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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati,
MARIANGELA MASTRO Presidente relatore
VI SP DI
LUCA BORDIN DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1669/2025 promossa
da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MONIA TERZILLI;
ricorrente contro
), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLA PETRELLA e dell'avv.
ON SS;
resistente
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione del 5 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
- autorizzare il cambio di residenza del minore dall'attuale indirizzo in Persona_1
Teramo, Via Colleatterrato, Via Giovanni XXIII N. 26, al nuovo indirizzo in Giulianova, Via Ippolito
Nievo, presso la nuova abitazione ove la madre stabilirà la propria residenza;
- autorizzare, altresì, il cambio di istituto scolastico per permettere al minore di frequentare la scuola primaria “ON Milani” sita in Giulianova Lido (Te), Via Ippolito Nievo, ossia di fronte la nuova abitazione e ciò anche in considerazione che detto istituto è ritenuto più idoneo alle sue esigenze del minore. Tribunale di Teramo
- disporre tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento dei registri anagrafici e scolastici, e che siano adottate tutte le misure utili a tutelare il superiore interesse del minore in ogni sua fase di transizione autorizzando la madre ad effettuare ogni e qualsivoglia incombente necessario per la formalizzazione di quanto richiesto.
Con decreto del 9 luglio 2025, il Coordinatore della Sezione civile, nominato il Presidente e gli altri componenti del Collegio, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4 novembre 2025 dinanzi al presidente relatore.
Con istanza del 9 luglio 2025 il difensore di parte ricorrente, manifestando l'urgenza di procedere quanto prima all'iscrizione del minore a scuola e in mancanza dell'autorizzazione Per_1 del padre, chiedeva al Tribunale disporsi l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con decreto del 15 luglio 2025, reso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., il
Tribunale autorizzava in via provvisoria a procedere all'iscrizione del minore Parte_1 [...]
presso la Scuola Primaria ON Milani sita in Giulianova (Te), alla Via Nevio n. 51; Persona_1 disponeva, inoltre, la trasmissione del fascicolo al Coordinatore della Sezione civile per la designazione del magistrato di turno, per la conferma o la revoca delle statuizioni adottate con il presente decreto, previa fissazione dell'udienza nei termini di legge.
Il magistrato di turno designato fissava l'udienza del 30 luglio 2025 alle ore 10:30 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati assegnando alla ricorrente termine perentorio sino al 24 luglio 2025 per la notifica al resistente.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il Tribunale confermava il provvedimento del
15 luglio 2025.
Con memoria difensiva depositata in data 30 ottobre 2025, si costituiva in giudizio CP_1
, contestando il modus operandi della ricorrente, che aveva deciso arbitrariamente di trasferirsi
[...] in Giulianova, senza considerare gli interessi e le esigenze del minore.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nominare un Curatore Speciale al minore, al fine di tutelare gli interessi del minore in ordine alla nuova abitazione in cui vive, l'offerta formativa della scuola oggi frequentata rispetto alla precedente
Indi prendere un dettagliato calendario di visite nel rispetto dell'attività di medico svolta dal resistente attribuendo alla madre l'onere di accompagnare il minore a Teramo affinché il padre possa vedere il figlio con continuità.
Con vittoria di compensi professionali attesa la condotta della sig.ra Parte_1
All'udienza di comparizione delle parti, il giudice – sentiti i difensori e i diretti interessati, formulava la seguente proposta transattiva: il padre si impegnerà ad autorizzare il trasferimento del minore in Giulianova Via Per_1
Nievo 75 e l'iscrizione presso la scuola ON Milani in Giulianova via Nievo;
2 Tribunale di Teramo
a parziale modifica delle precedenti condizioni, il padre potrà vedere il figlio Per_1
- nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre: due pomeriggi a settimana come da decreto del 2 maggio 2022 con eventuale permanenza presso il padre anche per cena. Il padre e la madre si alterneranno nel provvedere agli spostamenti del minore da Giulianova a San
Nicolò: segnatamente un giorno sarà la madre ad accompagnarlo e a riprenderlo, l'altro giorno provvederà il padre a fare lo stesso;
- nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con il padre, trascorrerà un solo Per_1 pomeriggio a settimana con il padre e il weekend a partire dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera. I genitori si organizzeranno di volta in volta per provvedere agli spostamenti del minore, garantendo sempre l'alternanza nell'impegno.
Quanto ai restanti aspetti, resterà fermo quanto già stabilito in precedenza.
Le parti, personalmente presenti in udienza, dichiaravano di accettare la proposta, sicché i rispettivi difensori chiedevano che gli atti fossero rimessi al Collegio per la conferma delle condizioni oggetto di accordo, con compensazione delle spese di lite.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1669/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 5 novembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente
MA TR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati,
MARIANGELA MASTRO Presidente relatore
VI SP DI
LUCA BORDIN DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1669/2025 promossa
da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MONIA TERZILLI;
ricorrente contro
), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLA PETRELLA e dell'avv.
ON SS;
resistente
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione del 5 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
- autorizzare il cambio di residenza del minore dall'attuale indirizzo in Persona_1
Teramo, Via Colleatterrato, Via Giovanni XXIII N. 26, al nuovo indirizzo in Giulianova, Via Ippolito
Nievo, presso la nuova abitazione ove la madre stabilirà la propria residenza;
- autorizzare, altresì, il cambio di istituto scolastico per permettere al minore di frequentare la scuola primaria “ON Milani” sita in Giulianova Lido (Te), Via Ippolito Nievo, ossia di fronte la nuova abitazione e ciò anche in considerazione che detto istituto è ritenuto più idoneo alle sue esigenze del minore. Tribunale di Teramo
- disporre tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento dei registri anagrafici e scolastici, e che siano adottate tutte le misure utili a tutelare il superiore interesse del minore in ogni sua fase di transizione autorizzando la madre ad effettuare ogni e qualsivoglia incombente necessario per la formalizzazione di quanto richiesto.
Con decreto del 9 luglio 2025, il Coordinatore della Sezione civile, nominato il Presidente e gli altri componenti del Collegio, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4 novembre 2025 dinanzi al presidente relatore.
Con istanza del 9 luglio 2025 il difensore di parte ricorrente, manifestando l'urgenza di procedere quanto prima all'iscrizione del minore a scuola e in mancanza dell'autorizzazione Per_1 del padre, chiedeva al Tribunale disporsi l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con decreto del 15 luglio 2025, reso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., il
Tribunale autorizzava in via provvisoria a procedere all'iscrizione del minore Parte_1 [...]
presso la Scuola Primaria ON Milani sita in Giulianova (Te), alla Via Nevio n. 51; Persona_1 disponeva, inoltre, la trasmissione del fascicolo al Coordinatore della Sezione civile per la designazione del magistrato di turno, per la conferma o la revoca delle statuizioni adottate con il presente decreto, previa fissazione dell'udienza nei termini di legge.
Il magistrato di turno designato fissava l'udienza del 30 luglio 2025 alle ore 10:30 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati assegnando alla ricorrente termine perentorio sino al 24 luglio 2025 per la notifica al resistente.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il Tribunale confermava il provvedimento del
15 luglio 2025.
Con memoria difensiva depositata in data 30 ottobre 2025, si costituiva in giudizio CP_1
, contestando il modus operandi della ricorrente, che aveva deciso arbitrariamente di trasferirsi
[...] in Giulianova, senza considerare gli interessi e le esigenze del minore.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nominare un Curatore Speciale al minore, al fine di tutelare gli interessi del minore in ordine alla nuova abitazione in cui vive, l'offerta formativa della scuola oggi frequentata rispetto alla precedente
Indi prendere un dettagliato calendario di visite nel rispetto dell'attività di medico svolta dal resistente attribuendo alla madre l'onere di accompagnare il minore a Teramo affinché il padre possa vedere il figlio con continuità.
Con vittoria di compensi professionali attesa la condotta della sig.ra Parte_1
All'udienza di comparizione delle parti, il giudice – sentiti i difensori e i diretti interessati, formulava la seguente proposta transattiva: il padre si impegnerà ad autorizzare il trasferimento del minore in Giulianova Via Per_1
Nievo 75 e l'iscrizione presso la scuola ON Milani in Giulianova via Nievo;
2 Tribunale di Teramo
a parziale modifica delle precedenti condizioni, il padre potrà vedere il figlio Per_1
- nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre: due pomeriggi a settimana come da decreto del 2 maggio 2022 con eventuale permanenza presso il padre anche per cena. Il padre e la madre si alterneranno nel provvedere agli spostamenti del minore da Giulianova a San
Nicolò: segnatamente un giorno sarà la madre ad accompagnarlo e a riprenderlo, l'altro giorno provvederà il padre a fare lo stesso;
- nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con il padre, trascorrerà un solo Per_1 pomeriggio a settimana con il padre e il weekend a partire dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera. I genitori si organizzeranno di volta in volta per provvedere agli spostamenti del minore, garantendo sempre l'alternanza nell'impegno.
Quanto ai restanti aspetti, resterà fermo quanto già stabilito in precedenza.
Le parti, personalmente presenti in udienza, dichiaravano di accettare la proposta, sicché i rispettivi difensori chiedevano che gli atti fossero rimessi al Collegio per la conferma delle condizioni oggetto di accordo, con compensazione delle spese di lite.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1669/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 5 novembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente
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