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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 945/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 22/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALLI' GAETANO.
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO. resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Preliminarmente: Si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483
c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe. Nel merito:
Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore dell difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte;
nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito. Richiesta istruttoria Si chiede l'acquisizione di copia conforme dei ruoli dalle
Amministrazioni resistenti al momento della loro costituzione, come affermato da Cass. 2030-
2024.”. Per la parte resistente : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis Controparte_3 reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, preliminarmente dichiarare il difetto di procura e la sua inefficacia ai fini del presente giudizio;
sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per non intellegibilità dell'atto e violazione dell'art 414 cpc;
ancora preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di interesse ad agire e violazione dell'art 12 , c. 4 DPR 602/73 nonché per intempestività ex art 24 Dlgs 46/99. Nel merito rigettare l'opposizione de quo in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dal concessionario per la riscossione. Con riserva di ulteriormente argomentare e produrre anche in considerazione del contegno difensivo di controparte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario . Salvis juribus.”. CP_ Per la parte resistente “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e/o disporre l'estromissione dell' . - Dichiarare CP_2 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione avversa in quanto tardiva. IN VIA PRINCIPALE
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA Occorrendo, ordinare all'agente della riscossione la produzione in giudizio degli atti attestanti il compimento degli atti di interruzione della prescrizione e relative notifiche, successivi alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, ivi incluse eventuali domande di rateazione/pagamento dilazionato. IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'azione di volta ad ottenere Parte_1 la cancellazione dell'ipoteca iscritta dall' in data 14/10/2019 – registro Controparte_3 particolare 832/registro generale 6825 - repertorio 2928/7919.
1.1. Si sono costituiti in giudizio l' (d'ora in avanti anche Controparte_3
CP_ soltanto l' e l' chiedendo l'inammissibilità e comunque il rigetto delle domande CP_3 di parte ricorrente.
2. L ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata in favore del CP_3 procuratore di parte ricorrente in quanto generica.
Pag. 2 di 4 L'eccezione non può essere accolta in quanto la procura alle liti pur non facendo esplicito riferimento al giudizio in oggetto, deve intendersi valida in quanto depositata con la medesima busta telematica del ricorso (cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024)
3. Si deve evidenziare che risulta parzialmente fondata la questione preliminare di merito sollevata dall' . Quest'ultima ha allegato che gli avvisi di Controparte_3 pagamento impugnati dal ricorrente, in forza dei quali è stata iscritta l'ipoteca menzionata, sono già stati oggetto nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 16 del 2025 emessa dal
Tribunale di Pavia (cfr. fascicolo . CP_3
In quel giudizio sono stati, infatti, impugnati i medesimi avvisi di pagamento contestati con il presente e sono state affrontate in modo specifico le seguenti questioni: CP_ perfezionamento notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e degli atti emessi dall'Agenzia; eccezioni di decadenza e prescrizione dei crediti contributivi e del diritto dell' a riscuoterli. CP_3
Nel presente giudizio, parte ricorrente ha dedotto il mancato perfezionamento delle notifiche degli avvisi di pagamento, l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi, il verificarsi della prescrizione del credito contributivo, la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi. In merito alle questioni evidenziate occorre dichiarare l'inammissibilità dell'azione per litispendenza in quanto nel precedente giudizio le stesse sono state espressamente oggetto di causa o avrebbero dovuto essere discusse in quella sede.
4. Parte ricorrente ha poi svolto una silloge di massime giurisprudenziali in materia di accertamento dei crediti tributari e loro esecuzione senza svolgere alcuna contestazione specificatamente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio;
tale condotta processuale, oltre a rendere impossibile il vaglio del giudice – il quale sarebbe chiamato ad indagare la riferibilità ai fatti per cui è causa dei motivi di illegittimità dedotti senza che la parte abbia assolto al proprio onere di allegazione - lede gravemente il diritto di difesa delle parti evocate in giudizio.
Pertanto, per questa parte l'azione è inammissibile per carente allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
4.1. Si ritiene, pertanto, di poter vagliare soltanto quelle contestazioni ritualmente articolate.
Per quanto riguarda la prescrizione del credito si deve innanzitutto evidenziare che l'eccezione risulta ammissibile solo con riferimento all'azione recuperatoria, essendo quella CP_ della pretesa contributiva dell' stata oggetto del precedente giudizio;
peraltro, l'eccezione può essere vagliata solo per l'epoca successiva al deposito della sentenza menzionata, la quale
Pag. 3 di 4 ha escluso anche la prescrizione del diritto dell'Agenzia di agire in via esecutiva. Con riferimento a quest'ultima la sentenza citata ha accertato che l' aveva interrotto i CP_3 termini di prescrizione in ultimo con la notifica del pignoramento presso terzi avvenuto in data 19 ottobre 2023.
Non essendo trascorso da tale ultima data un termine superiore a 5 anni l'eccezione deve essere rigettata.
5. Parte ricorrente ha poi allegato che sono trascorsi più di 220 giorni dalla richiesta di sospensione avanzata ai sensi della legge n. 228 del 2012. Si deve tuttavia, evidenziare che la parte non ha documentato l'inoltro dell'istanza menzionata.
In definitiva, il ricorso deve anche essere rigettato nel merito.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
26.000 e 52.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quanto all'Agenzia delle Entrate, CP_ in favore dell'avv. Gaetano Gallì dichiaratosi antistatario ed in favore dell' che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 6.580 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
23/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 945/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 22/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALLI' GAETANO.
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO. resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Preliminarmente: Si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483
c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe. Nel merito:
Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore dell difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte;
nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito. Richiesta istruttoria Si chiede l'acquisizione di copia conforme dei ruoli dalle
Amministrazioni resistenti al momento della loro costituzione, come affermato da Cass. 2030-
2024.”. Per la parte resistente : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis Controparte_3 reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, preliminarmente dichiarare il difetto di procura e la sua inefficacia ai fini del presente giudizio;
sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per non intellegibilità dell'atto e violazione dell'art 414 cpc;
ancora preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di interesse ad agire e violazione dell'art 12 , c. 4 DPR 602/73 nonché per intempestività ex art 24 Dlgs 46/99. Nel merito rigettare l'opposizione de quo in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dal concessionario per la riscossione. Con riserva di ulteriormente argomentare e produrre anche in considerazione del contegno difensivo di controparte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario . Salvis juribus.”. CP_ Per la parte resistente “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e/o disporre l'estromissione dell' . - Dichiarare CP_2 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione avversa in quanto tardiva. IN VIA PRINCIPALE
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA Occorrendo, ordinare all'agente della riscossione la produzione in giudizio degli atti attestanti il compimento degli atti di interruzione della prescrizione e relative notifiche, successivi alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, ivi incluse eventuali domande di rateazione/pagamento dilazionato. IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'azione di volta ad ottenere Parte_1 la cancellazione dell'ipoteca iscritta dall' in data 14/10/2019 – registro Controparte_3 particolare 832/registro generale 6825 - repertorio 2928/7919.
1.1. Si sono costituiti in giudizio l' (d'ora in avanti anche Controparte_3
CP_ soltanto l' e l' chiedendo l'inammissibilità e comunque il rigetto delle domande CP_3 di parte ricorrente.
2. L ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata in favore del CP_3 procuratore di parte ricorrente in quanto generica.
Pag. 2 di 4 L'eccezione non può essere accolta in quanto la procura alle liti pur non facendo esplicito riferimento al giudizio in oggetto, deve intendersi valida in quanto depositata con la medesima busta telematica del ricorso (cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024)
3. Si deve evidenziare che risulta parzialmente fondata la questione preliminare di merito sollevata dall' . Quest'ultima ha allegato che gli avvisi di Controparte_3 pagamento impugnati dal ricorrente, in forza dei quali è stata iscritta l'ipoteca menzionata, sono già stati oggetto nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 16 del 2025 emessa dal
Tribunale di Pavia (cfr. fascicolo . CP_3
In quel giudizio sono stati, infatti, impugnati i medesimi avvisi di pagamento contestati con il presente e sono state affrontate in modo specifico le seguenti questioni: CP_ perfezionamento notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e degli atti emessi dall'Agenzia; eccezioni di decadenza e prescrizione dei crediti contributivi e del diritto dell' a riscuoterli. CP_3
Nel presente giudizio, parte ricorrente ha dedotto il mancato perfezionamento delle notifiche degli avvisi di pagamento, l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi, il verificarsi della prescrizione del credito contributivo, la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi. In merito alle questioni evidenziate occorre dichiarare l'inammissibilità dell'azione per litispendenza in quanto nel precedente giudizio le stesse sono state espressamente oggetto di causa o avrebbero dovuto essere discusse in quella sede.
4. Parte ricorrente ha poi svolto una silloge di massime giurisprudenziali in materia di accertamento dei crediti tributari e loro esecuzione senza svolgere alcuna contestazione specificatamente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio;
tale condotta processuale, oltre a rendere impossibile il vaglio del giudice – il quale sarebbe chiamato ad indagare la riferibilità ai fatti per cui è causa dei motivi di illegittimità dedotti senza che la parte abbia assolto al proprio onere di allegazione - lede gravemente il diritto di difesa delle parti evocate in giudizio.
Pertanto, per questa parte l'azione è inammissibile per carente allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
4.1. Si ritiene, pertanto, di poter vagliare soltanto quelle contestazioni ritualmente articolate.
Per quanto riguarda la prescrizione del credito si deve innanzitutto evidenziare che l'eccezione risulta ammissibile solo con riferimento all'azione recuperatoria, essendo quella CP_ della pretesa contributiva dell' stata oggetto del precedente giudizio;
peraltro, l'eccezione può essere vagliata solo per l'epoca successiva al deposito della sentenza menzionata, la quale
Pag. 3 di 4 ha escluso anche la prescrizione del diritto dell'Agenzia di agire in via esecutiva. Con riferimento a quest'ultima la sentenza citata ha accertato che l' aveva interrotto i CP_3 termini di prescrizione in ultimo con la notifica del pignoramento presso terzi avvenuto in data 19 ottobre 2023.
Non essendo trascorso da tale ultima data un termine superiore a 5 anni l'eccezione deve essere rigettata.
5. Parte ricorrente ha poi allegato che sono trascorsi più di 220 giorni dalla richiesta di sospensione avanzata ai sensi della legge n. 228 del 2012. Si deve tuttavia, evidenziare che la parte non ha documentato l'inoltro dell'istanza menzionata.
In definitiva, il ricorso deve anche essere rigettato nel merito.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
26.000 e 52.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quanto all'Agenzia delle Entrate, CP_ in favore dell'avv. Gaetano Gallì dichiaratosi antistatario ed in favore dell' che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 6.580 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
23/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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