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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CONCETTA RUZZO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. SALVATORE LISTA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Alvignano (CE) il 04/06/2011, dal quale erano nati due figli il 17/12/2012 e Per_1
il 30/06/2017, e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a Per_2
causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito con risarcimento de danni non patrimoniali, l'affido condiviso dei figli con
1 collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé e la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio) a carico del resistente.
In data 31/03/2025 si costituiva il resistente, il quale dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, sita in Dragoni alla Via Roma n.367, di proprietà della , Parte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, con i beni e gli arredi ivi contenuti, ove vivrà Per_ congiuntamente ai figli minori, SI e SI;
Per_2
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi occupati e percettori di un reddito equivalente tra gli stessi;
- a titolo di mantenimento per i minori figli, il SI verserà la somma di euro 400,00 CP_1
mensili, entro il giorno dieci di ogni mese;
- le spese straordinarie secondo quanto dettato dalle linee guida del CNF del 29/11/2017 saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori previo riscontro tramite adeguata documentazione e previo accordo;
- l'assegno unico sarà trattenuto in via esclusiva dalla;
Parte_1
- il SI potrà tenere con sé i minori figli per giorni tre la settimana, ovvero il martedì CP_1
il giovedì ed il sabato, dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
- il SI trasferirà, entro la data del 01 maggio 2025 la propria residenza in Dragoni CP_1 alla Via Pozzo Sannillo Parco “La Gardenia”;
- i minori figli, a settimane alterne, pernotteranno presso il padre che terrà con sé gli stessi dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- durante le festività di precetto le parti convengono che le stesse verranno trascorse dai figli nel seguente modo: negli anni dispari il padre potrà tenere con sé i minori il 24 dicembre dalle ore
16.00 alle ore 11.00 del 25 dicembre, il primo gennaio dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del giorno successivo, il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 alle ore 10.30 del lunedì in Albis, mentre negli anni pari, nelle stesse modalità, la madre terrà con sé i minori;
- nel mese di agosto i minori trascorreranno con il padre 7 gg. di vacanza continuativi ed altri 7 gg non continuativi, concordando tra le parti le stesse entro il 30 Giugno di ogni anno;
- i ricorrenti, sin d'ora, autorizzano le competenti autorità amministrative al rilascio, in loro favore
e dei figli minori, del passaporto e/o carta d'identità valida per espatrio, senza necessità di altra formalità;
- sino al completamento del periodo previsto per le detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nella casa
2 coniugale, la riconoscerà il 50% delle detrazioni del 730 derivanti dalla Parte_1 ristrutturazione edilizia effettuata sull'immobile casa coniugale, attualmente in fase di sesto anno di recupero fiscale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CONCETTA RUZZO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. SALVATORE LISTA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Alvignano (CE) il 04/06/2011, dal quale erano nati due figli il 17/12/2012 e Per_1
il 30/06/2017, e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a Per_2
causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito con risarcimento de danni non patrimoniali, l'affido condiviso dei figli con
1 collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé e la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio) a carico del resistente.
In data 31/03/2025 si costituiva il resistente, il quale dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, sita in Dragoni alla Via Roma n.367, di proprietà della , Parte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, con i beni e gli arredi ivi contenuti, ove vivrà Per_ congiuntamente ai figli minori, SI e SI;
Per_2
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi occupati e percettori di un reddito equivalente tra gli stessi;
- a titolo di mantenimento per i minori figli, il SI verserà la somma di euro 400,00 CP_1
mensili, entro il giorno dieci di ogni mese;
- le spese straordinarie secondo quanto dettato dalle linee guida del CNF del 29/11/2017 saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori previo riscontro tramite adeguata documentazione e previo accordo;
- l'assegno unico sarà trattenuto in via esclusiva dalla;
Parte_1
- il SI potrà tenere con sé i minori figli per giorni tre la settimana, ovvero il martedì CP_1
il giovedì ed il sabato, dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
- il SI trasferirà, entro la data del 01 maggio 2025 la propria residenza in Dragoni CP_1 alla Via Pozzo Sannillo Parco “La Gardenia”;
- i minori figli, a settimane alterne, pernotteranno presso il padre che terrà con sé gli stessi dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- durante le festività di precetto le parti convengono che le stesse verranno trascorse dai figli nel seguente modo: negli anni dispari il padre potrà tenere con sé i minori il 24 dicembre dalle ore
16.00 alle ore 11.00 del 25 dicembre, il primo gennaio dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del giorno successivo, il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 alle ore 10.30 del lunedì in Albis, mentre negli anni pari, nelle stesse modalità, la madre terrà con sé i minori;
- nel mese di agosto i minori trascorreranno con il padre 7 gg. di vacanza continuativi ed altri 7 gg non continuativi, concordando tra le parti le stesse entro il 30 Giugno di ogni anno;
- i ricorrenti, sin d'ora, autorizzano le competenti autorità amministrative al rilascio, in loro favore
e dei figli minori, del passaporto e/o carta d'identità valida per espatrio, senza necessità di altra formalità;
- sino al completamento del periodo previsto per le detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nella casa
2 coniugale, la riconoscerà il 50% delle detrazioni del 730 derivanti dalla Parte_1 ristrutturazione edilizia effettuata sull'immobile casa coniugale, attualmente in fase di sesto anno di recupero fiscale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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