Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5155/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5155/2024 R.G. promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Campese presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 35, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni diversa domanda ed istanza disattese:
1-dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2- dare atto che le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza fissata presso l'abitazione materna e con facoltà del padre di poterle vedere e tenere con sé, a settimane alterne, secondo il seguente calendario:
-nella prima settimana il padre terrà con sé le figlie, il martedì ed il giovedì dalle 18 fino alle 22 circa, riaccompagnandole per il pernottamento presso l'abitazione materna;
-nella seconda settimana, il padre terrà con sé le figlie minori il lunedì, il mercoledì, senza il pernottamento e dal venerdì sera fino alla domenica sera, riaccompagnandole presso l'abitazione materna, dopo cena. I genitori potranno modificare il predetto calendario, previo accordo tra di loro
3 – dare atto che durante le ferie scolastiche natalizie le figlie minori trascorreranno sette giorni, anche non continuativi, con il padre e sette giorni con la madre, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ed trascorreranno, Per_1 Per_2 ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno tenere in considerazione l'interesse preminente delle minori;
durante le vacanze scolastiche estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori i quali si impegnano, indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicarsi reciprocamente i periodi nei quali terranno ed con sé ed i luoghi scelti Per_1 Per_2 per le vacanze. Tali condizioni potranno essere modificate con l'accordo dei genitori, i quali dovranno sempre tenere in considerazione la volontà e l'interesse preminente delle figlie minori;
4 – dare atto che il Sig. si impegna e si obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma mensile di € 200,00= per ciascuna di loro e così complessivamente la somma di € 400,00= da corrispondersi, entro il giorno
30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
– IBAN: [...]. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5 – dare atto che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minori, saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese, tra le quali debbono essere ricomprese anche quelle oggi non prevedibili, i ricorrenti dichiarano di fare riferimento al Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Ravenna che di seguito viene riportato:
“A) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e doposcuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei); baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei):
- spese mediche-sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola ivi compresi i corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisico diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”.
Le spese straordinarie, se anticipate per intero da uno dei genitori (e quindi non pagate direttamente per la rispettiva quota da uno di essi), verranno rimborsate dall'altro genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta, anche verbale, all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa, in ossequio a quanto previsto nel Protocollo sopra richiamato (ossia per le spese di cui al punto A del Protocollo).
6 – dare atto che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
genitore collocatario delle figlie minori;
entrambi i genitori potranno altresì detrarre, pro
[...]
quota, dalla propria dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per le figlie, se previsto dalla normativa fiscale;
7 – dare atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio da parte degli uffici pubblici competenti del documento d'identità valido per l'espatrio, per le figlie minori;
8 – dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, in ogni caso, non intendono richiedere, reciprocamente, somme a titolo di mantenimento e di assegno divorzile;
9 – dare atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
10 – dare atto che i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla successiva sentenza di divorzio;
11 – Spese a carico di entrambi i ricorrenti al 50 %.
I coniugi chiedono inoltre di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza e la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis 13 c. 3 c.p.c..
Quanto sopra premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati,
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale di Ravenna: decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 473-bis 49, Voglia dichiarare lo scioglimento di matrimonio celebrato con rito concordatario, in Ravenna il 16/05/2010, annotato nei registri dello
Stato Civile del Comune di Ravenna dell'anno 2010, atto n. 23, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al presente ricorso e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio, nonché di eseguire tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/12/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Ravenna (RA), in data 16/05/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2010, atto n. 23, parte 2, s. A alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione sono nate le figlie , il 18/06/2012 e , il 18/08/2017. Persona_3 Persona_4
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 14/3/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi delle figlie minori, con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5155/2024 R.G., così provvede:
a)omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Ravenna
(RA), in data 16/05/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n. 23, parte 2, s. A, dando atto degli accordi accessori alla separazione medesima;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 7/4/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi