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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2024, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 09.04.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 6610/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro, come Parte_1 in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, CP_1
a decorrere dal 01/02/2022 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dalla suddetta data, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico ha esposto: che in data 19/01/2022 il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale, allegando a supporto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della predetta prestazione;
l' CP_1 sede di Castellammare di Stabia, con provvedimento del 27/01/2022 comunicava al sig. che la prestazione non poteva essere concessa, in quanto la soglia Parte_1 reddituale prevista dalla legge era effetto di donazione o lascito con il quale aveva volontariamente disposto la cessione del proprio patrimonio rinunciando alla percezione di un possibile reddito;
il ricorrente, per la tutela dei propri diritti, in data
04/05/2022, avverso il provvedimento di cui sopra, presentava formale ricorso amministrativo al Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza CP_1 ottenere alcun riscontro;
il ricorrente aveva donato l'immobile di sua proprietà alla figlia in data antecedente alla domanda di assegno sociale e precisamente in data 19/03/2021; l'immobile non era mai stato nella diretta disponibilità del sig.
in quanto lo stesso era stato utilizzato dalla sorella del ricorrente a mezzo Parte_1 di contratto in comodato d'uso gratuito.
Si è costituito l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_2 particolare, ha rilevato che il ricorrente nell'anno 2021 aveva ceduto, mediante donazione, un bene immobile di proprietà per un valore dichiarato di 92.000,00 Euro;
la predetta donazione aveva privato il ricorrente di un patrimonio e di una possibile fonte di reddito. Il ricorrente, inoltre, il 5.5.2021 aveva ceduto con contratto di compravendita alcuni immobili, come da estratto delle donazioni e cessioni di immobili risultante agli atti dell' – Ufficio del Registro Organizzazione_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti:
- la cittadinanza italiana;
- la residenza in Italia;
- il compimento del 65° anno di età (attualmente 67 );
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Invero, l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
Ebbene, nel caso di specie, pacifico il requisito anagrafico, sussiste il requisito reddituale;
invero, dalla documentazione allegata agli atti emerge che il ricorrente in riferimento all'anno 2022 non era titolare di alcuna fonte di reddito in quanto all'epoca della presentazione della domanda ed a tutt'oggi non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. Risulta, altresì, che il coniuge del ricorrente, sig.ra Parte_2
percepiva un reddito annuo pari ad € 1.710,00.
[...] Ciò posto, la circostanza che il ricorrente abbia donato il proprio patrimonio immobiliare alla figlia appare irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso.
La Corte di legittimità ha difatti chiarito che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(n. 21573 del 20/07/2023)
Nella specie, tale volontà elusiva non è provata. Occorre poi prendere atto della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro (n. 288 del
13.03.2023) che ha nello specifico affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). ….. Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza… derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito…” . Quanto all'asserita compravendita di immobili che il avrebbe posto in Parte_1 essere nell'anno 2021, negata dal ricorrente, si osserva come lo stesso Ente resistente non abbia prodotto alcuna prova a supporto di tale a affermazione generica.
In presenza dei presupposti di legge va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi CP_1 legali come per legge.
La novità della specifica questione giuridica giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa (01.02.2022) e condanna l' al pagamento in favore della stessa dei CP_1 ratei maturati, nella misura di legge, oltre gli interessi legali;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente metà dei compensi di lite, che liquida CP_1 in € 700,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, compensando la restante metà .
In Torre Annunziata, il 9.4.24
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 09.04.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 6610/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro, come Parte_1 in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, CP_1
a decorrere dal 01/02/2022 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dalla suddetta data, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico ha esposto: che in data 19/01/2022 il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale, allegando a supporto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della predetta prestazione;
l' CP_1 sede di Castellammare di Stabia, con provvedimento del 27/01/2022 comunicava al sig. che la prestazione non poteva essere concessa, in quanto la soglia Parte_1 reddituale prevista dalla legge era effetto di donazione o lascito con il quale aveva volontariamente disposto la cessione del proprio patrimonio rinunciando alla percezione di un possibile reddito;
il ricorrente, per la tutela dei propri diritti, in data
04/05/2022, avverso il provvedimento di cui sopra, presentava formale ricorso amministrativo al Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza CP_1 ottenere alcun riscontro;
il ricorrente aveva donato l'immobile di sua proprietà alla figlia in data antecedente alla domanda di assegno sociale e precisamente in data 19/03/2021; l'immobile non era mai stato nella diretta disponibilità del sig.
in quanto lo stesso era stato utilizzato dalla sorella del ricorrente a mezzo Parte_1 di contratto in comodato d'uso gratuito.
Si è costituito l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_2 particolare, ha rilevato che il ricorrente nell'anno 2021 aveva ceduto, mediante donazione, un bene immobile di proprietà per un valore dichiarato di 92.000,00 Euro;
la predetta donazione aveva privato il ricorrente di un patrimonio e di una possibile fonte di reddito. Il ricorrente, inoltre, il 5.5.2021 aveva ceduto con contratto di compravendita alcuni immobili, come da estratto delle donazioni e cessioni di immobili risultante agli atti dell' – Ufficio del Registro Organizzazione_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti:
- la cittadinanza italiana;
- la residenza in Italia;
- il compimento del 65° anno di età (attualmente 67 );
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Invero, l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
Ebbene, nel caso di specie, pacifico il requisito anagrafico, sussiste il requisito reddituale;
invero, dalla documentazione allegata agli atti emerge che il ricorrente in riferimento all'anno 2022 non era titolare di alcuna fonte di reddito in quanto all'epoca della presentazione della domanda ed a tutt'oggi non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. Risulta, altresì, che il coniuge del ricorrente, sig.ra Parte_2
percepiva un reddito annuo pari ad € 1.710,00.
[...] Ciò posto, la circostanza che il ricorrente abbia donato il proprio patrimonio immobiliare alla figlia appare irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso.
La Corte di legittimità ha difatti chiarito che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(n. 21573 del 20/07/2023)
Nella specie, tale volontà elusiva non è provata. Occorre poi prendere atto della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro (n. 288 del
13.03.2023) che ha nello specifico affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). ….. Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza… derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito…” . Quanto all'asserita compravendita di immobili che il avrebbe posto in Parte_1 essere nell'anno 2021, negata dal ricorrente, si osserva come lo stesso Ente resistente non abbia prodotto alcuna prova a supporto di tale a affermazione generica.
In presenza dei presupposti di legge va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi CP_1 legali come per legge.
La novità della specifica questione giuridica giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa (01.02.2022) e condanna l' al pagamento in favore della stessa dei CP_1 ratei maturati, nella misura di legge, oltre gli interessi legali;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente metà dei compensi di lite, che liquida CP_1 in € 700,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, compensando la restante metà .
In Torre Annunziata, il 9.4.24
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè