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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 684/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1957, e (C.F. ) nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(Aq) il 16.06.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Verdecchia in virtù di procura in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano (AQ) alla Via Nazario Sauro n. 106
RICORRENTI
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle seguenti
1 CONDIZIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa adibita a dimora coniugale sita nel comune di Avezzano in via Montello n. 33 di proprietà del Sig. rimarrà di sua proprietà e nel relativo possesso di Parte_1 quest'ultimo con rientro nell'immobile dal 30.04.2025;
3) la casa sita nel comune di Avezzano in via Corradini n. 39 di esclusiva proprietà della Sig.ra
rimarrà nel possesso di quest'ultima unitamente alle figlie che intendono Parte_2 dimorare nella stessa;
4) la figlia dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Persona_1
Corradini n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
5) il contribuirà economicamente, nei confronti della figlia in misura Parte_1 Per_1
di euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche
e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente ai rispettivi trattamenti di fine rapporto corrisposti o da corrispondere dai rispettivi datori di lavoro;
7) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
8) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 3 ottobre
2024, e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario celebrato in data 28 maggio 1994 in Avezzano (Aq) trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al numero 25, parte II, serie A, anno
1994, hanno adìto congiuntamente il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
2 Dalla predetta unione sono nati due figli: (nata ad [...] Persona_2
(Aq) il 19.09.1995), stabilmente occupata ed economicamente autosufficiente, e
(nata ad [...] il [...]), studentessa universitaria. Persona_1
All'udienza del 20 novembre 2024, le parti hanno confermato la volontà di non conciliarsi e di procedere con la separazione ed il successivo divorzio riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il procuratore ha chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, come sopra meglio generalizzati;
Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni:
4) la figlia dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Persona_1
Corradini n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
5) il contribuirà economicamente, nei confronti della figlia in misura Parte_1 Per_1 di euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche
e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (Aq) al numero 25, parte II, serie A, anno 1994;
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1957, e (C.F. ) nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(Aq) il 16.06.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Verdecchia in virtù di procura in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano (AQ) alla Via Nazario Sauro n. 106
RICORRENTI
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle seguenti
1 CONDIZIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa adibita a dimora coniugale sita nel comune di Avezzano in via Montello n. 33 di proprietà del Sig. rimarrà di sua proprietà e nel relativo possesso di Parte_1 quest'ultimo con rientro nell'immobile dal 30.04.2025;
3) la casa sita nel comune di Avezzano in via Corradini n. 39 di esclusiva proprietà della Sig.ra
rimarrà nel possesso di quest'ultima unitamente alle figlie che intendono Parte_2 dimorare nella stessa;
4) la figlia dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Persona_1
Corradini n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
5) il contribuirà economicamente, nei confronti della figlia in misura Parte_1 Per_1
di euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche
e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente ai rispettivi trattamenti di fine rapporto corrisposti o da corrispondere dai rispettivi datori di lavoro;
7) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
8) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 3 ottobre
2024, e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario celebrato in data 28 maggio 1994 in Avezzano (Aq) trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al numero 25, parte II, serie A, anno
1994, hanno adìto congiuntamente il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
2 Dalla predetta unione sono nati due figli: (nata ad [...] Persona_2
(Aq) il 19.09.1995), stabilmente occupata ed economicamente autosufficiente, e
(nata ad [...] il [...]), studentessa universitaria. Persona_1
All'udienza del 20 novembre 2024, le parti hanno confermato la volontà di non conciliarsi e di procedere con la separazione ed il successivo divorzio riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il procuratore ha chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, come sopra meglio generalizzati;
Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni:
4) la figlia dimorerà presso l'abitazione materna in Avezzano (AQ) in via Persona_1
Corradini n. 39 dove stabilirà la sua residenza;
5) il contribuirà economicamente, nei confronti della figlia in misura Parte_1 Per_1 di euro trecentoventicinque/00 (€ 325,00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche
e specialistiche non altrimenti mutuabili, sportive ed universitarie che dovranno essere comunicate via mail o con messaggistica ordinaria o WhatsApp. Detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ciò con decorrenza 01.01.2026;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (Aq) al numero 25, parte II, serie A, anno 1994;
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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