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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 349/2025 per la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Calzen n. 53/3 (c.f. ) e C.F._1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
53/3 (c.f. ), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Luisella Colusso del Foro di Venezia, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 25/02/2025, Parte_1
e , premettendo di essersi uniti in matrimonio a TR in data 27/06/2009 (atto Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 13, parte I, anno 2009) e che dall'unione sono nati in data 02/12/2009 il figlio , in data 13/10/2011 la figlia e Per_1 Per_2 in data 13/05/2014 la figlia , dato atto del venir meno tra le parti dell'affectio maritalis Per_3 necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa di divergenze tra loro ormai divenute insanabili, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. Con note d.d. 05/03/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
Con parere d.d. 06/03/2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e , si sono Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio a TR in data 27/06/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 13, parte I, anno 2009).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
03/06/1980 (c.f. ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
27/04/1972 (c.f. ) i quali si sono uniti in matrimonio con rito civile a C.F._2
TR in data 27/06/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 13, parte I, anno 2009) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta