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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16189 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57002 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 18.11.25, vertente
TRA
, in proprio, rappresentata e difesa da Parte_1
se stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in 00169 Roma, Via Pietro Romano n. 33, Sc. D – int. 2, Pal. B/4, PEC: , Email_1
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
PARTE OPPOSTA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data
14.12.2023, l'Avv.to chiedeva: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo annullamento del decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, emesso dal
Tribunale di Roma, Sez. I Civile, nel procedimento R.G.
4376/21, a cui è stato riunito quello recante numero R.G.
32278/21, depositato il 21.11.23 e comunicato il 29.11.23
(doc. 01, 04) e ogni più utile declaratoria del caso o di legge, in accoglimento della presente opposizione ed in riforma del precedente provvedimento di liquidazione, disporre la liquidazione dei compensi al ricorrente difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura di €
25.263,00 (venticinquemiladuecentosessantatre/00), oltre spese generali di studio (15%), da liquidarsi espressamente, oltre IVA e CA come per legge, per il patrocinio svolto in favore della Sig.ra nei procedimenti iscritti Parte_2
presso il Tribunale di Roma, ai numeri R.G. 32278/21, R.G.
4376/21 e R.G. 4376/21 sub 1, secondo quanto risultante dalla nota spese depositata in atti il 20.03.23 (doc. 10), 3
ridotta ex art. 130 D.P.R. 115/2002 o la somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento delle somme accertate, oltre interessi dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compenso, spese generali di studio 15%, spese esenti e non, IVA e CA come per legge del presente giudizio, oltre maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/14, se dovuta ”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo: “dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari e con l'ulteriore riduzione ex art. 130 del
D.P.R. n. 115/2002. Con vittoria delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.11.25, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Che con delibera n. 6152/20 del 22.10.2020, l'Ordine degli Avvocati di Roma ammetteva, in via anticipata e Parte provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, 4
per il procedimento di separazione coniugale da Pt_2
IO LG (doc. 06). 2);
2. Che in data 08.05.21, aveva depositato presso il
Tribunale di Roma, ricorso per separazione giudiziale dei coniugi c/ IO LG, iscritto a Parte_2
ruolo con il numero R.G. 32278/21 e assegnato alla
Sez. I (doc. 07);
3. Che in data 10.05.21, riceveva la notifica Parte_2
del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e del decreto di fissazione dell'udienza del 16.06.21, iscritto dal difensore di IO LG, il 25.01.21, al
Tribunale di Roma, R.G. 4376/21 (doc. 08). Rilevata, quindi, la connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti R.G. 4376/21 e R.G. 32278/21, con ordinanza del 23.07.21, il Presidente f.f. disponeva la riunione del procedimento R.G. 32278/21 al portante
R.G. 4376/21 ed emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c (doc. 09);
4. Che avverso i suddetti provvedimenti temporanei ed urgenti, la difesa del ricorrente, IO LG proponeva reclamo in Corte d'Appello di Roma, R.G.
51686/21; reclamo che si concludeva con ordinanza di rigetto del 14.04.22;
5. Che Il 01.08.22, il difensore di LG depositava istanza per la modifica delle condizioni di 5
separazione, da cui originava il subprocedimento R.G
4376/21 - sub 1, che si concludeva il 05.12.22, con accoglimento parziale della domanda (doc. 05);
6. Che per l'opera svolta nei procedimenti R.G. 32278/21,
4376/21, 4376/21 sub 1, il 20.03.23, depositava al
Tribunale di Roma istanza di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a
Spese dello Stato, (doc. 10);
7. Che l'attività svolta in detti procedimenti era consistita:
a. per quanto riguarda il procedimento, iscritto al numero R.G. 32278/2021, nell'audizione dell'assistita, nello studio della controversia, redazione e iscrizione del ricorso introduttivo, redazione e deposito delle note per la trattazione scritta dell'udienza 14.07.21, nell'esame dei provvedimenti emessi, nell'esame degli atti e della documentazione avversaria;
nella redazione e deposito della presente istanza di liquidazione onorari:
b. Per quanto riguarda il ricorso R.G. 4376/2021,
l'attività era consistita nell'audizione dell'assistita, nello studio della controversia, nello studio ed esame degli atti e documenti avversari, nella redazione e deposito della memoria difensiva con domanda riconvenzionale, della comparsa di 6
costituzione e risposta, delle memorie ex art. 183, co. VI, n. 1-2-3 c.p.c., della comparsa conclusionale e delle memorie di replica;
nella redazione e deposito delle note per la trattazione scritta delle udienze del 16.06.21, 14.07.21, 01.02.22,
14.06.22, 10.01.23; nell'esame di tutti i provvedimenti resi all'esito di ogni udienza;
nella redazione e deposito della presente istanza di liquidazione onorari;
infine, nell'esame del provvedimento conclusivo del procedimento;
c. Per il sub procedimento di modifica delle condizioni di separazione, R.G. 4376-1/2021, l'attività era consistita nell'audizione dell'assistita, nello studio della controversia, nello studio ed esame degli atti e documenti avversari, nella redazione e deposito della memoria difensiva di costituzione;
nella redazione e deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.22; nell'esame del provvedimento emesso all'esito della predetta udienza, il 17.10.22; nel deposito dell'ulteriore documentazione richiesta ed esame di quella prodotta dalla parte avversaria;
nell'esame del provvedimento conclusivo del procedimento;
8. Che ai sensi del D.M. 55/2014, le tre controversie di cui sopra rientrano nei procedimenti contenziosi 7
dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile medio.
Per il ricorso R.G. 32278/21, l'attività svolta si è articolata nelle fasi di studio (€ 2.127,00) e introduttiva
(€ 1.476,00), poiché il ricorso R.G. 32278/21 è stato riunito per connessione oggettiva e soggettiva al procedimento R.G. 4376/21. Il compenso previsto nel
D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, nei procedimenti contenziosi dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile medio è di € 3.543,00 oltre Spese generali di studio (15%), oltre IVA e CA come per legge. Per il ricorso R.G. 4376/21, l'attività svolta si è articolata nelle fasi di studio (€ 2.127,00), introduttiva
(€ 1.476,00), trattazione (€ 3.748,00), decisionale (€
3.579.00) e così in totale € 10.860,00, oltre spese generali di studio (15%), oltre IVA e CA come per legge. Per il ricorso R.G. 4376/2021 sub 1, l'attività svolta si è articolata nelle fasi di studio (€ 2.127,00), introduttiva (€ 1.476,00), trattazione (€ 3.748,00), decisionale (€ 3.579.00) e così in totale € 10.860,00 oltre spese generali di studio (15%), oltre IVA e CA come per legge;
9. Che con decreto di liquidazione del 21.11.23, comunicato il 29.11.23, il Tribunale di Roma, per il procedimento R.G. 4376/21 riunito al procedimento
R.G. 32278/21, liquidava per l'intera attività prestata 8
la somma di € 1.129,75, per compensi professionali, oltre accessori come per legge (doc. 01, 04). Nulla disponeva in merito al subprocedimento R.G. 4376/21-
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività della propria impugnazione;
2. Che il giudice procedente che aveva liquidato il compenso professionale del ricorrente aveva considerato la causa di valore indeterminabile di minore complessità;
3. Che relativamente alla omessa liquidazione del compenso professionale attinente ai procedimenti recanti R.G. nn. 32278/2021 e 4376/2021 sub 1, occorre rilevare che, in relazione al primo, il giudice procedente ha provveduto ad un'unica liquidazione considerando anche l'attività defensionale che l'Avv. aveva espletato nel procedimento n. Parte_1
32278/21; tale ultimo procedimento è stato infatti riunito nel procedimento recante R.G. n. 4376/21 ed ha perduto la sua autonomia. Diversamente, in relazione al subprocedimento R.G. n. 4376/21-1, deve essere affermata l'autonomia di quest'ultimo rispetto al procedimento principale, con conseguente necessità di procedersi a separata liquidazione dei compensi professionali afferenti al subprocedimento. 9
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che lo stesso è stato depositato in data 14.12.23 a fronte della avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato in data 21.11.23, così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 106 del 12 maggio
2016.
Giova, altresì, specificare che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, di talché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018,
2206/2020).
Deve, inoltre, ricordarsi che ai sensi dell'art. 82 del dpr
115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, 10
non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Stabilito quanto sopra e entrando nel merito della vicenda, deve evidenziarsi che l'Avv.to ha Parte_1
depositato agli del presente giudizio la documentazione attestante lo svolgimento della sua attività professionale nel giudizi sopra citati.
Orbene, deve, rilavarsi che dalla lettura degli atti processuali versati da parte ricorrente, il giudizio avente rg
4376/21 è stato immediatamente riunito a quello avente eg.
32278/21 e che, dunque, per gli stessi deve essere effettuata una unica liquidazione delle spettanze in favore dell'odierno ricorrente. Nel merito, trattasi di contenzioso avente valore indeterminabile e qualificabile con complessità bassa (il ricorso introduttivo formulato dal ricorrente si sostanzia di sole n. pagine e alcuna istruttoria è stata espletata nel corso del giudizio. Di talchè, essendosi svolte le sole fasi introduttiva, studio e decisionale, in ragione delle predette argomentazioni, deve essere liquidato all'avv.to Parte_1
l'importo di euro 1.984,00 oltre oneri di legge.
Quanto poi al sub procedimento svoltosi presso la Corte
d'Appello di Roma, in virtù dei criteri sopra citati e validi 11
anche per l'ipotesi in questione, va liquidata la somma di euro
1.842,00.
Pertanto, alla luce di ciò, applicando la riduzione del
50% ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002, la somma spettante al ricorrente ammonta ad euro 1.842,00 oltre oneri di legge.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57002/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Liquida in favore del ricorrente la somma di euro
1.842,00 oltre oneri di legge;
❖ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.11.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57002 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 18.11.25, vertente
TRA
, in proprio, rappresentata e difesa da Parte_1
se stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in 00169 Roma, Via Pietro Romano n. 33, Sc. D – int. 2, Pal. B/4, PEC: , Email_1
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
PARTE OPPOSTA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data
14.12.2023, l'Avv.to chiedeva: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo annullamento del decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, emesso dal
Tribunale di Roma, Sez. I Civile, nel procedimento R.G.
4376/21, a cui è stato riunito quello recante numero R.G.
32278/21, depositato il 21.11.23 e comunicato il 29.11.23
(doc. 01, 04) e ogni più utile declaratoria del caso o di legge, in accoglimento della presente opposizione ed in riforma del precedente provvedimento di liquidazione, disporre la liquidazione dei compensi al ricorrente difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura di €
25.263,00 (venticinquemiladuecentosessantatre/00), oltre spese generali di studio (15%), da liquidarsi espressamente, oltre IVA e CA come per legge, per il patrocinio svolto in favore della Sig.ra nei procedimenti iscritti Parte_2
presso il Tribunale di Roma, ai numeri R.G. 32278/21, R.G.
4376/21 e R.G. 4376/21 sub 1, secondo quanto risultante dalla nota spese depositata in atti il 20.03.23 (doc. 10), 3
ridotta ex art. 130 D.P.R. 115/2002 o la somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento delle somme accertate, oltre interessi dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compenso, spese generali di studio 15%, spese esenti e non, IVA e CA come per legge del presente giudizio, oltre maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/14, se dovuta ”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo: “dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari e con l'ulteriore riduzione ex art. 130 del
D.P.R. n. 115/2002. Con vittoria delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.11.25, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Che con delibera n. 6152/20 del 22.10.2020, l'Ordine degli Avvocati di Roma ammetteva, in via anticipata e Parte provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, 4
per il procedimento di separazione coniugale da Pt_2
IO LG (doc. 06). 2);
2. Che in data 08.05.21, aveva depositato presso il
Tribunale di Roma, ricorso per separazione giudiziale dei coniugi c/ IO LG, iscritto a Parte_2
ruolo con il numero R.G. 32278/21 e assegnato alla
Sez. I (doc. 07);
3. Che in data 10.05.21, riceveva la notifica Parte_2
del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e del decreto di fissazione dell'udienza del 16.06.21, iscritto dal difensore di IO LG, il 25.01.21, al
Tribunale di Roma, R.G. 4376/21 (doc. 08). Rilevata, quindi, la connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti R.G. 4376/21 e R.G. 32278/21, con ordinanza del 23.07.21, il Presidente f.f. disponeva la riunione del procedimento R.G. 32278/21 al portante
R.G. 4376/21 ed emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c (doc. 09);
4. Che avverso i suddetti provvedimenti temporanei ed urgenti, la difesa del ricorrente, IO LG proponeva reclamo in Corte d'Appello di Roma, R.G.
51686/21; reclamo che si concludeva con ordinanza di rigetto del 14.04.22;
5. Che Il 01.08.22, il difensore di LG depositava istanza per la modifica delle condizioni di 5
separazione, da cui originava il subprocedimento R.G
4376/21 - sub 1, che si concludeva il 05.12.22, con accoglimento parziale della domanda (doc. 05);
6. Che per l'opera svolta nei procedimenti R.G. 32278/21,
4376/21, 4376/21 sub 1, il 20.03.23, depositava al
Tribunale di Roma istanza di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a
Spese dello Stato, (doc. 10);
7. Che l'attività svolta in detti procedimenti era consistita:
a. per quanto riguarda il procedimento, iscritto al numero R.G. 32278/2021, nell'audizione dell'assistita, nello studio della controversia, redazione e iscrizione del ricorso introduttivo, redazione e deposito delle note per la trattazione scritta dell'udienza 14.07.21, nell'esame dei provvedimenti emessi, nell'esame degli atti e della documentazione avversaria;
nella redazione e deposito della presente istanza di liquidazione onorari:
b. Per quanto riguarda il ricorso R.G. 4376/2021,
l'attività era consistita nell'audizione dell'assistita, nello studio della controversia, nello studio ed esame degli atti e documenti avversari, nella redazione e deposito della memoria difensiva con domanda riconvenzionale, della comparsa di 6
costituzione e risposta, delle memorie ex art. 183, co. VI, n. 1-2-3 c.p.c., della comparsa conclusionale e delle memorie di replica;
nella redazione e deposito delle note per la trattazione scritta delle udienze del 16.06.21, 14.07.21, 01.02.22,
14.06.22, 10.01.23; nell'esame di tutti i provvedimenti resi all'esito di ogni udienza;
nella redazione e deposito della presente istanza di liquidazione onorari;
infine, nell'esame del provvedimento conclusivo del procedimento;
c. Per il sub procedimento di modifica delle condizioni di separazione, R.G. 4376-1/2021, l'attività era consistita nell'audizione dell'assistita, nello studio della controversia, nello studio ed esame degli atti e documenti avversari, nella redazione e deposito della memoria difensiva di costituzione;
nella redazione e deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.22; nell'esame del provvedimento emesso all'esito della predetta udienza, il 17.10.22; nel deposito dell'ulteriore documentazione richiesta ed esame di quella prodotta dalla parte avversaria;
nell'esame del provvedimento conclusivo del procedimento;
8. Che ai sensi del D.M. 55/2014, le tre controversie di cui sopra rientrano nei procedimenti contenziosi 7
dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile medio.
Per il ricorso R.G. 32278/21, l'attività svolta si è articolata nelle fasi di studio (€ 2.127,00) e introduttiva
(€ 1.476,00), poiché il ricorso R.G. 32278/21 è stato riunito per connessione oggettiva e soggettiva al procedimento R.G. 4376/21. Il compenso previsto nel
D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, nei procedimenti contenziosi dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile medio è di € 3.543,00 oltre Spese generali di studio (15%), oltre IVA e CA come per legge. Per il ricorso R.G. 4376/21, l'attività svolta si è articolata nelle fasi di studio (€ 2.127,00), introduttiva
(€ 1.476,00), trattazione (€ 3.748,00), decisionale (€
3.579.00) e così in totale € 10.860,00, oltre spese generali di studio (15%), oltre IVA e CA come per legge. Per il ricorso R.G. 4376/2021 sub 1, l'attività svolta si è articolata nelle fasi di studio (€ 2.127,00), introduttiva (€ 1.476,00), trattazione (€ 3.748,00), decisionale (€ 3.579.00) e così in totale € 10.860,00 oltre spese generali di studio (15%), oltre IVA e CA come per legge;
9. Che con decreto di liquidazione del 21.11.23, comunicato il 29.11.23, il Tribunale di Roma, per il procedimento R.G. 4376/21 riunito al procedimento
R.G. 32278/21, liquidava per l'intera attività prestata 8
la somma di € 1.129,75, per compensi professionali, oltre accessori come per legge (doc. 01, 04). Nulla disponeva in merito al subprocedimento R.G. 4376/21-
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività della propria impugnazione;
2. Che il giudice procedente che aveva liquidato il compenso professionale del ricorrente aveva considerato la causa di valore indeterminabile di minore complessità;
3. Che relativamente alla omessa liquidazione del compenso professionale attinente ai procedimenti recanti R.G. nn. 32278/2021 e 4376/2021 sub 1, occorre rilevare che, in relazione al primo, il giudice procedente ha provveduto ad un'unica liquidazione considerando anche l'attività defensionale che l'Avv. aveva espletato nel procedimento n. Parte_1
32278/21; tale ultimo procedimento è stato infatti riunito nel procedimento recante R.G. n. 4376/21 ed ha perduto la sua autonomia. Diversamente, in relazione al subprocedimento R.G. n. 4376/21-1, deve essere affermata l'autonomia di quest'ultimo rispetto al procedimento principale, con conseguente necessità di procedersi a separata liquidazione dei compensi professionali afferenti al subprocedimento. 9
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che lo stesso è stato depositato in data 14.12.23 a fronte della avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato in data 21.11.23, così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 106 del 12 maggio
2016.
Giova, altresì, specificare che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, di talché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018,
2206/2020).
Deve, inoltre, ricordarsi che ai sensi dell'art. 82 del dpr
115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, 10
non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Stabilito quanto sopra e entrando nel merito della vicenda, deve evidenziarsi che l'Avv.to ha Parte_1
depositato agli del presente giudizio la documentazione attestante lo svolgimento della sua attività professionale nel giudizi sopra citati.
Orbene, deve, rilavarsi che dalla lettura degli atti processuali versati da parte ricorrente, il giudizio avente rg
4376/21 è stato immediatamente riunito a quello avente eg.
32278/21 e che, dunque, per gli stessi deve essere effettuata una unica liquidazione delle spettanze in favore dell'odierno ricorrente. Nel merito, trattasi di contenzioso avente valore indeterminabile e qualificabile con complessità bassa (il ricorso introduttivo formulato dal ricorrente si sostanzia di sole n. pagine e alcuna istruttoria è stata espletata nel corso del giudizio. Di talchè, essendosi svolte le sole fasi introduttiva, studio e decisionale, in ragione delle predette argomentazioni, deve essere liquidato all'avv.to Parte_1
l'importo di euro 1.984,00 oltre oneri di legge.
Quanto poi al sub procedimento svoltosi presso la Corte
d'Appello di Roma, in virtù dei criteri sopra citati e validi 11
anche per l'ipotesi in questione, va liquidata la somma di euro
1.842,00.
Pertanto, alla luce di ciò, applicando la riduzione del
50% ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002, la somma spettante al ricorrente ammonta ad euro 1.842,00 oltre oneri di legge.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57002/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Liquida in favore del ricorrente la somma di euro
1.842,00 oltre oneri di legge;
❖ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.11.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)