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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, AL D. MM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2358/2024 RGAC promossa da:
(Passaporto brasiliano n.FP483984) nata a [...], Brasile, il Parte_1
09/07/1983, C.P.F. n e residente in [...], Rua Marques de Valenca n.52, C.F._1
Apartamento 53, Alto da Mooca, CEP Sao Paulo (SP), rappresentata e difesa come P.IVA_1 da procura allegata, autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille in atti, dall'Avv.to
AU TO AG, (C.F. ) del foro di Reggio Calabria, C.F._2 solidalmente insieme all'Avv.to AU Veneziano (C.F. ) del foro di C.F._3
Reggio Calabria presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Guglielmo Pepe n. 43, ha eletto domicilio e insieme all'Avv.ta Giulia Maria Minicuci (C.F. ) del foro di C.F._4
Reggio Calabria.
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12.12.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
(EN), il 04.05.1879, emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_1 sospendere il giudizio e, nel merito, senza contestare la domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La ricorrente, dopo aver depositato le note di trattazione scritta per le udienze del
21.05.2025 e del 29.10.2025 - sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – si è opposta alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'Amministrazione e insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo.
La ricorrente, ancora, ha contestato l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione nella memoria autorizzata del 07.09.2025, relativa alla mancata produzione della documentazione a sostegno della domanda, rilevando di aver allegato, già al momento del deposito del ricorso, la documentazione richiesta.
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 21.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_1 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma. Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma
2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato, già al momento del deposito del ricorso introduttivo, unitamente alla documentazione comprovante la linea di discendenza anche la certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo,
Persona_1
Tanto premesso in rito, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che nato a [...], il [...], poi Persona_1 emigrato in Brasile, non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana.
Approdato in Brasile, si sposava con e, dalla predetta Persona_1 Persona_2 unione, nasceva il 26.03.1909 il figlio il quale in data 13.09.1934 si Persona_3 sposava con Per_4
Dalla loro unione nasceva il 22.02.1937 la figlia la quale a sua volta il Persona_5
Per_ 12.04.1958 si univa in matrimonio con il Sig. e dava alla luce, il CP_2 04.04.1960, la figlia che, in data 07.02.1980, si sposava con il Sig. Persona_7
. Persona_8
Da tale, ultima, unione nasceva, in data 09.07.1983, la figlia Persona_9 ricorrente nell'odierno giudizio.
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione da alla Persona_7 propria discendente.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza della ricorrente da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché la ricorrente ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
La ricorrente ha tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_1 convenuto. Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_1 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_1
P.Q.M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
AL D. MM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, AL D. MM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2358/2024 RGAC promossa da:
(Passaporto brasiliano n.FP483984) nata a [...], Brasile, il Parte_1
09/07/1983, C.P.F. n e residente in [...], Rua Marques de Valenca n.52, C.F._1
Apartamento 53, Alto da Mooca, CEP Sao Paulo (SP), rappresentata e difesa come P.IVA_1 da procura allegata, autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille in atti, dall'Avv.to
AU TO AG, (C.F. ) del foro di Reggio Calabria, C.F._2 solidalmente insieme all'Avv.to AU Veneziano (C.F. ) del foro di C.F._3
Reggio Calabria presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Guglielmo Pepe n. 43, ha eletto domicilio e insieme all'Avv.ta Giulia Maria Minicuci (C.F. ) del foro di C.F._4
Reggio Calabria.
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12.12.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
(EN), il 04.05.1879, emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_1 sospendere il giudizio e, nel merito, senza contestare la domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La ricorrente, dopo aver depositato le note di trattazione scritta per le udienze del
21.05.2025 e del 29.10.2025 - sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – si è opposta alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'Amministrazione e insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo.
La ricorrente, ancora, ha contestato l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione nella memoria autorizzata del 07.09.2025, relativa alla mancata produzione della documentazione a sostegno della domanda, rilevando di aver allegato, già al momento del deposito del ricorso, la documentazione richiesta.
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 21.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_1 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma. Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma
2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato, già al momento del deposito del ricorso introduttivo, unitamente alla documentazione comprovante la linea di discendenza anche la certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo,
Persona_1
Tanto premesso in rito, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che nato a [...], il [...], poi Persona_1 emigrato in Brasile, non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana.
Approdato in Brasile, si sposava con e, dalla predetta Persona_1 Persona_2 unione, nasceva il 26.03.1909 il figlio il quale in data 13.09.1934 si Persona_3 sposava con Per_4
Dalla loro unione nasceva il 22.02.1937 la figlia la quale a sua volta il Persona_5
Per_ 12.04.1958 si univa in matrimonio con il Sig. e dava alla luce, il CP_2 04.04.1960, la figlia che, in data 07.02.1980, si sposava con il Sig. Persona_7
. Persona_8
Da tale, ultima, unione nasceva, in data 09.07.1983, la figlia Persona_9 ricorrente nell'odierno giudizio.
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione da alla Persona_7 propria discendente.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza della ricorrente da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché la ricorrente ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
La ricorrente ha tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_1 convenuto. Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_1 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_1
P.Q.M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
AL D. MM