Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.R.G. 8556 anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in n Curti (CE) alla via G. Rossini n. 26, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Palmieri che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002182284 emessa dall' sede di Napoli CP_1
Vomero e notificatagli in data 13/03/2024 nella qualità di amministratore unico della società
a titolo di sanzione per mancato versamento di ritenute previdenziali e Controparte_2 assistenziali per l'anno 2016.
1
L' chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Circa le spese di lite, considerato che la resistente ha annullato l'atto presupposto a seguito di
2 verifiche successive alla notifica del ricorso, esse si pongono a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' a rifondere le spese di lite quantificate in euro 900,00 con attribuzione CP_1 al procuratore antistatario.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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