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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa UE
LL, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5496 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “responsabilità dei genitori, tutori e dei maestri”, riservata per la decisione in data 24.01.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Ciro Santonicola, presso il cui studio, sito in Castellammare di
Stabia (NA), alla via Amato n. 7, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F. Controparte_1
, in p.l.r.p.t; P.IVA_1 Controparte_2
C.F. in p.l.r.p.t;
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, C.F. , in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
1 CONVENUTI
NONCHE'
(già ), P.Iva. , in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_4
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Vito Franco
Pignatelli, presso il cui studio, sito in Pozzuoli (NA), alla Via Antiniana n. 2/G, elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, presso il quale il giudizio era stato incardinato), chiedeva di accertare la Parte_1
responsabilità dell' del Controparte_2 [...]
del e dell , in relazione al sinistro Controparte_6 CP_7 Controparte_8
verificatosi, in data 18.12.2017, allorquando l'attore, all'epoca dei fatti ancora minorenne, mentre stava svolgendo la lezione di educazione fisica presso la palestra del suddetto istituto, veniva colpito da un compagno di classe, con un calcio al ginocchio destro;
per l'effetto, questi cadeva e riportava lesioni. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del danno subito all'attore e di condannare, per l'effetto, gli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 14.563,56 per i danni
(patrimoniali e non) ed euro 1.200,00 per spese mediche, ovvero al diverso importo
2 ritenuto di giustizia, oltre interessi, danni morali, patrimoniali e non, contenendo la domanda nei limiti di euro 26.000,00. Chiedeva, altresì, la revoca della condanna alle spese di lite di euro 800,00 disposta dal Tribunale di Torre Annunziata e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituivano il , l' e l' , i quali eccepivano: CP_1 Controparte_9 CP_10
1) l'esistenza di un giudicato sul capo dell'ordinanza di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torre Annunziata inerente alla condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite;
2) il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico;
3)
l'assenza di responsabilità della p.a., poiché l'evento era rientrante nell'alea dell'attività sportiva;
4) l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento, per non aver evitato l'accaduto utilizzando l'ordinaria diligenza;
5) in via subordinata, il concorso di colpa del danneggiato stesso. Contestavano, inoltre, il quantum del danno richiesto, perché eccessivo, tenuto conto dell'entità delle lamentate lesioni. Chiedevano, quindi, in primo luogo, di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia (già ), alla luce della Controparte_4 Controparte_5
polizza stipulata dall , per essere dalla stessa manlevati in caso di condanna e CP_2
concludevano chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione dell e, nel CP_2
merito, di rigettare la domanda, poiché infondata.
Autorizzata la relativa chiamata in causa e ritualmente notificatole l'atto di citazione, si costituiva la (già ), che eccepiva: 1) la Controparte_4 Controparte_5
nullità dell'atto di citazione per sua genericità; 2) il suo difetto di legittimazione passiva, sulla scorta della garanzia, di cui alla Polizza Infortuni n. 802643005. Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, poiché sfornita di prova. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
3 Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie 183 VI comma cpc), all'udienza del 24.01.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva introitata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per sua eccessiva genericità, essendo la stessa sufficientemente specifica e dettagliata nell'individuazione della domanda risarcitoria e delle ragioni poste a fondamento della stessa (caduta del minore nell'Istituto scolastico, durante le ore di lezione, a causa di un calcio dato da un altro alunno).
Trova, invece, accoglimento l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico. Invero, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene il Tribunale che, nelle controversie risarcitorie derivanti da illeciti commessi da personale dipendente del la legittimazione passiva spetti CP_7
soltanto al e non all'Istituto scolastico, per effetto del rapporto di CP_1
collegamento organico che lega il dipendente (docente) all'Amministrazione (Cass.
144484/2000; Cass. 10042/2006). La domanda nei confronti dell'
[...]
va, pertanto, dichiarata inammissibile. Controparte_2
Sempre in via preliminare, l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata non trova accoglimento.
Invero, il giudizio sulla legittimazione delle parti va effettuata in base alla prospettazione attorea (nel caso di specie della parte convenuta che effettuava la chiamata in causa del terzo) ed ogni valutazione in merito alla sussistenza ed alla operatività della polizza attiene, invece, al merito.
Trova, poi, accoglimento l'eccezione d'inammissibilità della domanda di revoca della condanna alle spese di lite contenuta nell'ordinanza che declinava la competenza territoriale.
4 Invero, “L'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello..” (Cass. civ. Sez. III Sent., 20/10/2011, n. 21697).
Pertanto, parte attrice, al fine di contestare la statuizione sulle spese del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza emessa in data 14.01.2021.
La predetta domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
In linea generale, l'invocata responsabilità va inquadrata come responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., nella quale l'onere della prova è così ripartito:
- il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale (l'iscrizione alla scuola), il danno subito dal minore e che il danno si sia verificato durante l'orario scolastico;
- il , per liberarsi dalla responsabilità, deve provare che l'evento CP_1
dannoso è derivato da causa a sé non imputabile e, quindi, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, di aver esercitato la vigilanza con la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete e che l'evento dannoso si è verificato, nonostante tale diligenza, per un fatto imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie l'attore allegava: “In data 18 dicembre 2017, , Parte_1
alunno dell' del Comune di Controparte_2 CP_6
stava svolgendo la lezione di educazione fisica presso la palestra del suddetto istituto allorquando veniva colpito, da un compagno di classe, con un calcio al ginocchio destro”.
5 Orbene, rileva il Tribunale che l'evento, così come sopra ricostruito, non possa essere imputato al , poiché la condotta di un alunno che colpisce un altro con un CP_1
calcio è del tutto imprevedibile e non evitabile con alcuna misura preventiva.
Alcuna omissione di controllo, inoltre, veniva posta in essere, in quanto l'insegnate era presente e prontamente soccorreva l'alunno, così compiendo la condotta necessaria a limitare quanto più possibile il danno subito dall'attore.
Si rileva, inoltre, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza vanno correlati “in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione” degli alunni (Cass. civ., sez.
III, 23 giugno 1993, n. 6937; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369), dovendo
“raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare” (Cass. civ., 4 marzo 1977 n. 894) o nelle classi inferiori (Cass. civ., 22 gennaio 1980 n. 516), mentre non richiede la continua presenza degli insegnanti “con
l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento”.
Pertanto, nel caso de quo assume rilevanza, altresì, la circostanza che l'attore, all'epoca dei fatti, frequentasse il terzo anno della scuola superiore di secondo grado e che avesse sedici anni, elemento che rendeva ancor più imprevedibile il verificarsi dell'evento.
La domanda attorea non trova, pertanto, accoglimento.
Ogni altra questione risulta assorbita nella precedente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in relazione al valore del procedimento (scaglione fino a 26.000,00 euro), ridotti del 30% stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
PQM
6 Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa UE
LL, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti dell
[...]
in p.l.r.p.t; Controparte_2
2) dichiara l'inammissibilità della domanda di revoca dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 14.1.21 nel punto relativo alla disciplina delle spese di lite;
3) rigetta ogni domanda attorea nei confronti del
[...]
, in p.l.r.p.t. e dell' Controparte_11 Controparte_3
, in p.l.r.p.t.;
[...]
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
, dall Controparte_11 [...]
e dall' Controparte_2 Controparte_3
, che liquida in euro 3.553,90, oltre spese generali al 15% dei
[...]
compensi, IVA e CPA, come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, che liquida in euro 3.553,90, oltre spese generali al 15% dei Controparte_4
compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 19.5.25
Il Giudice
Dott.ssa UE LL
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