertativa elevato n. 8
distinti verbali di contestazione relativi a plurime operatività, manifestatesi presso diverse filiali della stessa ciascuna delle quali concernente un CP_1
elevato numero di operazioni di varia natura poste in essere in un lungo arco
Org temporale;
l' ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi giurisdizionali in tema di decadenza ex art. 14 legge 689/1981 individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato, in quanto solo con l'esame di tale risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di compliance del soggetto ispezionato;
l'accertamento a fini sanzionatori nel caso di specie doveva ritenersi concluso il 29.08.2018, sicché alla data della notifica del processo verbale di contestazione non era ancora decorso il termine di novanta giorni stabilito dal citato art. 14 legge 689/1981.
Il Ministero appellante, nell'ipotesi in cui la controparte avesse insistito in via incidentale nei motivi di ricorso respinti o dichiarati assorbiti con la sentenza impugnata, ha insistito nelle difese già svolte in prime cure, rilevando in ordine all'asserita carenza di interesse nell'irrogare la sanzione come la segnalazione delle operazioni sospette effettuata dalla in corso di ispezione fosse CP_1
tardiva e da considerarsi tamquam non esset ed osservando in merito alla dedotta nullità del decreto per erroneità delle argomentazioni poste a base della sanzione che l'obbligo di segnalazione è collegato dall'art. 41 D.L.vo 231/2007
all'esistenza di un mero sospetto, non necessariamente qualificato da particolari ulteriori indizi di commissione dei reati di cui agli artt. 648bis e 648ter c.p., e che i dedotti vizi di motivazione, non sussistenti in concreto, sono irrilevanti,
investendo il giudizio il rapporto e non l'atto con conseguente potere del giudice di valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione.
Si sono costituiti congiuntamente e RT
, i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza appellata, in subordine l'annullamento o la revoca del provvedimento sanzionatorio opposto e in estremo subordine la rideterminazione della sanzione inflitta, osservando con riferimento al motivo
Contr Org di appello articolato dal che al più tardi il 09.07.2018 l' disponeva di tutti gli elementi di fatto per trarre le proprie valutazioni in merito alla sussistenza e alla natura degli illeciti da contestare e che la contestazione in ogni caso interveniva dopo cinque mesi dalla segnalazione delle operazioni sospette effettuata dalla CP_1
Il motivo di appello non è fondato.
In merito alla decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio del Parte_1
odierno appellante in questi termini si è espresso il Giudice di prime cure:
“Nella specie, risulta dagli atti, e in particolare dal verbale di accertamento e
Contr contestazione del 27 novembre 2018 (cfr. documento depositato dal nitamente alla comparsa di costituzione), che il sopralluogo ispettivo è stato svolto presso la
[...]
, filale di RL (Po) dal 09 al 30 maggio 2018 (…). La RT
Org
nella comunicazione inviata alla in data 27.09.2018, dichiarava che gli CP_1
accertamenti ispettivi iniziati il 09.05.2018, dovevano considerarsi conclusi “il 28
agosto 2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta
. CP_1
Gli opponenti hanno dedotto che gli elementi di fatto oggetto della contestazione
erano noti all'organo ispettivo sin dal maggio 2018 e, comunque, alla data del 09 luglio
2018 con l'invio di tutta la documentazione afferente alla operatività dei conti corrente
oggetto della contestazione (cfr. doc. 2 all. D del fascicolo di parte opponente).
Da tali atti emergeva, per quanto riguarda la posizione di che - nel Persona_1
periodo compreso tra il 26.05.2017 e il 29.12.2017 (periodo in cui responsabile della
filiale era - sul conto personale della cliente e sul conto intestato Controparte_2
CP_ alla erano registrati bonifici in entrata per complessivi euro Org_1
177.00,00 disposti da controparti ubicate in Paesi esteri “a rischio” e talvolta con
causali “financial aid” o “donation” incompatibili con la capacità economica della
cliente desunta dai dati riportati nella dichiarazione dei redditi relativi al 2017.
Parte opponente ha dedotto che gli accertamenti istruttori potevano considerarsi
sostanzialmente conclusi, al più tardi, alla data del 09 luglio, avendo la banca a quella
data trasmesso ogni elemento e informazione utile con comunicazione pec del 09 luglio
2018 ed essendo terminata l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte
Contr dell'organo accertatore. Il ssume, al contrario, che siano stati necessari ulteriori
accertamenti e che solo il 29 luglio 2018, con la ricezione di ulteriori informazioni
fornite dalla banca, l'accertamento poteva ritenersi concluso.
Non risulta tuttavia, anche sulla base di una valutazione da compiersi ex ante, che
fosse necessario acquisire ulteriori informazioni per procedere alla contestazione posta a
fondamento dell'odierno decreto sanzionatorio. Contr Invero, dalla documentazione allegata dal (cfr.doc. 2 del fascicolo di parte
opposta) si evince che le informazioni richieste e fornite riguardavano un diverso cliente
della banca, che nessun legame aveva con l'operatività dei conti corrente oggetto
dell'odierno decreto sanzionatorio, la cui emanazione pertanto non richiedeva una
valutazione unitaria (e ciò peraltro sembra trovare conferma nella circostanza che è
stato emesso nei confronti della banca, non unico decreto sanzionatorio relativo alle
diverse posizioni oggetto di ispezione, ma distinti decreti sanzionatori).
In ogni caso, come rilevato dal condivisibile precedente allegato da parte opponente
(cfr. Tribunale di Roma 30.09.2021 n. 14802/2021 rgn 2425/2021) - con il quale è stata
Contr scrutinata una fattispecie relativa ad altra sanzione irrogata dal ll'odierna banca
opposta, in conseguenza della medesima attività ispettiva svolta nel maggio 2018, e
relativa ad altra posizione - non può dubitarsi che l'organo accertatore abbia dato atto
(nella comunicazione inviata alla banca, in data 27.09.2018) che gli accertamenti
ispettivi iniziati il 09.05.2018, dovevano considerarsi conclusi “il 28 agosto 2018, con la
ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta . Pertanto CP_1
Org non può condividersi la tesi del e della che fanno decorrere il dies a quo Parte_1
di cui all'art. 14 legge 689/1981 dal 29.08.2018 (e non dal 28.08.2018)”.
Ritiene il Collegio di non doversi discostare quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla loro valutazione dal contenuto motivazionale della sentenza appellata appena riprodotto.
Ed invero, già il 09.07.2018 l'organo accertatore (UIF) disponeva di tutti gli elementi necessari per poter accertare la sussistenza dell'illecito e conseguentemente contestare ai soggetti responsabili la relativa violazione di legge. Quel giorno erano infatti pervenute le ultime informazioni richieste da
UIF in merito all'operatività dei due conti correnti interessati dalle operazioni sospette oggetto della contestazione e poi del provvedimento sanzionatorio,
mentre già il 15.06.2018 la aveva effettuato, sia pure tardivamente, la CP_1 segnalazione di quelle stesse operazioni. Giova rammentare al riguardo che lo stesso appellante ha dedotto “che la UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le
tempistiche interne di tale iter, ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi
giurisdizionali in tema di decadenza sopra esposti individuare come data di conclusione
degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto
ispezionato, che può riguardare anche soltanto una o alcune delle posizioni esaminate.
Infatti, solo con l'esame di detta risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione
di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di
compliance del soggetto ispezionato” (pag. 12 ricorso in appello). Invero, gli altri dati informativi che l'organo accertatore indicava di avere acquisito il
28.08.2018 concernevano operazioni relative a conti correnti aperti presso altre filiali della e riferibili a soggetti diversi che alcun collegamento avevano CP_1
con la Sig.ra e la , come dimostrato Persona_1 Controparte_5
proprio dal odierno appellante (cfr. doc. 2 all. alla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta del giudizio di primo grado). E, da ultimo, va evidenziato come l'organo accertatore decise di elevare non uno ma otto distinti verbali di contestazione proprio in ragione del fatto che essi erano “relativi a
plurime operatività, anche tra loro non collegate, manifestatesi presso diverse filiali
dell'intermediario” (così si legge a pag. 7 del decreto sanzionatorio, doc. I all. al ricorso in opposizione). Del resto, sia nel provvedimento sanzionatorio sia nel processo verbale di contestazione non si fa menzione alcuna di elementi di collegamento tra le operazioni che hanno interessato i conti correnti della e della sua impresa con le operazioni sospette effettuate presso altre Per_1
Filiali della da differenti correntisti. E nel verbale di contestazione si CP_1
soggiunge che all'accertamento dell'illecito si è pervenuti una volta che si è
“rilevato che l'operatività sui predetti conti è oggettivamente non giustificabile in base
agli elementi a disposizione della stessa sulla capacità economica della cliente” e CP_1 che “le evidenti anomalie che caratterizzavano l'andamento dei rapporti riconducibili
alla Sig.ra hanno indotto la e il responsabile della filiale a un riesame Per_1 CP_1
della posizione solo nell'interlocuzione svoltasi con questa Unità in sede ispettiva”.
Interlocuzione che era certamente terminata il 09.07.2018; dopo quel giorno infatti nessuna corrispondenza più intercorse tra la il responsabile di CP_1
Org filiale e l'organo accertatore, riferendosi, come detto, i dati acquisiti da il
28.08.2018 a rapporti e posizioni soggettive del tutto diverse e non collegate.
In tema di decorso del termine per la contestazione degli illeciti amministrativi anche in materia di riciclaggio e di estinzione del potere sanzionatorio dell'Ente accertatore questa Corte aderisce convintamente al costante e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il predetto termine “non coincide necessariamente né con quello della mera
constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti
finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a
disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame,
dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine
delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in
accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o
artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (così,
la recente Cass. 9022/2023). Nella pur doverosa distinzione tra accertamento ispettivo e accertamento a fini sanzionatori amministrativi, va poi evidenziato che la semplice constatazione dei fatti non comporta di per sé l'accertamento dei fatti stessi, se occorra una successiva attività istruttoria e valutativa, e che in ogni caso il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 legge
689/1981 deve coincidere con il momento - successivo alla conclusione delle verifiche - in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento (v. Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass. 7257/2008, Cass. 8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass.
1890/2017).
Ora, nel caso di specie, tale momento non può essere procrastinato sino al
29.08.2018, come sostenuto dal appellante, in quanto già il 09.07.2018 Parte_1
l'organo accertatore disponeva di tutti gli elementi per procedere alla contestazione dell'illecito, la cui configurabilità è stata ricavata sia in sede di accertamento che in sede sanzionatoria dalla riconducibilità della movimentazione riscontrata sui conti agli indici oggettivi di anomalia di cui al c.d. della . Ragione per la quale l'attività valutativa da CP_6 Org_4
compiere doveva ritenersi assai limitata, e tale è stata di fatto ritenuta dalla stessa Amministrazione, che ha individuato il dies a quo del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 nel giorno immediatamente successivo (29.08.2018) a quello della ricezione delle ultime informazioni da parte della CP_1
(28.08.2018), relative, peraltro, come detto, a conti correnti e soggetti non collegati con le operazioni sospette di cui si tratta.
Deve ancora rilevarsi che, secondo il richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre «rilevare se vi sia stata una ingiustificata e
protratta inerzia ... durante o dopo la raccolta dei dati di indagine», tenuto anche conto che «ragioni di economia possono indurre ... a raccogliere ulteriori elementi atti a
dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre
violazioni amministrative, al fine di emettere un unic[o]» provvedimento sanzionatorio (così Cass. n. 16642 del 2005 cit.) e che “la valutazione della
superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il
giudice deve «rilevare la evidente superfluità ... per essere manifestamente già accertati
tempi, entità e altre modalità delle violazioni» - così Cass. n. 16642 del 2005 cit. - al
momento in cui le verifiche sono state disposte;
e tale superfluità va specificamente
valutata, come detto, anche in relazione alla possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare); essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via
prognostica si rivelino, ex post, inutili” (così, Cass. 3734/2018, conf. Cass.
21711/2019).
Ora, è del tutto evidente che il panorama informativo di cui disponeva il
Org 09.07.2018 l' consentiva di ritenere già manifestamente accertati tempi,
entità e modalità della violazione e riferibilità soggettiva della stessa e che il mancato collegamento con le altre operazioni e le altre posizioni soggettive oggetto degli altri sette verbali di contestazione (rimarcato nel provvedimento sanzionatorio opposto) consente di ritenere che in ordine all'operatività dei due conti correnti accesi presso la filiale di RL e riconducibili a Per_1
fosse superflua l'acquisizione delle informazioni concernenti l'operatività
[...]
di un altro conto corrente acceso presso una filiale fiorentina della e CP_1
riferibile a soggetto diverso (tale ). Persona_2
Org Deve quindi confermarsi la tardività della contestazione elevata dall' il
27.11.2018, quando era già decorso il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981.
Termine che, come è noto, è posto a tutela del diritto di difesa del soggetto sanzionando, di un diritto cioè di cui è costituzionalmente sancita l'inviolabilità
ed a fronte del quale deve necessariamente cedere il contrapposto interesse pubblico all'esercizio della potestà sanzionatoria, che non sia rispettoso dei tempi stabiliti a garanzia del cittadino.
L'appello deve essere pertanto respinto e deve essere conseguentemente confermata la sentenza appellata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 5572014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 3.397,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno degli appellati;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino