Sentenza 8 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2024, proposto da
Officine CST S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Edgardo Francesco Leo, in Bari, via Argiro, n. 95;
contro
Comune di Andria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 829/2023 – R.G.N. 1614/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 15.7.2023 e notificato in data 18.7.2023 al Comune di Andria, dichiarato definitivamente esecutivo in data 30.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Trani ha ingiunto al Comune di Andria di pagare in favore della parte ricorrente la somma di € 1.594.265,81, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio, liquidate in € 5.712,00 per compensi e in € 870,00 per esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione debitrice, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 30 ottobre 2023 e, in pari data, la ricorrente ha provveduto a notificare nuovamente al Comune di Andria il predetto decreto ingiuntivo in forma esecutiva.
Successivamente, il Comune di Andria ha provveduto ad effettuare pagamenti parziali che hanno ridotto il suo debito, pertanto allo stato – dichiara parte ricorrente – l’ente è ancora debitore dell’importo di € 1.152.684,42 a titolo di sorte capitale oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare – per le somme spettanti, non ancora corrisposte, e relativi interessi di mora – l’ottemperanza del Comune di Andria al predetto decreto ingiuntivo nel termine di 30 giorni, o in quello ritenuto idoneo, dalla notifica del provvedimento emanando. Inoltre, ha anche chiesto la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, nonché la fissazione della somma di danaro da versare, a cura del debitore, come penalità di mora.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Dalle allegazioni supportate dalla documentazione versata in atti emerge:
- che il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Andria in data 18 luglio 2023, tramite i relativi indirizzi PEC;
- che il decreto ingiuntivo, in quanto non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 30 ottobre 2023;
- che risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
A fronte del giudicato promanante dal predetto decreto ingiuntivo, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio, dunque non risulta alcuna giustificazione in merito al mancato soddisfacimento del credito (residuo) vantato dalla ricorrente.
Deve, pertanto, essere ordinato al Comune di Andria di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia e dunque di corrispondere alla ricorrente le somme richieste in ricorso, vale a dire l'importo di € 1.152.684,42, oltre interessi, spese del procedimento monitorio, liquidate in € 5.712,00 per compensi e in € 870,00 per esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento, non ritenendo altresì congruo applicare nel caso di specie la misura della penalità di mora.
Sussistono, infine, giusti motivi di equità per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Andria di dare piena e integrale esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, al decreto ingiuntivo n. 829/2023, emesso dal Tribunale di Trani il 15 luglio 2023, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO