Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1485
TRIB
Sentenza 6 maggio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Prima Civile, ha pronunciato la sentenza di separazione giudiziale tra la ricorrente e il resistente, con intervento ex lege di un terzo soggetto. La ricorrente aveva inizialmente chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento per i figli. Il resistente si era costituito prendendo atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. Tale accordo prevedeva la separazione dei coniugi, la permanenza della casa coniugale nella disponibilità esclusiva della ricorrente con i figli, la rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento tra i coniugi, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli a carico del resistente, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, la trattenuta esclusiva dell'assegno unico da parte della ricorrente, un regime di visita e pernottamento dei figli presso il padre, la ripartizione delle festività e delle vacanze estive, l'autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio per i figli e la ripartizione del 50% delle detrazioni fiscali derivanti dalla ristrutturazione della casa coniugale.

Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e verificatane la conformità all'interesse dei minori e la non contrarietà a norme imperative, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, riportate in motivazione. La pronuncia di separazione è stata emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, del codice civile, considerando che la ricorrente aveva implicitamente rinunciato alla domanda di addebito a seguito dell'accordo. Il Tribunale ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alvignano di procedere alle annotazioni previste dalla legge e ha mandato alla cancelleria per gli adempimenti relativi alla comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Infine, le spese del giudizio sono state dichiarate interamente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa con accordo.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1485
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 1485
    Data del deposito : 6 maggio 2025

    Testo completo