Decreto cautelare 3 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 30/05/2025, n. 10578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10578 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10040 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Fata, Alessandro Bonanni e Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
SO GR s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
Impresa -OMISSIS- s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione ANAC n. 427 del 25 settembre 2024, adottata all’esito del procedimento USANSOA fasc. n. 72/2024, avviato dall’Autorità ai sensi dell’art. 84, comma 4- bis , e 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 nei confronti del consorzio ricorrente;
- della comunicazione del 27 settembre 2024 con cui è stata trasmessa da ANAC la predetta delibera;
- della conseguente annotazione della sanzione interdittiva inserita nel Casellario informatico gestito dall’ANAC, comunicata da ANAC con atto dell’1 ottobre 2024, con decorrenza dal -OMISSIS-;
- dell’atto di decadenza prot.u/leg/5490/2024 dell’1 ottobre 2024 in pari data comunicato a -OMISSIS- dall’organismo di attestazione SOA GR s.p.a.;
- ove occorra, della nota ANAC del 15 novembre 2023;
- ove occorra, dell’atto ANAC prot. 114758 del 22 dicembre 2023 relativo al procedimento UVSOA – Fasc. 5443/2023;
- ove occorra, dell’atto di SO GR S.p.A. Prot.u/leg/001/2024 del 2 gennaio 2024, acquisito al prot. ANAC n. 1043 del 3 gennaio 2024;
- ove occorra, dell’atto prot. 41822 del 2 aprile 2024, recante USANSOA fasc. n. 72/2024 – contestazione dell’addebito, con cui l’Autorità resistente avviava il procedimento sanzionatorio nei confronti del Consorzio odierno ricorrente;
- ove occorra, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del 2 ottobre 2019, approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, con particolare riferimento agli articoli 30, 33 e 36, ove interpretabili nel senso di prevedere l’irrogazione di gravi sanzioni anche interdittive sulla base di situazioni prive di sostanziale rilevanza come quelle nella fattispecie verificatesi;
- ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se sconosciuti, ai provvedimenti sopra impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota 15 novembre 2023, prot. 101924, l’Autorità Nazionale Anticorruzione:
- ha evidenziato che nell’ambito dell’attività ispettiva svolta presso la sede dell’organismo SO GR s.p.a. aveva accertato che nel procedimento concluso con l’emissione dell’attestazione n. 24282AL/11/00 del 5 febbraio 2021 in favore del -OMISSIS- (con cui era stata riconosciuta l’attestazione anche nella categoria OS21, classifica III) il legale rappresentante del Consorzio aveva dichiarato in data 15 dicembre 2020 che il sig. -OMISSIS- (operaio qualificato in possesso del patentino necessario per ottenere la qualificazione OS21) era un dipendente dell’impresa sua consorziata “-OMISSIS-” e che tuttavia da verifiche svolte era emerso che questo aveva interrotto il proprio rapporto lavorativo con l’impresa “-OMISSIS-” il 9 novembre 2020;
- ha invitato SO GR s.p.a. ad avviare un procedimento ex art. 11, comma 7, Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, nei confronti del ricorrente Consorzio « al fine di verificare se, per il rilascio dell’attestazione n. 24282AL/11/00 del 5 febbraio 2021, la medesima impresa avesse esibito documentazione non veritiera ».
2. Con nota 12 dicembre 2023, prot. n. 111234, SO GR s.p.a. ha concluso il procedimento con un provvedimento di archiviazione nei confronti del -OMISSIS- notando che l’eventuale falsità dichiarativa era dipesa da dati « imprecisi o superati » forniti dalla consorziata e riportati « in compiuta buona fede » dal Consorzio, che « aveva ed ha ancora oggi altre consorziate idonee ad attribuire i requisiti per la OS21 ed alle quali avrebbe potuto rivolgersi se solo la -OMISSIS- avesse comunicato le circostanze come poi accertate dall’ANAC ».
3. Con nota 22 dicembre 2023, prot. n. 114758, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato SO GR s.p.a. a riformulare « la conclusione del procedimento ex art. 11, comma 7, dell’Allegato 12 al d.lgs. n. 36/2023 già disposta, dichiarando “i presupposti per la dichiarazione di decadenza”, rimettendo agli atti all’ANAC per lo svolgimento del procedimento di competenza ai fini della valutazione dell’imputabilità soggettiva in merito all’esibizione di falsa dichiarazione da parte dell’impresa -OMISSIS- », osservando:
- per un verso, che non spettava all’organismo di attestazione (ma all’ANAC) valutare « la responsabilità soggettiva in capo all’impresa -OMISSIS- in relazione al contenuto non veritiero della dichiarazione sostitutiva »;
- per altro verso, che SO GR s.p.a. non aveva trasmesso elementi idonei a dimostrare quanto riferito in ordine al fatto che il Consorzio « aveva … oggi altre consorziate idonee ad attribuire i requisiti per la OS21 », sicché non era possibile affermare con certezza « che l’impresa fosse in possesso dei suddetti requisiti sin data di emissione dell’attestazione esaminata ».
4. Con nota 3 gennaio 2024, prot. n. 104, SO GR s.p.a. ha comunicato ad ANAC i presupposti per la decadenza dell'attestazione di qualificazione n. 24282AL/11/00 rilasciata al -OMISSIS- in data 5 febbraio 2021 e ha trasmesso gli atti all’ANAC, per la valutazione dell’imputabilità soggettiva in merito alla falsa dichiarazione resa dal Consorzio, « ancorché nelle circostanze evidenziate nella comunicazione del 12 dicembre 2023 prot. n. 7141 ».
5. Con nota 2 aprile 2024, prot. 41822, l’ANAC ha quindi comunicato al Consorzio l’avvio del procedimento finalizzato all’accertamento dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 84, comma 4- bis e 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.
6. Con nota acquisita al protocollo dell’ANAC in data 24 aprile 2024, al n. 49627, il Consorzio ha insistito nel sottolineare che la dichiarazione contestata come falsa era stata resa in buona fede sulla base della documentazione fornita dalla consorziata e ha notato « a ulteriore riprova della [sua] totale buona fede che, nell’ambito della compagine consortile, erano presenti allora e lo sono ancora oggi, altri lavoratori muniti del patentino prescritto ex lege » (allegando a comprova di quanto riferito « il relativo attestato rilasciato al signor -OMISSIS- in data 12 ottobre 2017, le buste paga dei mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 [e] il libro soci del Consorzio dove si evince che -OMISSIS- – datore di lavoro del signor -OMISSIS- – risulta associata dal 20 gennaio 2020 con matricola 199 »).
7. Completata l’istruttoria con l’acquisizione in data 29 aprile 2024 di un’ulteriore nota di SO GR s.p.a. (« volta a specificare nuovamente quanto già era stato rappresentato nel primo provvedimento di archiviazione circa la diligenza e buona fede del Consorzio ») in data 25 settembre 2024, l’ANAC ha concluso il procedimento adottando la delibera n. 427/2024, con la quale, ritenuta la sussistenza del falso e della colpa grave dell’operatore economico, ha:
- invitato SO GR s.p.a. « alla formalizzazione, entro il termine breve di tre giorni, del procedimento ex art. 70, comma 7, del d.p.r. 207/2010, nei termini indicati nella nota acquisita al prot. ANAC n. 1043 del 3 gennaio 2024 con la quale sono stati riconosciuti i presupposti per la dichiarazione di decadenza dall’attestazione n. 24282AL/11/00 in quanto rilasciata al -OMISSIS- sulla base di documentazione non veritiera »;
- disposto di procedere, all’esito dell’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’Organismo di Attestazione, all'iscrizione nel casellario informatico di una annotazione ostativa nei confronti del Consorzio ai fini della sua esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), d.lgs. n. 50/2016 per un periodo di ventidue giorni;
- comminato al Consorzio « la sanzione prevista all’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, nella misura di € 1.100,00 ».
8. Con nota del 1° ottobre 2024, SO GR s.p.a. – alla luce di quanto statuito dall’ANAC nella suindicata delibera n. 427/2024 – ha comunicato al Consorzio « la conclusione del procedimento ex art. 70, comma 7 d.p.r. n. 207/2010, mediante decadenza dell’attestazione n.24282AL/11/00 del 5 febbraio 2021 ».
9. Con nota datata 1° ottobre 2024 ANAC ha conseguentemente comunicato al Consorzio la pubblicazione dell’annotazione interdittiva ai sensi dell’art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal -OMISSIS-.
10. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Consorzio ha gravato la delibera ANAC n. 427/2024, la nota di SO GR s.p.a. del 1° ottobre 2024 di decadenza dall’attestazione e la nota del 1° ottobre 2024 con cui ANAC aveva comunicato l’avvenuta annotazione (in uno con tutti gli atti alle stesse presupposti, tutti indicati in epigrafe) e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – sulla base di tre motivi in diritto.
10.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. g), art. 84, comma 4-bis, art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016; dell’art. 79, comma 19, del d.p.r. n. 207/2010; dell’art. 94, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 36/2023; dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 ; [nonché per] violazione e falsa applicazione dall’art. 1 della l. 689/1981 e del d.p.r. 445/2000; violazione degli artt. 30, 33 e 36 del Regolamento per la gestione del casellario informatico, approvato con delibera ANAC n. 861 del 2 ottobre2019; [e ancora per] eccesso di potere per irragionevolezza, abnormità, sproporzione, ingiustizia manifesta », osservando:
- che nel caso di specie non poteva ritenersi integrato l’elemento oggettivo del falso, atteso che il Consorzio si era limitato a trasmettere a SO GR s.p.a. « documenti genuini che … non erano in quel momento attuali »;
- che la condotta del Consorzio non poteva ritenersi connotata da “colpa grave”, tenuto conto che lo stesso aveva reso la dichiarazione contestata come falsa sulla base della documentazione trasmessa dalla consorziata nello stesso giorno;
- che ANAC aveva ritenuto di adottare la gravosa sanzione interdittiva di cui all’art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 « nonostante la mera irregolarità riscontrata dalla SOA [era] del tutto irrilevante ai fini del conseguimento della qualificazione in capo al Consorzio» .
9.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti gravati per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. g), art. 84, comma 4-bis, art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016; dell’art. 79, comma 19, del d.p.r. n. 207/2010; dell’art. 94, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 36/2023; dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 [nonché per] violazione e falsa applicazione del d.p.r. 445/2000; violazione degli artt. 30, 33 e 36 del Regolamento per la gestione del casellario informatico, approvato con delibera ANAC n. 861 del 22 ottobre 2019 [e per] eccesso di potere per irragionevolezza, abnormità, sproporzione, ingiustizia manifesta », osservando – in sostanza – che ANAC non avrebbe potuto ordinare a SO GR s.r.l. di dichiarare la decadenza dell’attestazione in quanto:
- per un verso, era provato che alla data del 15 dicembre 2020 il Consorzio disponeva dei tre operai necessari per ottenere in OS21 la III classifica (atteso che oltre ai due soggetti indicati insieme al sig. -OMISSIS- – e al posto di quest’ultimo – la stessa poteva contare sul sig. -OMISSIS-, munito di patentino, dipendente della consorziata -OMISSIS-);
- per altro verso – e in ogni caso – l’assenza di un terzo operaio qualificato munito di patentino avrebbe potuto comportare « solo il ridimensionamento della categoria OS21, che avrebbe dovuto essere declassata dalla III alla II classifica di importo ».
10.3. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti oggetto del giudizio per « violazione e/o falsa applicazione dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità in relazione all’applicazione dell’art. 80, comma 12, e dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 », sostenendo che al più l’Autorità avrebbe potuto ritenere che la condotta del Consorzio era stata caratterizzata da colpa lieve, con ciò che ne sarebbe conseguito in termini di irrogazione della sola sanzione pecuniaria.
11. Con decreto Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- ha accolto la domanda cautelare proposta ex art. 56 c.p.a. dalla ricorrente e ha disposto la sospensione della delibera gravata.
12. Con memoria depositata in data 19 ottobre 2024 l’ANAC ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso.
13. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha ordinato a parte ricorrente « di depositare in atti documentazione atta a provare pienamente quanto asserito in ordine al fatto che alla data del 15 dicembre 2020 (ovvero alla data di presentazione della documentazione alla SOA ai fini dell’emissione dell’attestazione n. 24282AL/11/00 del 5 febbraio 2021) il Consorzio -OMISSIS- era in possesso di tutti i requisiti per conseguire il riconoscimento dell’attestazione SOA anche nella Cat. OS21 class. III (producendo, in particolar modo, tutta la documentazione relativa alla posizione del sig. -OMISSIS-) » e a SO GR s.p.a. « di depositare in atti una puntuale e documentata relazione a chiarimento di quanto evidenziato nella nota del 12 dicembre 2023 » e ha rinviato al 3 dicembre 2024 la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, confermando interinalmente la sospensione del provvedimento impugnato già disposta con decreto Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
14. In data 20 novembre 2024 SO GR s.p.a. ha depositato una documentata relazione nella quale ha chiarito che la dichiarazione resa nella nota del 12 dicembre 2023 era dipesa dal fatto che l’organismo di attestazione aveva riscontrato che « tra le ditte aderenti al Consorzio figuravano ben 5 (cinque) imprese attestate e loro volta nella categoria OS21 che avrebbero potuto indicare a -OMISSIS- il nominativo di altri dipendenti che fossero operai specializzati in Opere Strutturali Speciali (sottofondazioni, palificazioni, ancoraggi, pozzi, ecc.) », evidenziando che « nel dettaglio, nell’elenco soci di -OMISSIS- del 2020, figuravano i seguenti operatori economici muniti di attestazione SOA in categoria OS21: -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-), -OMISSIS- dei -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-), -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-), -OMISSIS-. (cf. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-) (cfr. doc. 3, nel quale sono raccolti i relativi attestati SOA rilasciati a seconda dei casi, dalla scrivente oppure da Argenta SO, Esna SO o Bentley SOA) » e che « tra i dipendenti dei predetti operatori economici figuravano, a titolo esemplificativo, i Sig.ri -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-) che, nel 2020, all’epoca dell’attestazione, erano muniti del patentino di operaio specializzato richiesto per la categoria OS21 (doc. 4) ».
15. Il 21 novembre 2024, il Consorzio ricorrente ha depositato documentazione al fine di comprovare che alla data del 15 dicembre 2020 la -OMISSIS- era già una sua consorziata, che a quella data il sig. -OMISSIS- era già dipendente della -OMISSIS- e in possesso dell’attestato idoneo a consentire la qualificazione SOA in categoria OS21 (cfr. buste paga del sig. -OMISSIS-, docc. 22 e 23, patentino, doc. 24 e libri soci, docc. 25 e 26).
16. Con memoria del 29 novembre 2024 il ricorrente ha insistito per la conferma della sospensione cautelare già concessa.
17. Con memoria del 30 novembre 2024 l’Autorità ha insistito per l’infondatezza delle doglianze del Consorzio ricorrente, evidenziando che non poteva dubitarsi che la condotta tenuta dallo stesso al momento della presentazione della domanda di attestazione nel 2020 fosse stata caratterizzata dalla colpa grave, in quanto il Consorzio non aveva indagato « per quale ragione l’impresa consorziata, con comunicazione a mezzo pec del 15 dicembre 2020, si [era] limitata a produrre la documentazione, relativa ai patentini e alle buste paga dei dipendenti indicati, senza confermare espressamente [che gli stessi fossero in servizio, come pure il Consorzio aveva implicitamente richiesto con nota del 10 dicembre 2020]» né aveva chiesto « chiarimenti all’impresa consorziata sul motivo per cui per il sig. -OMISSIS- [era] stata presentata la busta paga del mese di ottobre 2020 e, invece, per il sig. -OMISSIS- quella del mese di novembre 2020 ».
18. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – visto quanto dedotto e prodotto dalle parti, anche a seguito dell’ordinanza istruttoria Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-/2024 – ha ritenuto di poter confermare la sospensione cautelare dei provvedimenti già disposta, tenuto conto di quanto affermato « nella sentenza Tar Lazio, I-quater, 27 aprile 2023, n. 7236 (specie sub 22 e 23) in ordine al fatto che in presenza di una dichiarazione non veritiera del tutto ininfluente ai fini dell’attestazione di qualificazione non è possibile disporre né la sanzione interdittiva ex art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016, né la decadenza dell’attestazione, ma solo la sanzione pecuniaria ex art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 ».
19. In data 5 marzo 2025, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, ivi compreso l’estratto conto previdenziale del sig. -OMISSIS- aggiornato al 28 febbraio 2025.
20. Con memoria del 14 marzo 2025, la ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso.
21. All’udienza pubblica svoltasi in data 1 aprile 2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
22. Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta i provvedimenti gravati per difetto di istruttoria nonché per violazione della normativa di riferimento, lamentando che la sanzione interdittiva e la declaratoria di decadenza dell’attestazione di qualificazione sono stati adottati senza considerare che la dichiarazione (rivelatasi falsa) resa dal legale rappresentante del Consorzio in relazione al rapporto del dott. -OMISSIS- (non era determinante, e anzi) era irrilevante ai fini del rilascio dell’attestazione richiesta dal Consorzio ricorrente.
22.1 Al riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno precisare che non vi è dubbio che nel caso di specie si sia in presenza di una falsa dichiarazione, atteso che è incontestato quanto evidenziato dall’ANAC – già nella nota del 15 novembre 2023 e poi nella delibera n. 427/2024 – in ordine al fatto che in data 15 dicembre 2020 il rappresentante legale del Consorzio ricorrente ha reso dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. n. 445/2000 nella quale il sig. -OMISSIS- era indicato come lavoratore in forza a una sua consorziata giusto contratto di lavoro subordinato (circostanza che – alla data in cui è stata resa la dichiarazione – è risultata non essere vera).
22.2. Ciò chiarito, va però notato che con la sentenza Tar Lazio, I- quater , 27 aprile 2023, n. 7236, questa sezione ha già evidenziato – con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie – che una dichiarazione non veritiera ininfluente ai fini dell’attestazione di qualificazione non consente di disporre né la sanzione interdittiva ex art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016, né la decadenza dell’attestazione.
A tal proposito, infatti, è stato osservato che « l’art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 prevede che l’annotazione interdittiva conseguente al falso possa essere comminata previo accertamento della colpa grave o del dolo dell’operatore economico tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, con ciò prescrivendo all’Autorità di non addivenire all’irrogazione della gravosa sanzione interdittiva ivi prevista tutte le volte in cui … la dichiarazione rivelatasi non veritiera [è] ininfluente ai fini dell’attestazione di qualificazione » e che – per quanto riguarda la decadenza – in presenza di un falso ininfluente per il conseguimento dell’attestazione deve farsi « applicazione del principio secondo cui la decadenza dai benefici conseguiti in ragione di una dichiarazione rivelatasi non veritiera non trova applicazione quando la produzione della falsa dichiarazione non era in alcun modo necessaria per il conseguimento del beneficio medesimo (cfr. Tar Firenze, I, 19 ottobre 2017, n. 1265, nonché Consiglio di Stato, V, 1 agosto 2016, n. 3446, e III, 17 novembre 2015, n. 5240) » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 27 aprile 2023, n. 7236).
22.3. Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie risulta provato che nel procedimento che ha portato all’adozione dell’annotazione interdittiva e della decadenza contestate in giudizio sono emerse circostanze idonee a far ritenere che già alla data 15 dicembre 2020 il Consorzio avesse i requisiti per accedere alla qualificazione OS21, classifica III, a prescindere dalla possibilità di avvalersi o meno delle prestazioni e dei titoli del sig. -OMISSIS-.
In tal senso, deve notarsi che SO GR s.p.a. con la nota depositata in atti il 21 novembre 2024 ha evidenziato:
a) che in sede istruttoria era stato accertato che « tra le ditte aderenti al Consorzio figuravano ben 5 (cinque) imprese attestate e loro volta nella categoria OS21 che avrebbero potuto indicare a -OMISSIS- il nominativo di altri dipendenti che fossero operai specializzati in Opere Strutturali Speciali (sottofondazioni, palificazioni, ancoraggi, pozzi, ecc.) »; che « nel dettaglio, nell’elenco soci di -OMISSIS- del 2020, figuravano i seguenti operatori economici muniti di attestazione SOA in categoria OS21: -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-), -OMISSIS- dei -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-), -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-), -OMISSIS-. (cf. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (cf. -OMISSIS-) » e che « tra i dipendenti dei predetti operatori economici figuravano, a titolo esemplificativo, i sig.ri -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-) che, nel 2020, all’epoca dell’attestazione, erano muniti del patentino di operaio specializzato richiesto per la categoria OS21 »;
b) che proprio per tali ragioni, con la nota del 12 dicembre 2023, aveva comunicato ad ANAC che il Consorzio avrebbe avuto comunque i requisiti per ottenere l’attestazione 5 febbraio 2021, n.24282AL/11/00.
Tale circostanza non è stata affatto considerata da ANAC che nell’ambito del procedimento avviato ex art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 ha omesso ogni approfondimento/valutazione su tale dirimente punto, ignorando tanto le considerazioni di SO GR s.p.a. nella nota del 12 dicembre 2023 (cui l’Autorità avrebbe potuto chiedere la produzione di documenti a supporto delle sue affermazioni) quanto le deduzioni difensive del Consorzio in sede di memorie (nelle quali erano stati evidenziati e documentati elementi idonei a sostenere l’irrilevanza del falso ai fini del conseguimento dell’attestazione).
Analogamente, l’irrilevanza del falso – espressamente ritenuta da SO GR s.p.a. nella nota del 12 novembre 2023 – non è stata poi in alcun modo considerata dall’organismo di attestazione al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza del 1° aprile 2024 (adottato solo sulla base del presupposto provvedimento dell’Autorità).
22.4. Tanto chiarito sul fatto che sia l’ANAC sia SO GR s.p.a. hanno adottato i rispettivi provvedimenti ex artt. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 e 70, comma 7, d.p.r. n. 207/2010 senza considerare adeguatamente i concreti elementi emersi in sede istruttoria in ordine all’irrilevanza del falso, va poi evidenziato che:
- per un verso, l’irrilevanza del falso è stata sostenuta nell’ambito del presente giudizio sia dal Consorzio ricorrente, sia soprattutto dalla stessa SO GR s.p.a. (che pur non costituita in giudizio ha depositato una relazione in tal senso), mediante la produzione di adeguata documentazione (cfr. docc. 15, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 produzione documentale di parte ricorrente, nonché docc. 3 e 4 allegati alla relazione di SO GR s.p.a.);
- per altro verso, ANAC non ha contestato in alcun modo in sede processuale quanto prodotto e dedotto dal Consorzio e da SO GR s.p.a. a sostegno dell’irrilevanza concreta del falso (limitandosi ad affermare, nella memoria del 30 novembre 2024, che l’irrilevanza del falso non era comunque idonea a elidere la colpa grave).
22.5. Per tutte le ragioni sopra spiegate, gli atti impugnati, nella parte in cui dispongono la sanzione interdittiva ex art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 e la decadenza dell’attestazione, devono essere annullati
23. A conclusioni diverse, invece, deve giungersi con riferimento alla sanzione pecuniaria comminata dall’ANAC al Consorzio ai sensi dell’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.
Se è noto, infatti, che la summenzionata disposizione conferisce ad ANAC il potere di sanzionare gli operatori economici che « forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione », è ragionevole ritenere che il potere sanzionatorio previsto dalla stessa prescinda da ogni valutazione in ordine alla rilevanza del falso nel procedimento di qualificazione (richiesta invece dall’art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016 per la sanzione interdittiva).
Ciò non solo in ragione dell’appena richiamato diverso tenore letterale tra le due fattispecie sanzionatorie ma, più in generale, alla luce della complessiva finalità del sistema di sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n 50/2016, che – tenuto conto delle fattispecie sanzionate – appare orientato a promuovere una condotta corretta da parte degli operatori economici, a tutela del buon andamento delle operazioni connesse alla stipula dei contratti pubblici (bene giuridico che è sempre inficiato dalla produzione di documenti falsi, anche solo in termini di aggravio e rallentamento del procedimento, a prescindere dalla loro irrilevanza).
In quest’ottica, questo Collegio ha già in altre occasioni ritenuto che l’Autorità può « irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 a tutti gli operatori che forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione (ovvero nell’ambito del procedimento finalizzato alla loro verifica), e ciò anche quando i documenti falsi [erano] ininfluenti ai fini della qualificazione » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , n. 7236/2023).
Da ciò consegue la legittimità della sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente, tenuto conto che la condotta tenuta dal Consorzio al momento del rilascio della dichiarazione risultata non veritiera non può ritenersi esente da colpa (quantomeno lieve), tenuto conto, tra l’altro, che le anomalie riscontrabili nei documenti trasmessi dalla consorziata (che per il sig. -OMISSIS- aveva trasmesso la busta paga di ottobre 2020, invece che quella di novembre 2020, trasmessa per altri operai) avrebbero dovuto ragionevolmente indurre il Consorzio a chiedere ulteriori chiarimenti alla sua consorziata (ovvero a invitarla a produrre altra documentazione a comprova della persistenza del rapporto di lavoro del sig. -OMISSIS-) prima di rendere la dichiarazione.
24. Conclusivamente, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati va accolta solo relativamente alla parte in cui dispongono: a) l’annotazione interdittiva ex art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016 nei confronti del Consorzio ricorrente; b) la decadenza dell’attestazione n. 24282AL/11/00 del 5 febbraio 2021.
25. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e la sussistenza di profili di soccombenza reciproca – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta di parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.