Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/06/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02733/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2022, proposto dalla sig.ra NN D’AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cuomo e Iolanda D’Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 2 del 04/03/22, notificata in data 16/03/2022, adottata dal Comune di San Giorgio a Cremano, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive ubicate in via Capuozzo n.37 in San Giorgio a Cremano : “fabbricato costituito da a 2 piani fuori tetra, a pianta rettangolare di dimensioni pari a circa m 32,30 per circa m 9.40 ed altezza massima fuori tetra pari a circa m 6,80, con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato e tamponature in blocchi di lapilcemento. Il volume fuori-terra, occupato complessivamente dal fabbricato, è di circa 7300 mc. La costruzione insiste su un lotto di forma trapezoidale con superfice pari a circa mq 700, identificato al N.C.T. Foglio 3 Mappale 7587, mentre la parte edificata occupa un'area di circa 300 mq ed è identificata al N.C.E.U. Foglio 3 P.lla 1587 Subb. 2, 3. 4 e 5. La superfice del lotto non occupata dal fabbricato è stata quasi completamente pavimentata ad eccezione di alcune aiuole realizzate lungo i confini ed a ridosso del fabbricato. Nello spigolo Sud-Est del lotto è stato realizzato un piccolo vano in muratura con copertura metallica a pianta quadrata di circa mq 7,5 ed altezza interna di circa m 1,90 adibito a deposito”;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Comune di San Giorgio a Cremano ha ordinato la demolizione di un “ fabbricato costituito da a 2 piani fuori tetra, a pianta rettangolare di dimensioni pari a circa m 32,30 per circa m 9.40 ed altezza massima fuori tetra pari a circa m 6,80, con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato e tamponature in blocchi di lapilcemento”. Nel provvedimento il Comune ha precisato che “ Il volume fuori-terra, occupato complessivamente dal fabbricato, è di circa 7300 mc. La costruzione insiste su un lotto di forma trapezoidale con superfice pari a circa mq 700, identificato al N.C.T. Foglio 3 Mappale 7587, mentre la parte edificata occupa un’area di circa 300 mq ed è identificata al N.C.E.U. Foglio 3 P.lla 1587 Subb. 2, 3. 4 e 5. La superfice del lotto non occupata dal fabbricato è stata quasi completamente pavimentata ad eccezione di alcune aiuole realizzate lungo i confini ed a ridosso del fabbricato. Nello spigolo Sud-Est del lotto è stato realizzato un piccolo vano in muratura con copertura metallica a pianta quadrata di circa mq 7,5 ed altezza interna di circa m 1,90 adibito a deposito ”.
2. Come emerge dal contenuto della determinazione comunale l’abuso contestato è consistito nella costruzione di un edificio in totale assenza di titolo abilitativo; il manufatto è stato peraltro edificato in zona assoggettata alla tutela di cui alla Parte terza del D.Lgs. n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii. per il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con D.M. 28/03/85.
3. Il gravame è stato affidato a un unico e articolato motivo così rubricato: “ 1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: la violazione delle regole del giusto procedimento di cui alla L. 241/90; l’insufficienza del corredo istruttorio su cui si fonda l’atto impugnato; la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, pur consentita nel caso di specie”.
3.1 In sintesi l’ingiunta ha contestato il difetto di motivazione e d’istruttoria a monte dell’atto impugnato; nel contempo ha sostenuto di non essere responsabile dell’illecito a suo dire interamente ascrivibile al coniuge nel frattempo poi deceduto.
3.2 Il Comune si è costituito in giudizio difendendo nel merito la legittimità del provvedimento impugnato.
4. All’udienza di smaltimento odierna, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
5. In primo luogo alcun pregio assume la censura di difetto del contraddittorio procedimentale e segnatamente di violazione dell’art. 7 della L. 241/1990: la doglianza è già fattualmente errata posto che da come emerge dallo stesso ricorso e comunque dalla relazione tecnica allegata all’ordinanza, il provvedimento è stato emesso a seguito di più sopralluoghi; dagli stessi era addirittura emerso che il costruttore avesse violato i sigilli apposti pur di completare il manufatto abusivo. Ciò posto, in via generale è indubbio che il provvedimento di demolizione non abbisogni del previo avviso di avvio e comunque non necessiti, per la sua legittimità, della partecipazione al procedimento amministrativo. Invero costituisce ius receptum l’avviso secondo il quale “L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso” (Consiglio di Stato sez. III, n.2335/2025).
5.1 Parimenti è da respingere, sotto tutti i profili proposti, la censura di carenza di motivazione: il provvedimento è stato invece adeguatamente motivato, avendo fatto riferimento all’allocazione dell’immobile e alle violazioni contestate. Il che risulta sufficiente a respingere la correlata doglianza posto che in tema è piana l’interpretazione della giurisprudenza secondo cui “ L'ordine di demolizione e l'ordine di acquisizione al patrimonio dell'ente non richiedono una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per la loro adozione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità del titolo abilitativo o in sua assenza. Il provvedimento demolitorio è invero sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività ” (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2787/2024).
6. Contrariamente agli assunti sostenuti dalla ricorrente, inoltre, alcun rilievo assume il tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’emissione dell’ingiunzione demolitoria controversa. E difatti: “ Il decorso del tempo rispetto all'adozione del provvedimento demolitorio non può ex se consolidare l'affidamento del proprietario nel mantenimento della costruzione, non potendosi lo stesso configurare come legittimo giusta la illiceità originaria della stessa ” (Consiglio di Stato sez. II, n.4247/2024).
6.1 Tantomeno il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi incide sulla modulazione della motivazione del provvedimento demolitorio, come invece pretenderebbe la ricorrente. Per disattendere questa ulteriore doglianza, è sufficiente richiamare il costante avviso espresso dal Consiglio di Stato in ragione del quale “L’ordinanza di demolizione del manufatto edilizio abusivo, anche se emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo - intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio - è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera (che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio), sia in relazione alla sussistenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente di un ipotizzato ulteriore obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, ove si consideri che, di fatto, la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo ” (Consiglio di Stato sez. III, n.9826/2024).
Dunque il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso non fa insorgere alcun affidamento da tutelare né innesta in capo all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione ed anzi “ rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento” (Consiglio di Stato sez. IV, n.2168/2025) .
6.2 Ulteriormente infondata è la censura con la quale la ricorrente ha sostenuto di non avere avuto alcuna contezza degli abusi, di non esserne quindi responsabile e di esserne rimasta sostanzialmente estranea. L’assunto, in primo luogo, si scontra con i dati fattuali emergenti dagli atti di causa: parte ricorrente è stata da subito indicata dal Comune quale proprietaria dell’immobile, né risulta essersi mai opposta alla sua realizzazione: ella è dunque pacificamente responsabile per gli abusi contestati. Per non dire che del resto la stessa parte ricorrente ha ammesso che l’esecutore delle opere de quibus sia stato il coniuge poi deceduto.
6.2.1 Del resto ricorrente/proprietaria non ha allegato alcuna circostanza utile a dimostrare o fornire un principio di prova circa la propria estraneità all’abuso, né è stato in proposito svolto alcun riferimento avesse dimostrato di essersi concretamente opposta alla realizzazione dell’abuso. Comunque, le sue rimostranze non sarebbero state idonee a inficiare la legittimità del provvedimento di demolizione. Invero l’opposizione alla realizzazione degli abusi può assumere rilevanza esclusivamente in fase di esecuzione dell’abbattimento: l’individuazione del proprietario quale destinatario dell’ingiunzione demolitoria, al contrario, discende direttamente dalla previsione dell’art. 31 TUED e comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire, prescindendo da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n.1722/2024).
Il Tribunale condivide in proposito il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, per il proprietario, la sola estraneità alla commissione dell’abuso non ne esclude la legittimazione passiva rispetto all’ordine demolitorio. Seguendo l’insegnamento costante del Consiglio di Stato: “ L’ordinanza di demolizione è rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito, salva la facoltà di agire nei confronti dei danti causa. L'estraneità all'illecito edilizio accertato, di per sé sola, non sottrae il proprietario alla misura sanzionatoria pecuniaria susseguente all'inottemperanza a quella ripristinatoria: incombe, infatti, su tale soggetto, siccome interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, anche il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'abuso0” ( ex multis Consiglio di Stato n.5909/2021).
6.2.2 Del resto il mero richiamo all’estraneità rispetto all’abuso costituirebbe un inammissibile commodus discessus per il proprietario di un bene a fronte di abusi materialmente realizzati da soggetti terzi, ma comunque favoriti o almeno tollerati dallo stesso proprietario. Tuttavia, lì dove effettivamente estraneo agli abusi - ma questa ipotesi non ricorre ictu oculi nella presente vicenda - la tutela del proprietario si sposta sugli ulteriori provvedimenti sanzionatori (acquisizione, sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis TUED) in quanto, al fine di evitare “ gli effetti sanzionatori previsti dalle disposizioni contenute nel titolo IV del d.P.R. n. 380/2001 deve provare l'intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02/01/2024, n. 50).
7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto acclaratane la sua manifesta infondatezza.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2500 oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.500 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO