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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/11/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice dott.ssa Giulia Nicolai Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
GENGHI, elettivamente domiciliata nello studio del difensore a Viareggio (LU) in Via F.
Cavallotti n. 3, come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEBORA CP_1 C.F._2
LO e dell'Avv. BEATRICE PAOLETTI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima a Viareggio (LU) in Via Roma n. 24, come da procura in atti;
RESISTENTE
con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 05.11.2025, con riferimento al verbale depositato il 04.11.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso nei confronti di , suo ex compagno e padre della Parte_1 CP_1 figlia nata a [...] il [...], chiedendo regolamentarsi l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni: affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento esclusivo presso di sé vista la tenera età della minore o, in subordine, disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ove il comportamento del padre sia ritenuto pregiudizievole per la minore;
regolamentare il diritto di visita del padre, stabilendo incontri concordati e compatibili con l'età e le esigenze della minore, con espresso divieto di presentarsi senza preavviso presso il domicilio materno, ovvero incontri osservati, qualora, all'esito dell'istruttoria, siano ravvisate criticità nella persona del padre;
disporre il versamento, da parte del padre, di un contributo per il mantenimento della minore pari ad
€400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme arretrate, relative al mancato o insufficiente mantenimento della figlia minore, per un importo complessivo da quantificarsi in corso di causa, maggiorato degli interessi legali, nonché, in via istruttoria, una valutazione psicologica o sociale del padre per stabilire la sua idoneità genitoriale, nonché, se ritenuto opportuno, l'attivazione di un percorso di mediazione familiare.
si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: disporre l'affidamento condiviso della figlia Per_1 con collocamento esclusivo presso la madre, che diverrà prevalente al compimento del terzo anno di età della minore, con pernottamenti presso il padre;
regolamentare le modalità di vista del padre coma da comparsa;
porre a suo carico l'obbligo di versare €250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno pagate direttamente dal padre.
2 Il 04.11.2025 sono state depositate note scritte con le quali le parti hanno chiesto la definizione della controversia mediante l'accoglimento delle conclusioni congiunte di seguito indicate:
“1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura della figlia, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia della stessa o nel caso di eventi traumatici ed altro che possa mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse della figlia. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita alla figlia quando è malata. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche della minore informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) Fino al compimento del terzo anno di età della minore (alla data del 20.09.2026), Per_2
sarà collocata in via esclusiva presso l'abitazione materna e, tenuto conto del regime
[...] sinora applicato e delle abitudini della figlia, per ogni singolo periodo composto da una settimana (e negli orari non coperti dalla permanenza della bambina presso l'asilo di appartenenza), la figlia trascorrerà con il padre la giornata di lunedì da dopo pranzo o, comunque, dall'uscita dall'asilo fino a dopo cena;
sabato da dopo pranzo sino a dopo cena oppure domenica l'intera giornata da prima di pranzo sino a dopo cena, prevedendo l'alternanza dei genitori nel prelevare e consegnare la figlia all'altro.
3) Previo avviso alla madre e compatibilmente alle esigenze lavorative del padre, CP_1 potrà trascorrere con la figlia anche la giornata di mercoledì o giovedì da dopo pranzo o dall'uscito dall'asilo sino a dopo cena.
4) Quando compirà tre anni (il 20 settembre 2026), sarà collocata prevalentemente Persona_2 presso la madre. Ogni settimana, negli orari in cui non sarà all'asilo o a scuola, trascorrerà del tempo con il padre nei seguenti modi: - Lunedì: dal termine dell'asilo/scuola (o da dopo pranzo)
3 fino a dopo cena. - Fine settimana: Sabato da dopo pranzo fino a dopo cena, oppure alternativamente Domenica per l'intera giornata, da prima di pranzo fino a dopo cena. A settimane alterne, pernotterà dal padre dal sabato dopo pranzo fino alla domenica alle Per_1 ore 18:00. I genitori si alterneranno nel compito di prelevare e riconsegnare la bambina.
5) Quando inizierà la scuola primaria, il padre trascorrerà con lei a settimane alterne, Per_1 negli orari non coperti dalla scuola, come segue: Settimana con pernotto: dal sabato dopo pranzo (o dall'uscita da scuola) fino al lunedì dopo cena. Settimana senza pernotto: - Lunedì: dal termine della scuola (o da dopo pranzo) fino a dopo cena. - Fine settimana: sabato da dopo pranzo fino a dopo cena, oppure domenica per l'intera giornata (da prima di pranzo fino a dopo cena). Anche in questo caso, i genitori si alterneranno nel prelevare e riconsegnare la figlia.
6) Nella regolamentazione del diritto di visita e pernottamento della figlia sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative e personali inderogabili dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse della figlia.
7) La minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi della minore in caso di impedimento e/o esigenze personali / lavorative del padre e/o della madre nei giorni di sua spettanza.
8) A partire dalla frequentazione della scuola primaria della minore, nei periodi di ferie, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con la figlia minore un periodo di massimo di 15 giorni consecutivi da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di 7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre la figlia e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé.
4 9) I genitori trascorreranno con la figlia minore le festività principali (Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
10) Nell'interesse della figlia i Sig.ri e si impegnano a non attuare in presenza della Pt_1 CP_1 figlia minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
11) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la minore obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta.
12) In considerazione dell'adottato regime di collocamento, il Sig. si obbliga a CP_1 corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Sig.ra entro Pt_1
e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo periodico perequativo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, somma che sarà Persona_2 aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.
13) Le spese straordinarie documentate sostenute in favore della figlia minore Persona_2 faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% in attuazione del Protocollo in uso al
Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere”.
All'udienza del 05.11.2025, presenti le parti personalmente, i rispettivi procuratori hanno insistito nelle conclusioni congiunte formulate nelle suddette note scritte, alle quali si sono riportati integralmente, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5 Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti in punto di affidamento, collocamento, frequentazioni e mantenimento della figlia minore, siccome rispondente agli interessi di quest'ultima.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo al regime di collocamento e ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, come sopra previsti, la soluzione indicata dagli stessi appare congrua ed equa, nonché idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore, e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 05.11.2025, con riferimento all'accordo di cui alle note scritte depositate il 04.11.2025, disponendo in conformità;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Nicolai Dott.ssa Anna Martelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice dott.ssa Giulia Nicolai Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
GENGHI, elettivamente domiciliata nello studio del difensore a Viareggio (LU) in Via F.
Cavallotti n. 3, come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEBORA CP_1 C.F._2
LO e dell'Avv. BEATRICE PAOLETTI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima a Viareggio (LU) in Via Roma n. 24, come da procura in atti;
RESISTENTE
con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 05.11.2025, con riferimento al verbale depositato il 04.11.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso nei confronti di , suo ex compagno e padre della Parte_1 CP_1 figlia nata a [...] il [...], chiedendo regolamentarsi l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni: affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento esclusivo presso di sé vista la tenera età della minore o, in subordine, disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ove il comportamento del padre sia ritenuto pregiudizievole per la minore;
regolamentare il diritto di visita del padre, stabilendo incontri concordati e compatibili con l'età e le esigenze della minore, con espresso divieto di presentarsi senza preavviso presso il domicilio materno, ovvero incontri osservati, qualora, all'esito dell'istruttoria, siano ravvisate criticità nella persona del padre;
disporre il versamento, da parte del padre, di un contributo per il mantenimento della minore pari ad
€400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme arretrate, relative al mancato o insufficiente mantenimento della figlia minore, per un importo complessivo da quantificarsi in corso di causa, maggiorato degli interessi legali, nonché, in via istruttoria, una valutazione psicologica o sociale del padre per stabilire la sua idoneità genitoriale, nonché, se ritenuto opportuno, l'attivazione di un percorso di mediazione familiare.
si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: disporre l'affidamento condiviso della figlia Per_1 con collocamento esclusivo presso la madre, che diverrà prevalente al compimento del terzo anno di età della minore, con pernottamenti presso il padre;
regolamentare le modalità di vista del padre coma da comparsa;
porre a suo carico l'obbligo di versare €250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno pagate direttamente dal padre.
2 Il 04.11.2025 sono state depositate note scritte con le quali le parti hanno chiesto la definizione della controversia mediante l'accoglimento delle conclusioni congiunte di seguito indicate:
“1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura della figlia, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia della stessa o nel caso di eventi traumatici ed altro che possa mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse della figlia. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita alla figlia quando è malata. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche della minore informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) Fino al compimento del terzo anno di età della minore (alla data del 20.09.2026), Per_2
sarà collocata in via esclusiva presso l'abitazione materna e, tenuto conto del regime
[...] sinora applicato e delle abitudini della figlia, per ogni singolo periodo composto da una settimana (e negli orari non coperti dalla permanenza della bambina presso l'asilo di appartenenza), la figlia trascorrerà con il padre la giornata di lunedì da dopo pranzo o, comunque, dall'uscita dall'asilo fino a dopo cena;
sabato da dopo pranzo sino a dopo cena oppure domenica l'intera giornata da prima di pranzo sino a dopo cena, prevedendo l'alternanza dei genitori nel prelevare e consegnare la figlia all'altro.
3) Previo avviso alla madre e compatibilmente alle esigenze lavorative del padre, CP_1 potrà trascorrere con la figlia anche la giornata di mercoledì o giovedì da dopo pranzo o dall'uscito dall'asilo sino a dopo cena.
4) Quando compirà tre anni (il 20 settembre 2026), sarà collocata prevalentemente Persona_2 presso la madre. Ogni settimana, negli orari in cui non sarà all'asilo o a scuola, trascorrerà del tempo con il padre nei seguenti modi: - Lunedì: dal termine dell'asilo/scuola (o da dopo pranzo)
3 fino a dopo cena. - Fine settimana: Sabato da dopo pranzo fino a dopo cena, oppure alternativamente Domenica per l'intera giornata, da prima di pranzo fino a dopo cena. A settimane alterne, pernotterà dal padre dal sabato dopo pranzo fino alla domenica alle Per_1 ore 18:00. I genitori si alterneranno nel compito di prelevare e riconsegnare la bambina.
5) Quando inizierà la scuola primaria, il padre trascorrerà con lei a settimane alterne, Per_1 negli orari non coperti dalla scuola, come segue: Settimana con pernotto: dal sabato dopo pranzo (o dall'uscita da scuola) fino al lunedì dopo cena. Settimana senza pernotto: - Lunedì: dal termine della scuola (o da dopo pranzo) fino a dopo cena. - Fine settimana: sabato da dopo pranzo fino a dopo cena, oppure domenica per l'intera giornata (da prima di pranzo fino a dopo cena). Anche in questo caso, i genitori si alterneranno nel prelevare e riconsegnare la figlia.
6) Nella regolamentazione del diritto di visita e pernottamento della figlia sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative e personali inderogabili dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse della figlia.
7) La minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi della minore in caso di impedimento e/o esigenze personali / lavorative del padre e/o della madre nei giorni di sua spettanza.
8) A partire dalla frequentazione della scuola primaria della minore, nei periodi di ferie, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con la figlia minore un periodo di massimo di 15 giorni consecutivi da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di 7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre la figlia e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé.
4 9) I genitori trascorreranno con la figlia minore le festività principali (Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
10) Nell'interesse della figlia i Sig.ri e si impegnano a non attuare in presenza della Pt_1 CP_1 figlia minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
11) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la minore obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta.
12) In considerazione dell'adottato regime di collocamento, il Sig. si obbliga a CP_1 corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Sig.ra entro Pt_1
e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo periodico perequativo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, somma che sarà Persona_2 aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.
13) Le spese straordinarie documentate sostenute in favore della figlia minore Persona_2 faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% in attuazione del Protocollo in uso al
Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere”.
All'udienza del 05.11.2025, presenti le parti personalmente, i rispettivi procuratori hanno insistito nelle conclusioni congiunte formulate nelle suddette note scritte, alle quali si sono riportati integralmente, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5 Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti in punto di affidamento, collocamento, frequentazioni e mantenimento della figlia minore, siccome rispondente agli interessi di quest'ultima.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo al regime di collocamento e ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, come sopra previsti, la soluzione indicata dagli stessi appare congrua ed equa, nonché idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore, e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 05.11.2025, con riferimento all'accordo di cui alle note scritte depositate il 04.11.2025, disponendo in conformità;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Nicolai Dott.ssa Anna Martelli
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