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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1949/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di CA, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1949/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.ROSA MARCO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
DORATO FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 24/3/2003, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ognuno di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno;
2. La casa già coniugale - sita in Saracena alla via V. Fioravanti n. 6/bis, in comproprietà tra i coniugi resterà assegnata a ed al figlio maggiorenne , che CP_1 Persona_3
ivi abiteranno con la figlia minorenne con la condizione di farne uso Persona_4
esclusivo nell'ambito di tale nucleo familiare, restando escluso qualsivoglia successivo uso e/o godimento da parte di ogni altro soggetto terzo;
3. I coniugi pattuiscono che, al compimento della maggiore età della figlia Persona_4
la casa coniugale - sita in Saracena alla via V. Fioravanti n. 6/bis ed in comproprietà tra di essi – verrà messa in vendita ed il prezzo ricavato sarà suddiviso in favore di ambedue i figli e in parti eguali, mediante buoni postali decennali o altra Persona_3 Persona_4
modalità che verrà concordemente individuata dai coniugi nell'interesse preminente dei figli;
4. provvederà entro il termine di trenta giorni a far data dalla sottoscrizione Parte_1
del ricorso a lasciare la casa coniugale e spostare la propria residenza anagrafica presso altra differente unità abitativa;
5. verserà, mensilmente, al figlio maggiorenne , a titolo Parte_1 Persona_3
di concorso nel mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00
mediante versamento su carta Postepay Evolution, intestata allo stesso con n.
5333171139513499 ed IBAN [...] o altra che verrà
eventualmente comunicata - con decorrenza dal mese di novembre p.v., da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito, come per Legge, nella misura del
50% a favore di ciascun genitore;
7. Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne graveranno e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. L'autovettura modello Wolksvagen Polo intestata a resterà in uso al figlio Parte_1
maggiorenne ; Persona_3
9. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e/o delle condizioni di vita nonché di ogni altra determinazione, quali viaggi e/o permanenze fuori sede od anche altro che influisca direttamente o indirettamente sulla libera e piena espressione della responsabilità
genitoriale; si impegnano altresì reciprocamente a rispettare gli orari ed i giorni di visita di comune accordo concertati ( anche nel piano genitoriale indi allegato) al fine di permettere ad entrambi il libero esercizio del diritto-dovere di genitorialità e favorire la bi-genitorialità
così come sancito dal nostro legislatore.
10. Quanto alla figlia minorenne, i coniugi seguiranno le disposizioni contenute nel piano genitoriale di seguito enunciato ed allegato al presente atto:
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
La figlia minorenne resterà in affido condiviso tra i genitori, secondo la Persona_4
normativa vigente e coabiterà prevalentemente con la madre;
Relativamente alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la coniuge e nel rispetto della volontà, delle esigenze e degli impegni del figlio, ormai adolescente;
il padre, previo accordo con la coniuge e sempre nel rispetto della volontà, delle esigenze e degli impegni della figlia, ormai adolescente, trascorrerà parte delle vacanze estive, natalizie e pasquali con la stessa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti e sentito il figlio minore;
i coniugi parteciperanno entrambi alle attività scolastiche, nonché a quelle extrascolastiche della figlia, concordandone, tempi e modalità;
Il padre verserà, mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, entro il giorno cinque del mese, la somma di euro 200,00 mediante versamento su carta Postepay Evolution, intestata alla madre, con n. 5333171227139991 e IBAN
[...], o su altra che verrà eventualmente comunicata - con decorrenza dal mese di novembre p.v., da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e sui cui il genitore collocatario avrà diritto di agire;
Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia graveranno e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, previa concertazione e proposizione di preventivo delle stesse, con eccezione nei casi di seguito riportati;
verranno rimborsate reciprocamente dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In
particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché
quelle di natura sportiva e ricreativa;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche, ossia chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche,
esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche, ossia rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
sportive-ricreative, ossia costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori,
ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car,
macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore prevalentemente collocatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti dei coniugi e si dichiarano sin d'ora d'accordo a portare con sé il minore per vacanze all'estero, previa comunicazione di indirizzi e del periodo di durata all'altro coniuge.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29/09/1975 e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
CA , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento