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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 03/10/2022, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01508/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2021, proposto da
IN TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta, ex art. 117 comma 3 c.p.a.,
a seguito della sentenza n. 1825/2021, pubblicata in data 16.12.2021, con la quale il T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III ha accolto, ai sensi dell’art.117 comma 2 c.p.a, il ricorso n. r.g. 1169/2021 proposto dall’odierno istante avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Neviano sulla istanza/diffida del 14.07.2020, con cui si invitava e diffidava l’Amministrazione Comunale suindicata a porre in essere tutte le opere necessarie onde consentire l’immediato allaccio dell’insediamento in zona P.I.P. alla rete fognante pubblica, ordinando al Comune intimato di provvedere espressamente sull’istanza/diffida sopra indicata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della predetta sentenza, dichiarando conseguenzialmente la illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Neviano.
Visti l’istanza di nomina del Commissario ad acta proposta dalla parte ricorrente, notificata alla controparte il 12.05.2022 e depositata il 17.05.2022;
Vista la sentenza di questo T.A.R. n.1825/2021;
Visto l’art.117 comma 3 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza ex art.117 comma 2 c.p.a. n. 1825/2021, pubblicata in data 16.12.2021, questo Tribunale ha accolto il ricorso n.R.G. 1169/2021, proposto dall’odierno istante avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Neviano sull’istanza /diffida del 14.07.2020, con cui si invitava e diffidava l’Amministrazione Comunale suindicata a porre in essere tutte le opere necessarie onde consentire l’immediato allaccio dell’insediamento in zona P.I.P. alla rete fognante pubblica, ordinando al predetto Comune intimato di provvedere espressamente sull’istanza/diffida sopra indicata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, dichiarando conseguenzialmente la illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Neviano.
Ora parte ricorrente, con istanza notificata alla controparte il 12.05.2022 e depositata in giudizio il 17.05.2022, propone un incidente di esecuzione, ex art. 117 comma 3 c.p.a., sottolineando che la citata sentenza n.1825/2021 è stata notificata al Comune di Neviano in data 20.01.2022, ma che a detta notifica non è seguito alcun provvedimento amministrativo dell’A.C., con conseguente inosservanza dell’obbligo di provvedere derivante dalla sentenza predetta.
Orbene, atteso che dalla data della notifica della menzionata sentenza esecutiva è decorso il termine ivi assegnato per provvedere e l’Amministrazione Comunale intimata è rimasta sinora inadempiente, il sig. IN TO ha chiesto a questo Tribunale (ex art. 117 comma 3 c.p.a.) la nomina di un Commissario ad acta affinchè provveda in luogo del Comune di Neviano.
All’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione dell’incidente di esecuzione.
L’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a. è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale osserva che, siccome persiste ancora (nonostante il decorso del termine assegnato di 30 giorni) l’inottemperanza del Comune di Neviano alla sentenza di questo T.A.R. n. 1825/2021, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ritualmente notificata e depositata in giudizio, deve essere accolta.
Pertanto, nomina, ai sensi dell’art.117 comma 3 c.p.a., Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Galatina, il quale provvederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare esecuzione alla predetta sentenza di questo T.A.R. n.1825/2021 pronunciandosi espressamente sull’istanza/diffida del 14.07.2020.
Le spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Neviano e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposto dalla parte ricorrente nell’ambito del giudizio indicato in epigrafe, la accoglie, nei sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto nomina, ai sensi dell’art.117 comma 3 c.p.a, Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n.1825/2021, ai fini della pronuncia esplicita sull’istanza/diffida del 14.07.2020, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Galatina, il quale provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione .
Condanna, altresì, il Comune di Neviano in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Commissario ad acta nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO