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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 31/2023 proposta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. DAVIDE DEI CAS ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Tirano, Via Della Repubblica n. 36
ricorrente
contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato presso
[...]
in , Via XXV Aprile n. 5 CP_2 CP_2
convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
A) Processualmente – pregiudizialmente sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza
Ingiunzione opposta considerato che il ricorrente, ad oggi – come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6) – ha già provveduto ad integralmente versare all' le somme oggetto degli Atti di accertamento posti alla base dell'Ordinanza CP_1
Ingiunzione de qua ed in considerazione dell'elevato importo rispetto alla somma contestata;
B) Nel merito:
- accertato e dichiarato che e la Società Vacanze 2000 S.r.l. hanno, con Parte_1
Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all' Controparte_3
provveduto al versamento delle somme dovute all' in forza
[...] CP_1
degli accertamenti prot. n. 7700.18/09/2017.0088385 del 09/10/2017 e prot. n.
7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017; accertata e dichiarata quindi l'infondatezza
e/o l'insussistenza della pretesa sanzionatoria dell' di cui all'Ordinanza CP_1
Ingiunzione n. OI-000316846 dell' in data 24/01/2023; conseguentemente CP_1 annullare o revocare la precitata notificata Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI- CP_1
000316846 dell'importo – per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 6 del D.L. n.
8/2016 – di € 10.006,60.
- con vittoria di spese ed onorari di causa con IVA e C.A..”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere, perché infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta
e dichiarandone l'esecutorietà.
Con condanna alle spese di controparte”.
RAGI ONI DI F ATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 avanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di
Giudice del Lavoro, e impugnavano Parte_1 Parte_2
l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000316846, notificata da in data 01/02/2023 (All. CP_1
A ricorrenti), con la quale era stato loro comminato il pagamento di complessivi €
10.000,00 a titolo di sanzione ai sensi della L. 689/1981, oltre ad € 6,60 a titolo di spese, in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali nell'annualità 2016 (in particolare per violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. n. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 11/11/1983).
Pag. 2 di 5 A fondamento del ricorso i ricorrenti allegavano, quale unico motivo compiutamente e specificamente articolato (1), l'illegittimità della sanzione irrogata, in quanto connessa ad una contestazione relativa all'omesso versamento di contributi in realtà superata, poiché i medesimi contributi erano stati successivamente versati all'esito della presentazione, in data 24/04/2019, dell'Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all' (“rottamazione - ter”). Controparte_3
In data 17/05/2023 si costituiva , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 14/06/2023 chiedeva un termine per poter assumere le proprie CP_1 determinazioni all'esito della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.
All'udienza del 27/11/2023 parte ricorrente dava atto di non accettare la proposta di riliquidazione della sanzione nelle more formulata da . CP_1
All'udienza del 04/03/2025 la causa veniva quindi decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede (All. A ricorrenti), notificata a ella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
e a quest'ultima società, in qualità di obbligato in solido, scaturisce dagli atti di
[...]
accertamento n. 7700.18/09/2017.0088385 e n. 7700.18/09/2017.0088386 del CP_1
09/10/2017, nell'ambito dei quali era stata contestata la violazione dell'art. 2 comma 1- bis, D.L. n. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del
11/11/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in relazione a talune mensilità del 2016 per complessivi € 4.380,98 (docc. 1 e 2 ricorrenti).
Pag. 3 di 5 La norma richiamata, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, sanciva che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La predetta disposizione, nel prevedere un'ipotesi di illecito amministrativo connessa all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per un importo inferiore a
€ 10.000,00 annui (a seguito della depenalizzazione della relativa fattispecie) contempla espressamente, quale unica causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa (o di non punibilità in caso di rilevanza penale della condotta per i casi di omissioni superiori ai 10.000,00 euro annui), l'avvenuto versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Per l'effetto, una volta decorso il citato termine di tre mesi, non può assumere alcuna rilevanza, in punto di assoggettabilità alla sanzione amministrativa di cui sopra, la successiva estinzione del debito contributivo, posto che tale circostanza non è idonea a far venire meno l'illecito ormai consumato, né la “punibilità” del suo autore.
Nel caso di specie è pacifico che gli atti di accertamento con i quali è stata contestata ai ricorrenti la violazione posta a fondamento dell'illecito amministrativo oggetto di causa sono stati notificati in data 09/10/2017 (doc. 3 convenuto) e che i contributi omessi sono stati versati solamente mediante presentazione di istanza di definizione agevolata in data
24/09/2019 (doc. 6 ricorrente), pertanto oltre un anno e mezzo dopo il decorso del termine di tre mesi di cui al richiamato articolo 2 comma 1-bis.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 04/03/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si evince dalle conclusioni rassegnate (“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
A) Processualmente – pregiudizialmente sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione opposta considerato che il ricorrente, ad oggi – come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6) – ha già CP_ provveduto ad integralmente versare all' le somme oggetto degli Atti di accertamento posti alla base dell'Ordinanza Ingiunzione de qua ed in considerazione dell'elevato importo rispetto alla somma contestata;
B) Nel merito:
- accertato e dichiarato che e la Società Vacanze 2000 S.r.l. hanno, con Istanza di Parte_1 definizione agevolata dei carichi affidati all' CP_3 Controparte_3CP_ provveduto al versamento delle somme dovute all' in forza degli accertamenti prot. n. 7700.18/09/2017.0088385 del 09/10/2017 e prot. n. 7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017; accertata CP_ e dichiarata quindi l'infondatezza e/o l'insussistenza della pretesa sanzionatoria dell' di cui CP_ all'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000316846 dell' in data 24/01/2023; conseguentemente annullare CP_
o revocare la precitata notificata Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI- 000316846 dell'importo – per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 6 del D.L. n. 8/2016 – di € 10.006,60.
- con vittoria di spese ed onorari di causa con IVA e C.A..”) e dal fatto che le ulteriori, brevi, deduzioni di cui al ricorso sono definite quali “divagazioni”.
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 31/2023 proposta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. DAVIDE DEI CAS ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Tirano, Via Della Repubblica n. 36
ricorrente
contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato presso
[...]
in , Via XXV Aprile n. 5 CP_2 CP_2
convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
A) Processualmente – pregiudizialmente sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza
Ingiunzione opposta considerato che il ricorrente, ad oggi – come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6) – ha già provveduto ad integralmente versare all' le somme oggetto degli Atti di accertamento posti alla base dell'Ordinanza CP_1
Ingiunzione de qua ed in considerazione dell'elevato importo rispetto alla somma contestata;
B) Nel merito:
- accertato e dichiarato che e la Società Vacanze 2000 S.r.l. hanno, con Parte_1
Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all' Controparte_3
provveduto al versamento delle somme dovute all' in forza
[...] CP_1
degli accertamenti prot. n. 7700.18/09/2017.0088385 del 09/10/2017 e prot. n.
7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017; accertata e dichiarata quindi l'infondatezza
e/o l'insussistenza della pretesa sanzionatoria dell' di cui all'Ordinanza CP_1
Ingiunzione n. OI-000316846 dell' in data 24/01/2023; conseguentemente CP_1 annullare o revocare la precitata notificata Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI- CP_1
000316846 dell'importo – per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 6 del D.L. n.
8/2016 – di € 10.006,60.
- con vittoria di spese ed onorari di causa con IVA e C.A..”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere, perché infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta
e dichiarandone l'esecutorietà.
Con condanna alle spese di controparte”.
RAGI ONI DI F ATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 avanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di
Giudice del Lavoro, e impugnavano Parte_1 Parte_2
l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000316846, notificata da in data 01/02/2023 (All. CP_1
A ricorrenti), con la quale era stato loro comminato il pagamento di complessivi €
10.000,00 a titolo di sanzione ai sensi della L. 689/1981, oltre ad € 6,60 a titolo di spese, in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali nell'annualità 2016 (in particolare per violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. n. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 11/11/1983).
Pag. 2 di 5 A fondamento del ricorso i ricorrenti allegavano, quale unico motivo compiutamente e specificamente articolato (1), l'illegittimità della sanzione irrogata, in quanto connessa ad una contestazione relativa all'omesso versamento di contributi in realtà superata, poiché i medesimi contributi erano stati successivamente versati all'esito della presentazione, in data 24/04/2019, dell'Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all' (“rottamazione - ter”). Controparte_3
In data 17/05/2023 si costituiva , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 14/06/2023 chiedeva un termine per poter assumere le proprie CP_1 determinazioni all'esito della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.
All'udienza del 27/11/2023 parte ricorrente dava atto di non accettare la proposta di riliquidazione della sanzione nelle more formulata da . CP_1
All'udienza del 04/03/2025 la causa veniva quindi decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede (All. A ricorrenti), notificata a ella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
e a quest'ultima società, in qualità di obbligato in solido, scaturisce dagli atti di
[...]
accertamento n. 7700.18/09/2017.0088385 e n. 7700.18/09/2017.0088386 del CP_1
09/10/2017, nell'ambito dei quali era stata contestata la violazione dell'art. 2 comma 1- bis, D.L. n. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del
11/11/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in relazione a talune mensilità del 2016 per complessivi € 4.380,98 (docc. 1 e 2 ricorrenti).
Pag. 3 di 5 La norma richiamata, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, sanciva che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La predetta disposizione, nel prevedere un'ipotesi di illecito amministrativo connessa all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per un importo inferiore a
€ 10.000,00 annui (a seguito della depenalizzazione della relativa fattispecie) contempla espressamente, quale unica causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa (o di non punibilità in caso di rilevanza penale della condotta per i casi di omissioni superiori ai 10.000,00 euro annui), l'avvenuto versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Per l'effetto, una volta decorso il citato termine di tre mesi, non può assumere alcuna rilevanza, in punto di assoggettabilità alla sanzione amministrativa di cui sopra, la successiva estinzione del debito contributivo, posto che tale circostanza non è idonea a far venire meno l'illecito ormai consumato, né la “punibilità” del suo autore.
Nel caso di specie è pacifico che gli atti di accertamento con i quali è stata contestata ai ricorrenti la violazione posta a fondamento dell'illecito amministrativo oggetto di causa sono stati notificati in data 09/10/2017 (doc. 3 convenuto) e che i contributi omessi sono stati versati solamente mediante presentazione di istanza di definizione agevolata in data
24/09/2019 (doc. 6 ricorrente), pertanto oltre un anno e mezzo dopo il decorso del termine di tre mesi di cui al richiamato articolo 2 comma 1-bis.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 04/03/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si evince dalle conclusioni rassegnate (“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
A) Processualmente – pregiudizialmente sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione opposta considerato che il ricorrente, ad oggi – come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6) – ha già CP_ provveduto ad integralmente versare all' le somme oggetto degli Atti di accertamento posti alla base dell'Ordinanza Ingiunzione de qua ed in considerazione dell'elevato importo rispetto alla somma contestata;
B) Nel merito:
- accertato e dichiarato che e la Società Vacanze 2000 S.r.l. hanno, con Istanza di Parte_1 definizione agevolata dei carichi affidati all' CP_3 Controparte_3CP_ provveduto al versamento delle somme dovute all' in forza degli accertamenti prot. n. 7700.18/09/2017.0088385 del 09/10/2017 e prot. n. 7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017; accertata CP_ e dichiarata quindi l'infondatezza e/o l'insussistenza della pretesa sanzionatoria dell' di cui CP_ all'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000316846 dell' in data 24/01/2023; conseguentemente annullare CP_
o revocare la precitata notificata Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI- 000316846 dell'importo – per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 6 del D.L. n. 8/2016 – di € 10.006,60.
- con vittoria di spese ed onorari di causa con IVA e C.A..”) e dal fatto che le ulteriori, brevi, deduzioni di cui al ricorso sono definite quali “divagazioni”.