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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 825/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
ED (Me), in via Catullo n. 2 (C.F.: ), CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in ED (Me), Via Rosolino Pilo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Dalila Ballone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gino Madonia e Antonello
Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Cessata materia del contendere
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2024, conveniva in giudizio l' CP_1
premettendo di aver espletato attività di bracciante agricolo a tempo determinato per l'anno 2021. Deduceva che per tale anno aveva presentato domanda all' per il conseguimento dell'indennità CP_1
economica di malattia per il periodo dal 20.06.2022 al 27.06.2022 e per il periodo dal 05.07.2022 al 19.07.2022 e che l'ente resistente, ingiustificatamente, non aveva proceduto al pagamento dell'indennità richiesta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento di CP_1
detta prestazione co vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 20.09.2024, deducendo di aver CP_1
provveduto a calcolare la prestazione richiesta per entrambi i periodi e chiedendo, pertanto, un breve rinvio dell'udienza di prima comparizione delle parti, al fine di verificare l'effettivo accredito delle spettanze in favore del ricorrente. Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , in data 08/10/2024, ha provveduto a depositare copia della CP_1
visura del Cassetto previdenziale, da cui si evince che l' ha CP_2
provveduto ad erogare in data 30.09.2024 la prestazione dell'Indennità di malattia in relazione ai periodi 20.06.2022-27.06.2022 e
05.07.2022-19.07.2022.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come dalla stessa riconosciuta, porta alla dichiarazione della cessata materia del
2 contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento CP_1
delle pretese avanzate dal ricorrente. Per tali ragioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese del ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del CP_1
presente ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di riconoscimento del diritto.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore del ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 18.03.2024, nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i CP_1
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
delle spese del giudizio che liquida in euro 251,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 25.02.2024
Il Giudice
3 Dott. Carmelo Proiti
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