Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n° 43/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'1 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 43/25 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, c. Parte_1
f. , con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv. Stefania Sotgia, c.f. (pec avv.stefania. C.F._1 [...]
, e Alessandro Doa, c.f. (pec avv. .- Email_1 C.F._2 Email_2 E
, fax 070 6009621), elettivamente domiciliato presso Email_3
l'ufficio legale dell'ente, in Cagliari via Delitala 2– appellante
CONTRO
, contumace- Appellata Controparte_1
OGGETTO: disoccupazione agricola- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2096 pronunciata in data 13 dicembre 2024
CONCLUSIONI
rigettare integralmente l'avverso ricorso con vittoria di spese e competenze Pt_1 di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , bracciante agricola Controparte_1 iscritta negli elenchi del Comune di residenza, narrava di avere lavorato alle dipen- denze della ditta NT AN EB nel 2011 per 101 giornate da luglio a dicembre e lamentava che l con provvedimento del 15 agosto 2014, Pt_1 aveva rigettato la domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 indicando un indebito di 8.357,78 euro, tutto a causa del disconosicmento del rap- porto lavorativo in premessa. Chiedeva la condanna dell a reiscriverla negli Pt_1 elenchi e a pagarle il trattamento di disoccupazione agricola dichiarando illegittima la contestazione di indebito.
Nella resistenza dell esaminati testimoni, con sentenza n° 2096 pronunciata Pt_1 in data 13 dicembre 2024 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso condan- nando l anche a rimborsare le spese alla controparte. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025. Nella Pt_1 contumacia di , depositate note di trattazione scritta entro l'1 aprile 2025, CP_1 la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
non è costituita. L'appello risulta tempestivamente notificato in Controparte_1 data 30 gennaio 2025 all'indirizzo dichiarato in primo Email_5 grado. La va dunque dichiarata contumace. CP_1
Il tribunale ha escluso sussistere "problemi di decadenza" perché l non Pt_1 avrebbe prodotto la prova dell'avvenuta cancellazione della dagli elenchi CP_1 anagrafici. Nel merito, ha ritenuto che la prova testimoniale abbia dimostrato, uni- tamente alla documentazione prodotta in allegato al ricorso, che la appellata ha ef- fettivamente lavorato alle dipendenze della ditta NT AN EB per 101 giornate nel 2011, considerando superato il contenuto del verbale di accer- tamento ispettivo prodotto dall sulla ditta in quanto non basato su fatti avvenuti Pt_1 alla presenza degli ispettori o da loro compiuti, ma soprattutto sulle dichiarazioni raccolte da questi ultimi, la cui veridicità è soggetta al vaglio del giudicante non essendo assistita da fede privilegiata.
Il tribunale ha ritenuto in particolare che le deposizioni raccolte in giudizio siano
"molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta in oggetto" specifiche su "le man- sioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata" nonché sulla circo- stanza che fosse il datore di lavoro a impartire le direttive.
Con il primo motivo di appello, l evidenzia che sulla sussistenza del rapporto Pt_1 di lavoro con la ditta NT AN EB nel 2011 per 101 giornate la aveva introdotto altro giudizio, iscritto al n° 1107/15 R.G. trib. Patti, CP_1 concluso con sentenza 949/24 del 24 maggio 2024 con la quale è stata dichiarata la decadenza della lavoratrice ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 dall'impugnazione am- ministrativa della cancellazione dagli elenchi agricoli.
L produce copia sia della sentenza 949/24 sia dell'attestato art. 124 att. c.p.c. Pt_1 con il quale il tribunale ha dato atto della mancata impugnazione al 20 gennaio
2025, e dunque quando erano già trascorsi sei mesi dalla pubblicazione.
Va a questo punto preso atto del giudicato e l'appello va accolto senza necessità di esaminare gli altri motivi di appello, che restano assorbiti.
La aveva prodotto in primo grado la dichiarazione reddituale relativa al CP_1 n° 43/25 R.G.L.
requisito per l'esonero dal contributo unificato, ma non per il più stringente requisito previsto per l'applicazione dell'art. 152 att. c.p.c., sicchè le spese seguono la soc- combenza, liquidate nei minimi del terzo scaglione avuto riguardo alla semplicità della controversia e al valore della stessa, dato dall'importo della somma soggetta a recupero. In appello non v'è stata istruzione perché la causa è stata decisa in unica udienza e la relativa fase non va liquidata.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 dall
[...] contro , di cui dichiara Parte_1 Controparte_1 la contumacia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2096 pronun- ciata in data 13 dicembre 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza im- pugnata, rigetta le domande dell'appellata condannandola a rimborsare all le Pt_1 spese di lite, liquidate quanto al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in 1.984,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati.
Messina 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)