Articolo 30 della Legge 23 aprile 1981, n. 155
Articolo 29Articolo 31
Versione
12 maggio 1981
Art. 30. (Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420 .
In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Entrata in vigore il 12 maggio 1981