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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6604/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6604/2021 promossa da:
E rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Torremaggiore (FG) al Corso Italia n.31, presso il difensore;
APPELLANTI contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Staso elettivamente domiciliata in CP_1
Manfredonia, alla Via De Florio n.38/A presso il difensore;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n.100/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lucera il
17.03.2021, pubblicata il 31/03/2021;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atti di citazione del 23.11.2017 e del 05.12.2017, e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lucera, la Compagnia
Assicuratrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali CP_1
da essi subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 03/01/2014, alle ore 21:30.
A sostegno delle proprie domande risarcitorie e hanno dedotto che Parte_1 Parte_2
nelle predette condizioni di tempo essi viaggiavano in qualità di terzi trasportati a bordo del veicolo
Ford Fiesta tg. RA580787, condotta e di proprietà di allorquando, Parte_3 quest'ultimo, nel percorrere la Strada Provinciale Crocella di Motta-Volturino con direzione
Volturino, giunto al Km.2,500-3,00 (da Crocella di Motta), aveva perso il controllo del mezzo e, dopo aver invaso l'opposta corsia, aveva terminato la corsa ribaltandosi fuori strada nella scarpata.
Gli attori hanno concluso chiedendo:
-“A) accertare e dichiarare che il sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato Parte_1 all'interno della Ford Fiesta tg. RA580787, garantita dalla con polizza n.410467536; CP_1
B) accertare e dichiarare altresì che le lesioni patite nell'incidente come descritto in premessa sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa;
condannare, per l'effetto, l' , in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore ex 141 CdA al pagamento in favore del sig.
, a titolo di risarcimento delle lesioni personali dallo stesso patite in conseguenza del Parte_1
sinistro, della somma complessiva di euro 15.772,72, o di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito;
condannare la convenuta, al pagamento di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali ed oneri fiscali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
-“A) accertare e dichiarare che il sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato Parte_2 all'interno della Ford Fiesta tg. RA580787, garantita dalla con polizza n.410467536, CP_1
condotta da B) accertare e dichiarare altresì che le lesioni patite Parte_3 nell'incidente come descritto in premessa sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa;
condannare, per l'effetto, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore ex 141 CdA al pagamento in favore del sig. , a titolo di risarcimento Parte_2
delle lesioni personali dallo stessso patite in conseguenza del sinistro, della somma complessiva di euro 15.445,14, o di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito;
condannare la convenuta, al pagamento di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali ed oneri fiscali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. ”
Il giudizio promosso da è stato iscritto al n. 113/2018 RG, quello instaurato da è Pt_1 Parte_2
stato rubricato al n. 183/2018 RG.
L' si è costituita nel giudizio promosso da mediante il deposito in data CP_1 Parte_1
31.01.2018 di comparsa di costituzione e risposta, chiedendo di “ritenere infondata la domanda e, per l'effetto, rigettarla, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa” e, nel giudizio promosso da mediante il deposito in data 15.02.2018 di comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 chiedendo di “ritenere infondata la domanda e, per l'effetto, rigettarla, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con richiesta di riunione del presente giudizio ad altro promosso da tale
, pendente innanzi all'intetsato Ufficio con il n.113/2018 RG- Giudice designato Dott. Parte_1
G. Filograno la cui prima udienza è fissata per il 2 marzo 2018, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni fisici subiti nel medesimo sinistro per cui è causa”.
All'udienza del 01.06.2018, il Giudice di Pace ha dato atto della riunione del giudizio recante il n.
183/2018 RG al n. 113/2018 RG.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e prova testimoniale.
Esaurita l'istruttoria il Giudice di pace, con sentenza n. n.100/2021, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da e per infondatezza della stessa, condannando gli attori al Pt_1 Parte_2
pagamento delle spese di giudizio e ordinando la trasmissione degli atti alla Procura di Foggia per quanto di competenza.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e deducendo preliminarmente la sua Pt_1 Parte_2
nullità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro,
quale litisconsorte necessario e, nel merito, l'erroneità della sentenza gravata per la Parte_3
violazione dei principi di diritto in ordine sia al valore probatorio delle risultanze del P.R.A., nonché l'omessa valutazione dei mezzi di prova richiesti e di fatti decisivi per il giudizio.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo: “in via principale e preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n.100/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, in persona dell'avv. Gaetano
Filograno, in data 17-31/03/2021, per il motivo di cui in narrativa, e per l'effetto rimettere, ai sensi dell'art.354, primo comma, c.p.c., le parti innanzi al Giudice di Pace di Lucera adottando ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) in via subordinata nel merito, salvo gravame, e preliminarmente, anche in riforma della sentenza impugnata, ammettere i mezzi istruttori richiesti dagli attori negli atti di citazione di primo grado e, per la precisione, prova testimoniale con i testi ivi indicati e CTU medica volta a quantificare, sulla scorta della documentazione medica versata in atti di primo grado, la natura, durata e la entità delle lesioni personali patite dagli attori;
3) in ogni caso, accogliere lo spiegato appello e, pertanto, riformare la Sentenza n.100/2021 del Giudice di Pace di Lucera, in persona dell'avv. Gaetano Filograno, per i motivi tutti di cui in esposizione, adottando ogni consequenziale statuizione, ed in completo accoglimento delle specifiche e relative conclusioni rassegnate nelle citazioni di primo grado e nei relativi atti e verbali di causa che si abbiano qui per integralmente ritrascritte;
3) condannare la convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., all'integrale pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 7.2,.2022 si è costituita in appello l' Parte_4
deducendo anch'essa la nullità della gravata sentenza ed evidenziando che in entrambi i giudizi promossi in primo grado dagli odierni appellanti, successivamente riuniti, la compagnia assicurativa aveva eccepito, già con la propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di “in via preliminare Parte_3
eccepisce la improcedibilità della domanda così come avanzata dal sig. per la Controparte_2
omessa citazione nel presente giudizio del proprietario il veicolo presunto responsabile del sinistro, tale , da ritenersi litisconsorte necessario” e che gli odierni appellanti non si Parte_3
erano associati a tale eccezione preliminare. ha concluso chiedendo che: “ll Tribunale adito voglia, in via principale, dichiarare la CP_1
nullità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3
nell'ambito dei giudizi num.183/2018 R.G. e 113/2018 R.G. della sentenza del Giudice di Pace di
Lucera n.100/2021 emessa il 17/3/2021, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Giudice di primo grado, con concessione del termine per la riassunzione del processo ex art.353 c.p.c. Con condanna degli appellanti sig.ri e al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2 competenze del giudizio di secondo grado. In via estremamente subordinata rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e confermando la sentenza num.100/2021 Parte_1 Parte_2
resa dal Giudice di Pace di Lucera il 17/3/2021 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Dopo una serie di rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
In via preliminare ed assorbente il Tribunale rileva la violazione dell'art. 102 c.p.c. e la conseguente necessità di dichiarare nulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c.
L'art. 141 del d. lgs. 209/2005, nel disciplinare il diritto al risarcimento del terzo trasportato che rimanga coinvolto in un sinistro stradale, stabilisce che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…). Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148”. La Suprema Corte è in più occasioni intervenuta per precisare le condizioni dell'azione di cui all'art. 141 del Codice delle assicurazioni private. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, laddove il terzo trasportato agisca per il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario in giudizio.
I giudici di legittimità hanno recentemente ribadito (cfr. Cass. n.20752/2024) che, a norma dell'art. 23 legge n. 990/1969, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
Ne consegue che, ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data, come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante. Tale principio – ha, ancora, specificato la Corte – è applicabile (anche) in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005); nella specie, sia a quella ordinaria ex art. 144, sia a quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, come pure a quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato.
La regola de qua è, infatti, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (v. Cass. n. 25421/2014;
n. 23706/2016; n. 21896/2017; n. 9188/2018; n. 12226/2019: n. 14887/2019; n. 7755/2020; n.
53/2021; n. 22159/2021).
Nel caso in esame, da qualificarsi come azione ai sensi dell'art. 141 C.d.A., “emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa
Corte, già a partire dalla sentenza 22 novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n.
7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141” (cfr., da ultimo, Cass. n. 15637 del 4 giugno 2024).
Attesi, dunque, i punti fermi posti dalla Suprema Corte, dai quali questo giudicante non rinviene ragioni per cui discostarsi, e stante la pacifica circostanza della mancata citazione, nel corso del procedimento di primo grado, del responsabile del sinistro di cui è causa, , Parte_3
osserva il Tribunale che l'appello non può essere esaminato nel merito in quanto, alla stregua delle domande svolte in primo grado da parte attrice, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo l'asserito responsabile, un preciso interesse a partecipare al giudizio di primo Parte_3
grado.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Non avendolo fatto, si è verificata una nullità radicale della sentenza di primo grado, che ben può essere rilevata anche d'ufficio (posto che, nel caso in esame, è stata sollevata da entrambe le parti) e che non può essere sanata dal giudice d'appello, giacché altrimenti si perderebbe un grado di giudizio di merito;
infatti la violazione del litisconsorzio necessario integra uno dei casi tassativi di nullità per i quali è prevista in fase di appello la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
E' onere delle parti riassumere il giudizio innanzi al giudice a quo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, sancito dall'art. 354 co. 2 c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in considerazione dell'esito della controversia e delle ragioni poste a base della decisione, oggetto di contrasti giurisprudenziali in relazione al momento in cui si è instaurato il giudizio di primo grado, devono integralmente compensarsi tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio d'appello indicato in epigrafe così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Lucera n.100/2021 emessa il 17.03.2021, pubblicata il 31/03/2021, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. RA580787 nell'ambito del giudizio di primo grado;
- rimette le parti dinanzi al Giudice di Primo Grado, con termine per la riassunzione del processo ex art. 354 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Foggia, in data 22 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6604/2021 promossa da:
E rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Torremaggiore (FG) al Corso Italia n.31, presso il difensore;
APPELLANTI contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Staso elettivamente domiciliata in CP_1
Manfredonia, alla Via De Florio n.38/A presso il difensore;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n.100/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lucera il
17.03.2021, pubblicata il 31/03/2021;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atti di citazione del 23.11.2017 e del 05.12.2017, e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lucera, la Compagnia
Assicuratrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali CP_1
da essi subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 03/01/2014, alle ore 21:30.
A sostegno delle proprie domande risarcitorie e hanno dedotto che Parte_1 Parte_2
nelle predette condizioni di tempo essi viaggiavano in qualità di terzi trasportati a bordo del veicolo
Ford Fiesta tg. RA580787, condotta e di proprietà di allorquando, Parte_3 quest'ultimo, nel percorrere la Strada Provinciale Crocella di Motta-Volturino con direzione
Volturino, giunto al Km.2,500-3,00 (da Crocella di Motta), aveva perso il controllo del mezzo e, dopo aver invaso l'opposta corsia, aveva terminato la corsa ribaltandosi fuori strada nella scarpata.
Gli attori hanno concluso chiedendo:
-“A) accertare e dichiarare che il sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato Parte_1 all'interno della Ford Fiesta tg. RA580787, garantita dalla con polizza n.410467536; CP_1
B) accertare e dichiarare altresì che le lesioni patite nell'incidente come descritto in premessa sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa;
condannare, per l'effetto, l' , in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore ex 141 CdA al pagamento in favore del sig.
, a titolo di risarcimento delle lesioni personali dallo stesso patite in conseguenza del Parte_1
sinistro, della somma complessiva di euro 15.772,72, o di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito;
condannare la convenuta, al pagamento di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali ed oneri fiscali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
-“A) accertare e dichiarare che il sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato Parte_2 all'interno della Ford Fiesta tg. RA580787, garantita dalla con polizza n.410467536, CP_1
condotta da B) accertare e dichiarare altresì che le lesioni patite Parte_3 nell'incidente come descritto in premessa sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa;
condannare, per l'effetto, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore ex 141 CdA al pagamento in favore del sig. , a titolo di risarcimento Parte_2
delle lesioni personali dallo stessso patite in conseguenza del sinistro, della somma complessiva di euro 15.445,14, o di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito;
condannare la convenuta, al pagamento di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali ed oneri fiscali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. ”
Il giudizio promosso da è stato iscritto al n. 113/2018 RG, quello instaurato da è Pt_1 Parte_2
stato rubricato al n. 183/2018 RG.
L' si è costituita nel giudizio promosso da mediante il deposito in data CP_1 Parte_1
31.01.2018 di comparsa di costituzione e risposta, chiedendo di “ritenere infondata la domanda e, per l'effetto, rigettarla, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa” e, nel giudizio promosso da mediante il deposito in data 15.02.2018 di comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 chiedendo di “ritenere infondata la domanda e, per l'effetto, rigettarla, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con richiesta di riunione del presente giudizio ad altro promosso da tale
, pendente innanzi all'intetsato Ufficio con il n.113/2018 RG- Giudice designato Dott. Parte_1
G. Filograno la cui prima udienza è fissata per il 2 marzo 2018, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni fisici subiti nel medesimo sinistro per cui è causa”.
All'udienza del 01.06.2018, il Giudice di Pace ha dato atto della riunione del giudizio recante il n.
183/2018 RG al n. 113/2018 RG.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e prova testimoniale.
Esaurita l'istruttoria il Giudice di pace, con sentenza n. n.100/2021, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da e per infondatezza della stessa, condannando gli attori al Pt_1 Parte_2
pagamento delle spese di giudizio e ordinando la trasmissione degli atti alla Procura di Foggia per quanto di competenza.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e deducendo preliminarmente la sua Pt_1 Parte_2
nullità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro,
quale litisconsorte necessario e, nel merito, l'erroneità della sentenza gravata per la Parte_3
violazione dei principi di diritto in ordine sia al valore probatorio delle risultanze del P.R.A., nonché l'omessa valutazione dei mezzi di prova richiesti e di fatti decisivi per il giudizio.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo: “in via principale e preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n.100/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, in persona dell'avv. Gaetano
Filograno, in data 17-31/03/2021, per il motivo di cui in narrativa, e per l'effetto rimettere, ai sensi dell'art.354, primo comma, c.p.c., le parti innanzi al Giudice di Pace di Lucera adottando ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) in via subordinata nel merito, salvo gravame, e preliminarmente, anche in riforma della sentenza impugnata, ammettere i mezzi istruttori richiesti dagli attori negli atti di citazione di primo grado e, per la precisione, prova testimoniale con i testi ivi indicati e CTU medica volta a quantificare, sulla scorta della documentazione medica versata in atti di primo grado, la natura, durata e la entità delle lesioni personali patite dagli attori;
3) in ogni caso, accogliere lo spiegato appello e, pertanto, riformare la Sentenza n.100/2021 del Giudice di Pace di Lucera, in persona dell'avv. Gaetano Filograno, per i motivi tutti di cui in esposizione, adottando ogni consequenziale statuizione, ed in completo accoglimento delle specifiche e relative conclusioni rassegnate nelle citazioni di primo grado e nei relativi atti e verbali di causa che si abbiano qui per integralmente ritrascritte;
3) condannare la convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., all'integrale pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 7.2,.2022 si è costituita in appello l' Parte_4
deducendo anch'essa la nullità della gravata sentenza ed evidenziando che in entrambi i giudizi promossi in primo grado dagli odierni appellanti, successivamente riuniti, la compagnia assicurativa aveva eccepito, già con la propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di “in via preliminare Parte_3
eccepisce la improcedibilità della domanda così come avanzata dal sig. per la Controparte_2
omessa citazione nel presente giudizio del proprietario il veicolo presunto responsabile del sinistro, tale , da ritenersi litisconsorte necessario” e che gli odierni appellanti non si Parte_3
erano associati a tale eccezione preliminare. ha concluso chiedendo che: “ll Tribunale adito voglia, in via principale, dichiarare la CP_1
nullità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3
nell'ambito dei giudizi num.183/2018 R.G. e 113/2018 R.G. della sentenza del Giudice di Pace di
Lucera n.100/2021 emessa il 17/3/2021, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Giudice di primo grado, con concessione del termine per la riassunzione del processo ex art.353 c.p.c. Con condanna degli appellanti sig.ri e al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2 competenze del giudizio di secondo grado. In via estremamente subordinata rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e confermando la sentenza num.100/2021 Parte_1 Parte_2
resa dal Giudice di Pace di Lucera il 17/3/2021 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Dopo una serie di rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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In via preliminare ed assorbente il Tribunale rileva la violazione dell'art. 102 c.p.c. e la conseguente necessità di dichiarare nulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c.
L'art. 141 del d. lgs. 209/2005, nel disciplinare il diritto al risarcimento del terzo trasportato che rimanga coinvolto in un sinistro stradale, stabilisce che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…). Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148”. La Suprema Corte è in più occasioni intervenuta per precisare le condizioni dell'azione di cui all'art. 141 del Codice delle assicurazioni private. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, laddove il terzo trasportato agisca per il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario in giudizio.
I giudici di legittimità hanno recentemente ribadito (cfr. Cass. n.20752/2024) che, a norma dell'art. 23 legge n. 990/1969, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
Ne consegue che, ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data, come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante. Tale principio – ha, ancora, specificato la Corte – è applicabile (anche) in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005); nella specie, sia a quella ordinaria ex art. 144, sia a quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, come pure a quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato.
La regola de qua è, infatti, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (v. Cass. n. 25421/2014;
n. 23706/2016; n. 21896/2017; n. 9188/2018; n. 12226/2019: n. 14887/2019; n. 7755/2020; n.
53/2021; n. 22159/2021).
Nel caso in esame, da qualificarsi come azione ai sensi dell'art. 141 C.d.A., “emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa
Corte, già a partire dalla sentenza 22 novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n.
7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141” (cfr., da ultimo, Cass. n. 15637 del 4 giugno 2024).
Attesi, dunque, i punti fermi posti dalla Suprema Corte, dai quali questo giudicante non rinviene ragioni per cui discostarsi, e stante la pacifica circostanza della mancata citazione, nel corso del procedimento di primo grado, del responsabile del sinistro di cui è causa, , Parte_3
osserva il Tribunale che l'appello non può essere esaminato nel merito in quanto, alla stregua delle domande svolte in primo grado da parte attrice, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo l'asserito responsabile, un preciso interesse a partecipare al giudizio di primo Parte_3
grado.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Non avendolo fatto, si è verificata una nullità radicale della sentenza di primo grado, che ben può essere rilevata anche d'ufficio (posto che, nel caso in esame, è stata sollevata da entrambe le parti) e che non può essere sanata dal giudice d'appello, giacché altrimenti si perderebbe un grado di giudizio di merito;
infatti la violazione del litisconsorzio necessario integra uno dei casi tassativi di nullità per i quali è prevista in fase di appello la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
E' onere delle parti riassumere il giudizio innanzi al giudice a quo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, sancito dall'art. 354 co. 2 c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in considerazione dell'esito della controversia e delle ragioni poste a base della decisione, oggetto di contrasti giurisprudenziali in relazione al momento in cui si è instaurato il giudizio di primo grado, devono integralmente compensarsi tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio d'appello indicato in epigrafe così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Lucera n.100/2021 emessa il 17.03.2021, pubblicata il 31/03/2021, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. RA580787 nell'ambito del giudizio di primo grado;
- rimette le parti dinanzi al Giudice di Primo Grado, con termine per la riassunzione del processo ex art. 354 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Foggia, in data 22 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura